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Articolo 2194 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Inosservanza dell'obbligo di iscrizione

Dispositivo dell'art. 2194 Codice Civile

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634(1), chiunque omette di richiedere l'iscrizione [2188, 2195, 2196, 2205, 2221](1) nei modi e nel termine stabilito dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516 [2189, 2190, 2197, 2198, 2330, 2383, 2385, 2400, 2417, 2446(2).

Note

(1) Si rimanda all'art. 2630 per la nuova fattispecie di "Omessa esecuzione di denunce, comunicazione o depositi".
(2) La sanzione è applicabile a prescindere dal tipo di omissione commessa: sia che l'omissione riguardi l'intera iscrizione, sia che riguardi la mancanza di un documento o il ritardo nella richiesta.

Spiegazione dell'art. 2194 Codice Civile

A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1975, n. 706 sulla depenalizzazione, la fattispecie prevista dalla norma costituisce solo un illecito amministrativo.
La norma non è applicabile alle società, a cui si applica l'art. 2630.
Vi sono, comunque, numerosi adempimenti pubblicitari privi di sanzione penale, amministrativa o civile.

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