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Articolo 1428 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rilevanza dell'errore

Dispositivo dell'art. 1428 Codice Civile

L'errore(1) è causa di annullamento del contratto quando è essenziale [1429] ed è riconoscibile [1431] dall'altro contraente.

Note

(1) L'errore può essere definito come una falsa conoscenza della realtà. Si distingue tra errore-vizio, qual è l'errore che colpisce il formarsi della volontà, ed errore-ostativo, che è quello che cade sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione (1432 c.c.).

Ratio Legis

Il legislatore dispone che non ogni tipo di errore è causa di annullamento del contratto ma solo quello che presenta determinate caratteristiche, poiché solo in tal caso si giustifica la tutela di uno dei contraenti ed il sacrificio della posizione dell'altro.

Brocardi

Errantis consensus nullus est
Errantis nulla voluntas est
Error facti

Spiegazione dell'art. 1428 Codice Civile

Condizioni alle quali è subordinata la rilevanza dell'errore. La riconoscibilità dell'errore

La rilevanza dell'errore spontaneo è subordinata nell'attuale ordinamento a due condizioni: quella dell'essenzialità dell'errore e quella della riconoscibilità del medesimo.

Il primo requisito è ampiamente illustrato nell'articolo successive. Il secondo, introdotto nel nostro sistema legislativo sull'esempio del codice civile austriaco, rappresenta un'applicazione del principio generale dell'affidamento a cui si ispira l'attuale codice italiano. Si tratta di una innovazione sostanziale rispetto al vecchio codice, giacché il principio della subordinazione dell'efficacia dell'errore alla sua riconoscibilità, formulato originariamente dal Savigny, che lo ricollegò alla sua nozione di errore improprio, aveva avuto in Italia uno scarsissimo seguito. La dottrina e la giurisprudenza dominanti sostenevano infatti, pur nell'assenza di una esplicita disposizione legislativa, che nel nostro ordinamento la rilevanza dell'errore era subordinata non già alla sua riconoscibilità, ma alla sua scusabilità. Non erano mancate tuttavia opposizioni a questo sistema dominante, sia nel senso di negare ogni rilevanza alla distinzione tra errore scusabile ed errore inescusabile, sia nel senso di limitare tale rilevanza al campo della responsabilità per i danni derivanti dall'annullamento del contratto.

Di fronte alla esplicita disposizione dell'art. 1428 che pone il requisito della riconoscibilità dell'errore, ci si domanda se tale requisito abbia sostituito quello della scusabilità o si sia aggiunto ad esso.

Occorre premettere che, per quanto entrambe preordinate alla tutela del destinatario della dichiarazione, riconoscibilità e scusabilità sono due fattispecie ben distinte: mentre la prima riguarda il comportamento del destinatario della dichiarazione e rappresenta un'applicazione del dogma dell'affidamento, la seconda considera il comportamento del dichiarante e rappresenta un'applicazione del dogma dell'autoresponsabilità. Pertanto l'adozione di uno di questi principi non importa necessariamente l'adozione dell'altro, come è stato inesattamente sostenuto da qualche autore: la riconoscibilità dell'errore non è in funzione della sua scusabilità, potendosi dare un errore riconoscibile ed inescusabile. D'altro canto le due fattispecie, pur essendo distinte, non sono antitetiche: l'adozione del principio della riconoscibilità non esclude logicamente quello della scusabilità ed in un sistema che ponga un obbligo di diligenza a carico di entrambe le parti, scusabilità e riconoscibilità possono benissimo coesistere.

Premesso ciò, si deve ritenere che nel nostro ordinamento il principio della riconoscibilità esclude quello della scusabilità: il contraente
non in errore è infatti già sufficientemente tutelato dal principio della riconoscibilità, il quale si armonizza con il sistema dell'affidamento seguito dal nuovo codice; subordinando l’annullabilità del contratto anche alla scusabilità dell'errore si verrebbe ad un ingiustificato allargamento della tutela del destinatario della dichiarazione a tutto danno dell'errante. Inoltre il legislatore, che non poteva ignorare le dispute a cui aveva dato luogo sotto il vecchio codice la scusabilità dell'errore, se avesse inteso mantenere questo requisito ne avrebbe fatto espressa menzione nell'art. 1428, analogamente a quanto avviene per la riconoscibilità. Né in favore della tesi del cumulo si può addurre l'argomento che l’art. 2036 cod. civ. esige per la ripetizione dell'indebito soggettivo la scusabilità dell'errore del solvens, perché altro è il problema della rilevanza dell'errore come causa di annullabilità del negozio ed altro è il problema della rilevanza dell'errore come elemento della fattispecie della ripetizione dell'indebito.

Residuo di rilevanza della scusabilità dell’errore nel campo della responsabilità per danni

Fissato che la scusabilità dell'errore non ha alcuna rilevanza ai fini dell'annullabilità del contratto, ci si domanda se essa abbia ancora rilevanza in ordine all'obbligo di risarcimento del danno, in caso di annullamento del contratto. Data, da un lato, la norma del nuovo codice che subordina l'annullabilità del contratto alla riconoscibilità dell'errore e data, dall'altro, la norma sulla culpa in contrahendo (articolo 1338 cod. civ.) per cui è esclusa la responsabilità per danni nel caso di concorso di colpa del danneggiato, il problema non può più porsi oggi con riferimento ad una obbligazione della parte in errore nei confronti della parte non in errore, ma solo con riferimento ad un'obbligazione della parte non in errore nei confronti della parte in errore L'insorgenza di una siffatta obbligazione non sembra dubbia, in quanto essa rientra, se non proprio nella lettera certo nello spirito dell'art. 1338 cod. civ. In questo senso sono anche i lavori preparatori (R.G., n. 176).

Premesso ciò, poiché l’art. 1338 cod. civ. subordina l'insorgenza dell'obbligazione alla colpa dell'obbligato e questa colpa si risolve, nel caso di errore, nella inescusabilità del medesimo, si deve concludere che il requisito della scusabilità dell'errore conserva ancora rilevanza nel limitato campo della responsabilità per i danni subiti dall'errante.

Il problema della rilevanza dell’errore non riconoscibile, ma concretamente riconosciuto

L'art. 1428 parla solo di errore riconoscibile. Stando alla lettera della norma si dovrebbe pertanto negare rilevanza all'errore non riconoscibile ai sensi dell'art. 1431 cod. civ., ma tuttavia in concreto riconosciuto. Questa interpretazione letterale si palesa pere in contrasto con il sistema del nostro codice, il quale adotta quel particolare atteggiamento del dogma dell'affidamento, per cui la tutela del destinatario della dichiarazione viene meno tanto nel caso di conoscenza in concreto della causa dell'invalidità quanto nel caso di conoscenza, per così dire, in abstract, cioè di conoscibilità di detta causa. In particolare è palese e stridente, data l'identica natura, la
disarmonia che si verrebbe a determinare nei confronti del trattamento dell'incapacità naturale, dove l'annullabilità del contratto è subordinata alla malafede dell'altro contraente, cioè alla conoscenza o alla conoscibilità delle condizioni mentali dell'incapace. In considerazione di questa esigenza di armonia del sistema legislativo e tenendo anche presente quanto è detto nei lavori preparatori, ove è posta in luce la uguaglianza di trattamento dell'incapacità naturale e dell'errore (R. G., nn. 122 e 174), si può procedere ad un'interpretazione antiletterale dell'art. 1424 cod. civ., subordinando l'annullabilità del contratto tanto alla riconoscibilità dell'errore quanto al suo concreto riconoscimento, anche se si tratta di errore non riconoscibile ai sensi dell'art. 1431 cod. civ. Resta però i1 dubbio se il silenzio del legislatore nei confronti dell'errore riconosciuto non trovi il suo fondamento nel fatto che l'errore riconosciuto è taciuto alla controparte rientri nella figura del dolo. La soluzione di questo quesito dipende da quella del delicato problema del dolo negativo (v. infra).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

174 Ampio sviluppo, invece, ho dato alla materia dei vizi che derivano dall'errore, dalla violenza morale e dal dolo. Essi evidentemente possono agire, sia sulla dichiarazione di volontà, sia sull'intento, escludendoli o deformandoli.
Cardine della costruzione positiva concernente la rilevanza dell'errore deve essere, a mio parere, non soltanto l'essenzialità di esso secondo il criterio tradizionale, ma anche la sua riconoscibilità (art. 198).
Questa base costruttiva discende anzitutto da soluzioni già accolte nel primo libro del codice civile, ormai in vigore. Quivi all'art. 422 si assoggetta l'annullamento dei contratti per incapacità naturale al presupposto della mala fede dell'altro contraente; e questa malafede deve risultare, o dal pregiudizio che ne deriva all'incapace, o dalla qualità del contratto o da altre circostanze (il codice dice "altrimenti"), e quindi dalla conoscenza o dalla riconoscibilità della incapacità naturale. Se, di fronte alla persona non sana di mente, solo la manifestazione della incapacità può portare all'annullamento del contratto, una ragione di coerenza sistematica impone di subordinare la rilevanza dei vizi del volere alla possibilità di conoscenza che ne abbia avuto l'altro contraente.
L'estremo della riconoscibilità dell'errore si deve poi porre perché esclude una ragionevole fiducia nella corrispondenza tra volontà e dichiarazione, là dove l'errore che non appare suscita aspettative degne della massima tutela perché formatesi di buona fede. Nel conflitto fra due interessi in contrasto, deve darsi prevalenza all'affidamento sulla validità del contratto dato dal significato che è possibile attribuire in buona fede alla dichiarazione, anche perché il rischio di ogni affare deve ricadere sulla parte che ha sbagliato, sia pure senza colpa, nell'esprimere la sua volontà, anziché sull'altra che non poteva per nulla prevedere una discordanza tra l'intento e la manifestazione di esso. Se però riconoscibilmente, la dichiarazione deve ritenersi non voluta, non può esservi un'aspettativa da tutelare, perché il destinatario della dichiarazione sapeva che mancava nel dichiarante la volontà diretta all'effetto; e una tutela dell'affidamento dato del valore obiettivo della manifestazione, proteggerebbe la mala fede del destinatario della dichiarazione.
175 Una lunga meditazione sui termini del dissidio tra la teoria che dà rilievo alla sola volontà e quella che dà importanza alla sola dichiarazione, mi ha convinto, peraltro, che, in un sistema giuridico come quello fascista, nel quale la libertà del volere è regolata e deve conformarsi alle esigenze del complesso sociale, va attenuata la assoluta rilevanza dell'intento, che sacrifica troppo al dominio della potestà individuale i diritti e le aspettative dei terzi. Questi diritti e questi aspetti tipici formano psicologicamente sull'atto dichiarativo della controparte, perché riesce gravoso e malcerto riferirsi al suo intento, del quale non si può avere alcun indizio se non in ciò che si rende manifesto; contrasta perciò con la più elementare necessità sociale il sacrificio del significato di questa manifestazione, in quanto appaia produttiva di effetti giuridici, per imporre la ricerca dell'intento del dichiarante, onde far desumere da esso la volontà di produrre l'effetto al quale la dichiarazione appare rivolta.
La giusta esigenza della certezza e della sicurezza delle relazioni giuridiche, su cui si fonda l'economia nazionale e il suo sviluppo impone, perciò, di rendere, per quanto possibile, autonoma la dichiarazione dall'intento, e di riconoscerle conseguenze obbligatorie verso la parte di buona fede.
Ciò non implica assoluta irrilevanza della volontà: questa deve avere valore giuridico perché provoca la dichiarazione, perché la dichiarazione è condizione in base a cui la volontà del soggetto acquista consistenza ed efficacia nell'orbita del diritto, perché la dichiarazione è il mezzo di riconoscimento, il segno o la rivelazione dell'intento, perché la dichiarazione è l'opera soltanto di chi è fornito di volontà.
Da ciò la considerazione del consenso come requisito di validità dei contratti (art. 182): la sicurezza degli scambi e dei traffici, se non può, infatti, condurre, nei limiti dell'affidamento, a fare invocare l'eventuale assenza dell'intento per fondare l'inesistenza giuridica della dichiarazione (come al contrario oggi de iure condito si ritiene possibile per l'errore ostativo), non si oppone a consentire l'impugnativa della dichiarazione in vista di questa assenza.

Massime relative all'art. 1428 Codice Civile

Cass. civ. n. 31237/2019

Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e possano, quindi, essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, le scelte che il contribuente può, in quest'ambito, operare attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, ad esempio per avvalersi di un beneficio fiscale, implicano una manifestazione di volontà, cui la concessione del beneficio è subordinata, avente valore di atto negoziale, la quale è, in quanto tale, irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione. Ne consegue che l'esercizio della facoltà di opzione riconosciuta al contribuente di volersi o meno uniformare agli studi di settore, costituendo manifestazione di volontà negoziale diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta, è estranea all'ipotesi di emendabilità degli errori, tipicamente materiali o formali, commessi nella dichiarazione fiscale, assumendo rilevanza, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente, soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 1428 c.c., applicabile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato.

L'emendabilità degli errori commessi nella dichiarazione fiscale deve correttamente circoscriversi all'indicazione di quei dati relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o neà degli errori commessi nella dichiarazione fiscale deve correttamente circoscriversi all'indicazione di quei dati relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori tipicamente materiali (ad es. errori di calcolo od anche errata liquidazione degli importi), ovvero anche formali (concernenti l'esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta), rimanendo quindi a tali ipotesi estranea la fattispecie in cui il contribuente, con la stessa dichiarazione, abbia inteso esercitare una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria di volersi o meno uniformarsi agli studi di settore da qualificarsi manifestazione di volontà negoziale. Tale opzione integra, pertanto, esercizio di un potere discrezionale di scelta riconducibile ad una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto che è diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta e, dunque, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente assumono rilevanza soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità ex art. 1428 c.c. norma che trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato.gative, che integrino errori tipicamente materiali (ad es. errori di calcolo od anche errata liquidazione degli importi), ovvero anche formali (concernenti l'esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta), rimanendo quindi a tali ipotesi estranea la fattispecie in cui il contribuente, con la stessa dichiarazione, abbia inteso esercitare una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria di volersi o meno uniformarsi agli studi di settore da qualificarsi manifestazione di volontà negoziale. Tale opzione integra, pertanto, esercizio di un potere discrezionale di scelta riconducibile ad una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto che è diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta e, dunque, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente assumono rilevanza soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità ex art. 1428 c.c. norma che trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato.

Cass. civ. n. 20321/2019

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'errore nella determinazione del canone a misura, che sia stato specificamente pattuito sia con riferimento alla base di calcolo, sia con riferimento al risultato finale, collocandosi nel momento della formazione della volontà negoziale, e non in quello dell'esecuzione del contratto, non legittima direttamente all'azione di ripetizione di indebito, trovando il pagamento della somma convenuta giustificazione nell'accordo contrattuale, il quale rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l'azione di annullamento e questa non trovi accoglimento.

Cass. civ. n. 15665/2019

Il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.

Cass. civ. n. 30404/2018

La dichiarazione dei redditi affetta da errori è emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all'indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale,il contribuente ha l'onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilità e dell'essenzialità di detti errori.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso, sul presupposto che la mancata scelta del contribuente di affrancare gratuitamente il disavanzo di fusione ex art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997, in alternativa all'iscrizione di una posta a titolo di avviamento, abbia valenza negoziale, che integri un'ipotesi di errore riconoscibile e quindi emendabile l'omessa compilazione dei righi RR24-RR29 della dichiarazione).

Cass. civ. n. 24208/2018

Ove il contenuto del contratto, così come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga "prima facie" dalle tavole negoziali, che tale situazione non integri alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di conseguenza, non trovi applicazione la normativa dettata in materia di annullamento del contratto per detto vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.

Cass. civ. n. 274/2018

L'errore ostativo consiste nella difformità fra la volontà, come stato soggettivo interno, e la sua manifestazione, e postula che entrambe si riferiscano allo stesso soggetto, cioè all'autore dell'atto volitivo, anche quando questi si serva, per la comunicazione di esso, dell'opera di terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito - di accoglimento di domanda di costituzione di rapporto di lavoro privato - che aveva ravvisato detto errore nella mancata previsione nell'avviso di selezione, predisposto dal Centro per l’impiego per la società interessata alla provvista di personale ma in difformità delle istruzioni ricevute, della clausola che poneva, come condizione per l’assunzione, l’attualità del requisito della lunga disoccupazione).

Cass. civ. n. 24738/2017

In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. L'indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.

Cass. civ. n. 5429/2006

La parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta, nonché l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, mentre la scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà del contraente al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, poiché deve aversi riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente.

Cass. civ. n. 16679/2004

L'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'errore in relazione alla condotta di un assicurato che aveva prima richiesto all'INPS la costituzione di una posizione assicurativa e poi all'INAIL la corresponsione dell'assegno vitalizio, richiesta, quest'ultima, che veniva a precludere la costituzione della posizione presso l'INPS).

Cass. civ. n. 12784/1999

In tema di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dalla controparte, quando il dichiarante sia stato avvisato dell'errore da parte del destinatario della manifestazione di volontà, quest'ultima non può ritenersi viziata nella sua formazione, in quanto avviene nella consapevolezza della possibilità di una diversa interpretazione e con l'accettazione del relativo rischio, onde sarebbe illogico fare carico al destinatario della manifestazione di volontà, che si è comportato con correttezza e buona fede, delle conseguenze di un errore che, ancorché essenziale e riconoscibile (tanto che il dichiarante ne è stato informato dalla stessa controparte) si configura soltanto come una scelta incauta dello stesso dichiarante e non come frutto del profittamento di un errore altrui da parte del destinatario della dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un lavoratore intesa ad ottenere l'annullamento delle dimissioni dal lavoro perché presentate per errore nella interpretazione delle norme pensionistiche, non ritenendo decisiva, sulla base del principio sopra riportato, la circostanza che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell'errore del lavoratore dimissionario e lo avesse anche informato in proposito prima della presentazione delle dimissioni).

Cass. civ. n. 985/1998

L'errore sul valore della cosa alienata è rilevante ai fini dell'invalidità del contratto quando sia conseguenza di un errore su una qualità essenziale della cosa medesima.

La scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, dovendosi avere riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente.

Cass. civ. n. 7629/1996

Le dimissioni del lavoratore — che costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro — soggiacciono, ai sensi dell'art. 1324 c.c., in quanto atto tra vivi avente contenuto patrimoniale, alle norme che regolano i contratti, comprese quelle in tema di annullabilità per vizi della volontà ed in particolare, ai sensi degli artt. 1428, 1429 n. 4 e 1431 c.c., per errore di diritto — che si verifica quando l'errore riguarda l'esistenza (o la permanenza in vigore) o il contenuto e la portata di una norma giuridica ovvero il modo in cui la stessa deve essere interpretata o applicata — fermo restando che, in quest'ultima ipotesi, l'errore deve essere riconoscibile dal destinatario delle dimissioni.

Cass. civ. n. 9777/1993

In tema di annullamento del contratto per errore, le disposizioni che di tal vizio richiedono oltre che il carattere essenziale (cioè tale da determinare la parte a concludere il contratto stesso), anche quello della riconoscibilità dall'altro contraente (da apprezzarsi dal giudice del merito con tipica indagine di fatto, incensurabile in cassazione se sorretta da congrua e corretta motivazione, in relazione alle circostanze del contratto ed alle qualità dei contraenti) operano anche con riguardo a contratti unilaterali, come la fideiussione gratuitamente prestata, nei quali vi sia un controinteressato alla dichiarazione.

Cass. civ. n. 2518/1990

In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante nell'indurlo a concludere il negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo in concreto richiesto che l'errore sia stato riconosciuto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. L'indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretta da congrua e logica motivazione.

Cass. civ. n. 5457/1985

Qualora il contenuto del contratto, come appare stipulato, non corrisponda alla comune reale volontà delle parti — sia che l'erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti medesime o ad un terzo loro incaricato ed ancorché siffatta discordanza non emerga prima facie, ma debba costituire oggetto di accertamento — la situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e di conseguenza non trova applicazione la normativa dell'annullamento del contratto per tale vizio. In tale caso, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale comune volontà dei contraenti, desumibile — dal giudice del merito — sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito.

Cass. civ. n. 2844/1982

L'errore di fatto o di diritto, quale causa di annullamento del contratto, deve essere, oltre che essenziale, cioè tale da determinare la parte a concludere il contratto, anche riconoscibile dall'altro contraente, nel senso che questi, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualità dei contraenti, avrebbe dovuto rilevarlo, adoperando la normale diligenza.

Cass. civ. n. 4402/1977

Qualora la lettera di una clausola contrattuale risulti non corrispondente all'effettiva comune intenzione delle parti, come desumibile dal ricorso alle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., non si verte in ipotesi di errore nella formazione del consenso o nella dichiarazione negoziale (artt. 1427 e 1433 c.c.), deducibile dall'interessato con azione di annullamento, ma in ipotesi di mere inesattezze od imprecisioni nella esteriorizzazione di quel comune consenso, rilevabili dal giudice chiamato ad interpretare il contratto medesimo.

Cass. civ. n. 1464/1974

Il codice civile vigente nel regolare la figura dell'errore essenziale, quale causa di annullamento del contratto, con l'introdurre il requisito della riconoscibilità (art. 1428 c.c.), ignoto alla disciplina precedente, ha espunto quello della scusabilità, che veniva considerato, sotto il vigore del precedente codice, come elemento necessario per integrare la detta figura di vizio del consenso, anche se non legislativamente previsto.

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