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Articolo 1991 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Cooperazione di più persone

Dispositivo dell'art. 1991 Codice Civile

Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente(1).

Note

(1) La norma è comunque derogabile in quanto il promittente può stabilire un diverso criterio per l'attribuzione della prestazione promessa.

Ratio Legis

Se si ritiene che la fattispecie si perfezioni solo con la comunicazione da parte di chi si trova nella situazione indicata, la norma costituisce conferma di tale tesi. Altrimenti, deve ritenersi che essa detti i criteri per risolvere il conflitto tra i vari soggetti, analogamente a quanto disposto dal codice per il caso di conflitto tra creditori (1265 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1991 Codice Civile

Sulla natura contrattuale o unilaterale delle promesse al pubblico. Il progetto italo-francese delle obbligazioni. Le ragioni per le quali é prevalsa nel nuovo codice la natura unilaterale del negozio giuridico

Sulla natura contrattuale o, di atto unilaterale della promessa al pubblico non c’è concordia. Il progetto italo-francese delle obbligazioni la considerò come contratto. Nella Relazione si dichiara questa possibilità ed obbligatorietà della semplice pollicitatio; si è regolato all'art. 4 il capo della promessa di ricompensa fatta al pubblico, che non aveva riscontro nei due codici, risolvendo la questione sulla sua natura nel senso della natura contrattuale. A tale concetto, infatti sembra ragionevole doversi ricondurre il caso di chi promette, sia pure a persona non attualmente determinata, per il caso che questa faccia una prestazione o com­pia un fatto preveduto e determinato dallo stesso promittente: la natura contrattuale è data qui dalla bilateralità del negozio, che non si compie se non col concorso di due volontà e sia pure una di esse una volontà implicita nell'esecuzione o anteriore alla stessa promessa; e perciò è ammessa la revoca, purchè fatta tempestivamente e in modo che possa giungere tempestivamente ai destinatari, si da non potersi indurre in inganno la buona fede di questi.

Si intende, pertanto, che quando la revoca avvenga dopo impresa l'esecuzione da uno del pubblico, il promittente debba rimborsar questo delle spese incon­trate per l'esecuzione stessa; ma per contenere in limiti equi tale responsabilità, si è stabilito che l'indennità non possa giammai superare l'ammontare della rimunerazione promessa e che l'azione del destinatario per tale rimborso si prescriva in brevissimo termine, cioè sei mesi dalla pubblicazione della revoca. Il nuovo codice ha considerato, invece, la promessa al pubblico come atto unilaterale.

La Relazione ministeriale nota: « Le disposizioni dedicate alla promessa al pubblico atteggiano quest'ultima come negozio unilaterale. L'assenza di un esplicito riconoscimento legislativo costringeva finora ad adottare la promessa suddetta sul dispositivo contrattuale; ma la struttura unilaterale che dà ad essa il nuovo codice è molto più aderente alla natura delle cose. Come rileva l'art. 1989, primo comma, la promessa può essere fatta a favore di chi si trovi in una determinata situazione, senza obbligo di fare alcuna prestazione o di svolgere qualche attività. Si può, in fatti, trattare di situazioni già verificatesi quando vien fatta la promessa; configurare allora il destinatario della promessa come un accettante di essa in modo tacito significa fingere l'accettazione per poter creare il contratto e quindi la fonte di obbligazione del promittente.

Anche per gli altri casi in cui il destinatario della promessa deve rendersi attivo per guadagnare la prestazione non può dirsi che, date le norme poste dagli artt. 1326-1328, la costruzione contrattuale della promessa al pubblico non presenterebbe difficoltà. Conviene tener presente che il quivis de populo, ìl quale intraprende azione richiesta dalla promessa non può considerarsi promittente conta l'esecuzione un accettante al sensi 1326. Pel com­pleta, perché la promessa al pubblico vuole dì solito spronare più persone all'azione, però quell'avviso non può bloccare la situazione. D'altra parte è sostanziale per chi si accinge all'azione in vista della promessa, che questa sia tenuta ferma per un tempo ragionevole, prescin­dendo da qualsiasi avviso al promittente dell'inizio dell'azione ».

Benché le trascritte osservazioni non siano del tutto persuasive, è inutile soffermarsi sulla bontà della soluzione legislativa e occorre accoglierla come è stata accolta nel codice.


Finalità della promessa al pubblico. Mezzi di pubblicità per la promessa

La promessa al pubblico è oramai un mezzo ordinario per muovere l'attività di persone che non si conoscono, e che sono condizione di rendere una prestazione desiderata. Cosí si è soliti promettere un compenso a chi troverà un prodotto, che corrisponda a determinate esigenze, o una macchina, che renda determinati servizi, o compia delle ricerche storiche o pubblichi un libro, che provi una tesi o soddisfi certe aspirazioni del mo­mento, di cui il promittente si rende interprete, o anche sue personali o compia un'indicata azione, quale il ritrovamento di una cosa smarrita ecc. Altre volte la promessa è diretta a cui si trovi o venga a trovarsi in determinate situazioni, come il primo ferito al fronte o gli orfani del primo caduto o il primo nato in un determinato giorno in una determinata località ecc. Mentre nei primi casi indicati si richiede una attività da parte dei destinatari della promessa, negli altri il destinatario non deve far nulla e basta che faccia risultare la sua situazione.

La promessa si suole fare ordinariamente a mezzo dei giornali o con pubblici manifesti. Ogni altra forma di pubblicità è ammessa. Alcuna volta assume forme specifiche, non pubblicitarie, come l'iscrizione sul collare del cane, in cui si promette un compenso a chi ricondurrà la bestiola smarrita a casa del padrone di cui si dà il nome e l'indirizzo. Non è necessario che la promessa risulti da uno scritto, come era stato richiesto in qualche progetto; a può essere fatta oralmente a mezzo di banditori, ed oggi, assai più efficace­mente a mezzo della radio. La pubblicità se non è compiuta personalmente dal promittente in caso di contestazione, deve risultare essere stata compiuta a sua richiesta. Se altri l'ordini nell'interesse del promittente, questi è obbli­gato nei limiti della gestione di affari, sempre quando la prestazione richiesta concerni un'utilità dello stesso promittente, (art. 2031 del c.c.) .


Applicazione delle norme dei contratti, dove la legge non dispone diversamente. Carattere di serietà dell'offerta. Vizi del consenso del promittente

Alla promessa unilaterale si applicano, come già si è accennato, le norme che regolano i contratti, in quanto compatibili e salvo diverse diposizioni di legge.Di conseguenza, la volontà del promittente deve essere seria e la promessa non dev'essere fatta per gioco o per scherzo, e la prestazione deve essere, a sua volta, seria e ragionevole, non contraria alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

La volontà, inoltre, non deve essere viziata da errore (art. 1428 del c.c.): se inizialmente fosse tale, ma se scoperto l’errore o il promittente lasciasse sussistere la promessa e non la revocasse, egli sarebbe ugualmente obbligato di fronte all’adempiente. L’ipotesi del dolo è difficile da raffigurarsi, poiché il destinatario della promessa è quasi sempre ignoto al promittente; se, tuttavia, egli avesse avuto conoscenza dei raggiri usati da un terzo, egli non potrebbe trar vantaggio dalla promessa (art. 439 del c.c.). La violenza rende sempre annullabile la promessa, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 del c.c.).


Momento in cui si producono gli effetti giuridici della promessa al pubblico

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui perven­gono a conoscenza della persona, alla quale sono destinati (art. 1334 del c.c.). La promessa al pubblico è destinata al pubblico e quindi diventa obbligatoria appena resa pubblica. La pubblicità si considera come compiuta contempo­raneamente per tutto il territorio dello Stato, anche se il mezzo prescelto per la pubblicità (giornali o affissione di manifesti, ecc.) per giungere in certe regioni o zone abbisogna di qualche tempo. Ciò interessa la revoca, che, come vedremo, non può esser fatta se non per giusta causa, e non è da ritenerla possibile di fronte ad abitanti di zone remote o di isole, nelle quali, per esempio, il giornale non è ancor giunto. Ma sarebbe eccessivo ritenere che la pubblicazione fatta nello Stato valga a render nota la promessa anche nelle colonie o nei possedimenti lontani.


Termine contenuta nella promessa

La promessa può contenere un termine per l'adempimento della prestazione o per la comunicazione della situazione, in cui si trova il desti­natario. Se entro il detto termine non è comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione, il promittente è liberato dalla obbliga­zione. Il termine tuttavia, può non essere indicato, ma risultare dalla natura stessa della prestazione richiesta, come la maggiore produzione di grano per ettaro nel prossimo raccolto o il più pronto versamento all'ammasso. Se non è fissato dal promittente e non risulti neppure dalla natura della prestazione, il termine è di un anno a decorrere dalla pubblicazione della promessa: così dispone l'art. 1989. « Si capisce, dice la Relazione ministeriale, che alcune delle soluzioni adottate rientrano nella opera dell'arbitrio legislativo, potendo
apparire ugualmente giustificate altre soluzioni ».

Ciò che interessava era che una soluzione fosse imposta, eliminando le molte controversie che l'assenza di una norma avrebbe lasciato sussistere. Del resto le soluzioni adottate sembrano ragionevoli e giustificate dall'utilità di non lasciare indefiniti i rapporti creati dalla promessa al pubblico.


Lo ius poenitendi del promittente. Causa giusta per la revoca. Forma della revoca. Effetti della revoca

Al promittente non è dato lo ius poenitendi, se non per una giusta causa. Soltanto se questa sussiste egli può revocare la promessa prima della scadenza. La giusta causa può essere il sopravvenire di un fatto che renda inutile la prestazione richiesta, o il divieto dell'autorità o l'aver l'autorità assunto su di sé il provvedere a quell'attività, che il promittente intendeva di promuovere. Essa dev'essere apprezzata volta per volta, dal giudice. In tal caso, e solo in tal caso, il promittente può revocare la promessa. La sua li­berazione, tuttavia, non ha luogo che dopo che egli abbia resa pubblica la revoca sulla stessa forma con cui rese pubblica la promessa o con altra equi­valente (art. 1990 del c.c.).

Sembra, però, che nell'ipotesi di un divieto pubblico del­l'autorità, non occorra altro poiché il divieto è qualcosa di più della revoca La revoca della promessa, fatta nella stessa forma della promessa o in altra equivalente, è efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia (art. 1336 del c.c.).

Avvenuta la revoca, tutti coloro che avevano iniziate ricerche o svolta altra attività per conseguire la prestazione desiderata od hanno sostenute delle spese non hanno alcun diritto contro il promettente revocante. Nel si­stema del codice al promettente interessa soltanto l'esito definitivo dell'attività del destinatario e ciò che questi ha compiuto per offrire la prestazione non può essere a suo carico. Anche se il destinatario gli abbia notificato che ha aderito alla richiesta e si è messo all'opera, la situazione giuridica non muta. Si tratta sempre dì un negozio giuridico unilaterale, revocabile per volontà di chi l’ha posto in essere.

Ben diversamente accadrebbe se si trattasse di negozio bilaterale. In tal caso notificata l'accettazione il contratto sarebbe concluso e la proposta non potrebbe più essere revocata. Anche senza accettazione, se alcuno prima della revoca avesse intrapresa in buona fede l'esecuzione, il proponente sarebbe tenuto ad indennizzarlo delle spese e delle perdite sofferte per l'iniziata esecuzione del contratto (art. 1328). Tant’è che questo è da considerare uno dei capi in cui la legge del contratto non si applica all'obbligazione unilaterale (art. 1324).


Revoca senza giusta causa. Responsabilità del promittente

Se la revoca è avvenuta senza giusta causa, le conseguenze saranno quelle dell'inadempimento contrattuale, poichè in mancanza di una spe­ciale disposizione si osservano le norme del contratto. In conseguenza tutti coloro che in seguito alla promessa hanno svolto attività per offrire la presta­zione o conquistare la situazione prevista nella promessa, hanno diritto al risarcimento del danno, che comprende soprattutto le spese sostenute. In qualche proposta legislativa è detto che il risarcimento è limitato al rimborso delle spese e che queste, in ogni caso, non devono superare l'ammontare della rimunerazione promessa. Criterio equitativo, che non è stato accolto dal nostro legislatore e non può essere osservato.


Quando cessa il diritto di revoca

Il capoverso dell'art. 1990 dispone che in nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta. Raggiunto, in effetti, il risultato, il ciclo negoziale si è chiuso e non è dato ritornare indietro per impedirne il compi­mento. Non è necessario che il proponente abbia notizia che la situazione prevista si sia verificata o che l'azione è stata compiuta, perché gli sia inter­detta la revoca; basta che l'una cosa e l'altra sia avvenuta; l'eventuale revoca intervenuta dopo di ciò, ma prima che il fatto venga a conoscenza del pro­ponente, resta senza effetto.


Esecuzione della prestazione o avveramento della situazione da parte di più persone

Può accadere che più persone separatamente compiano l'azione desiderata dal proponente o si trovino nella situazione prevista nella pro­messa; in tal caso, l'art. 1991 prevede che la prestazione promessa quando é unica spetta a colui che primo ne ha dato notizia al proponente.

La preferenza a chi primo passa il traguardo non è nuova nel nostro sistema legislativo (v. art. 2644).

Può apparire più o meno opportuna, e lo riconosce lo stesso legislatore, che, come per la questione del termine di un anno, nota che ciò che interessava era che una soluzione fosse imposta, per eliminare le contro­versie che l'assenza di una norma avrebbe lasciato sussistere.

Può accadere che due o più persone notifichino contemporaneamente verificarsi della situazione o il compimento dell'azione. È preferibile la prima ipotesi, che giunga a conoscenza del promittente, grazie al mezzo più. rapido di trasmissione usato o ad altra circostanza. Se, tuttavia, due o più giungessero a conoscenza nello stesso tempo, la rimunerazione andrebbe ripartita.


Accertamento della corrispondenza della prestazione o della situazione alle condizioni della promessa

Il verificarsi della situazione o l'esecuzione dell'azione confor­memente alla promessa è condizione indispensabile per aver diritto alla remunerazione. In caso di contestazione il giudizio è rimesso all'autorità giu­diziaria, se nella promessa non è indicato un corpo scientifico o altra persona o autorità per il riconoscimento della verità della situazione o della bontà del risultato. Una promessa che riservasse all'insindacabile giudizio del promettente la corrispondenza della situazione o della prestazione alla pro­messa sarebbe nulla. (art. 1355 del c.c.).


Differenza fra la promessa al pubblico e l'offerta di contratto al pubblico

Non è punto da confondere la promessa unilaterale al pubblico con l'offerta di contratto al pubblico. Quotidianamente nei giornali si leggono offerte di impieghi, di vendita o di acquisto di oggetti. richieste di capitali o di collaborazione, ecc. In generale, non contengono tutti gli estremi del contratto, poichè alcuni di essi, e specie i più importanti, l'offerente si ri­serva di indicarli o di discuterne con chi si dichiari disposto ad accogliere l'offerta. Ma talvolta contengono gli estremi essenziali del contratto, offerto ad incertam personam. Qui l'offerta è diretta alla conclusione del contratto. L'art. 1336 dispone che l'offerta vale come proposta, salvo che non risulti diversamente dalle circostanze e dagli usi. Si osservano quindi le norme della sez. I del Titolo II del libro IV. Palesi sono, per tanto, i caratteri differenziali della promessa al pubblico con l'offerta di contratto al pubblico.


La promessa al pubblico e la promessa dì ricompensa al pubblico

La distinzione che fu fatta in dottrina fra promessa al pubblico e promessa di ricompensa al pubblico, in cui la prestazione del promittente avrebbe carattere rimuneratorio rispetto alla prestazione, che si attende dal promissario, e che venne considerata da qualche scrittore come una sottospecie della promessa od offerta al pubblicò in generale, non sembra abbia ragion di essere di fronte al diritto attuale. Non è necessario che il promittente tragga un vantaggio patrimoniale dall'attività del promissario (donde il carattere rimuneratorio); anche un puro interesse morale o un vantaggio di carattere generale a favore della scienza o dell'umanità può essere la causa della promessa. Tanto colui che promette al pubblico una somma per chi scoprirà il ladro e ne recupererà l'oggetto rubato quanto colui che promette un premio a chi scoprirà una nuova stella, compiono un uguale negozio giuri­dico, disciplinato dagli articoli in esame.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

642 Completa la disciplina della promessa l'art. 753, che regola il conflitto tra più persone le quali separatamente abbiano compiuto la prestazione richiesta dal promittente o si trovino nella situazione di fatto prevista dalla promessa.
In entrambi i casi, se la prestazione promessa è unica, decide del diritto alla medesima la data della comunicazione, fatta al promittente, della sussistenza delle condizioni da lui richieste per ottenere l'attribuzione della prestazione.

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