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Articolo 1832 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Approvazione del conto

Dispositivo dell'art. 1832 Codice Civile

(1)L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato(2) nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze(3).

L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni(4). L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura(5), che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

Note

(1) La norma si applica anche alle operazioni in conto corrente bancario, stante il richiamo esplicito dell'art. 1857 c.c..
(2) Al fine di non creare equivoci circa la volontà, o meno, di approvare il conto, la giurisprudenza richiede che la contestazione sia specifica e chiara.
(3) Ad esempio, in quello ritenuto congruo rispetto all'attività bancaria se si tratta di conto corrente di tale natura (1852 c.c.).
(4) L'approvazione è una dichiarazione di volontà assimilabile alla confessione (2730 c.c.). Essa non impedisce l'impugnazione per i soli ed eccezionali motivi considerati dalla norma: pertanto, l'impugnazione per motivi diversi è preclusa.
(5) Si tratta della liquidazione finale, nella quale si hanno sia la fissazione del saldo sia la chiusura del contratto di conto corrente.

Ratio Legis

Con l'approvazione viene fissato il saldo del conto in modo da evitare incertezze sulla sua entità. La norma, inoltre, è volta a consentire che le eventuali doglianze circa lo stato del conto si risolvano velocemente.

Spiegazione dell'art. 1832 Codice Civile

Invio dell'estratto conto ed approvazione

La disposizione è nuova e discende parzialmente da quella contenuta nell'art. 364 del progetto del 1925 e riproduce sostanzialmente quella dell'art. 427 del progetto del 1940 del cod. di comm. Essa nella sua sostanza codifica le regole già invalse negli usi, tende alla eliminazione della cattiva abitudine di molti correntisti di non inviare il benestare e costituisce un adeguamento della discipline del contratto di conto corrente al principio operante a favore degli istituti di credito soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato del credito e del risparmio. È sostanzialmente dettata per la rapida definizione di ogni vertenza in ordine al contratto e per la stessa preventiva eliminazione di possibili contestazioni. Nella sua intima sostanza e finalità mira a disciplinare in modo preciso il regime del rapporto, sostituendo norme legali a quelle eventuali convenzioni delle parti.

Per effetto del contratto di conto corrente sorge per i correntisti l'obbligo reciproco di trasmettere, in caso di mancanza di diverso termine espressamente stipulato o fissato dall'uso, ogni sei mesi dalla data del contratto l'estratto conto, dal quale rispettivamente risulteranno le rimesse attive e passive e il saldo eventuale. Trattasi di un diritto spettante alle parti e di un obbligo dal cui adempimento non si potranno esimere. L'obbligo fatto alle parti della trasmissione dell'estratto conto non e reciproco nel senso che, ove una delle due parti non lo abbia trasmesso, l'altro possa eccepire l'inadempimento ed esimersi a sua volta dall'invio. Questa particolarità trova conferma nella stessa disposizione della legge che considera senz'altro approvato l'estratto, ove esso non sia stato contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel terrine che si può ritenere congruo in riferimento alla distanza intercorrente tra le parti ed alle eventuali circostanze normali o straordinarie connesse a tale distanza. La norma ha per scopo diretto quello di far cessare uno stato di sospensione, dannoso per il normale svolgimento del rapporto, e di permettere di riportare come nuova rimessa il saldo eventuale nel nuovo conto.

Occorre qui notare che discende immediatamente dalla lettera e specialmente dallo spirito della legge, che l’approvazione dell’estratto conto, espressa o per mancata contestazione, non ha un essenziale valore giuridico nel senso cioè che essa costituisca una novazione o un riconoscimento astratto del debito con carattere costitutivo, cosi come fu affermato da qualche tendenza teorica. Il carattere di contratto normativo attribuito al contratto di conto corrente elimina ogni e qualsiasi concezione del genere. Il riconoscimento del saldo è puramente e semplicemente il riconoscimento del conteggio, per cui il suo valore si limita puramente a quello di una confessione stragiudiziale del debito, che fa prova contro la parte entro i limiti però dell’impugnativa per dolo ed errore. L’approvazione deve intendersi data sempre sotto la riserva della clausola salvo errore od omissione, con la quale la parte si premunisce per l’eventualità di dover correggere errori od omissioni nel conteggio stesso.


Rettificabilità dell’errore, falso, omissione, ecc. Decadenza dall'azione di rettifica

Prima di passare all’esame della seconda parte della disposizione occorre ancora dire che, collegando la norma dell’articolo presente con quella contenuta nell’ art. 1827 del c.c., e in riferimento all’asserito carattere di confessione stragiudiziale attribuita all’approvazione dell’estratto conto, resta certo per la nuova disciplina, come già è stato affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza precedenti, che, nonostante l’avvenuto riconoscimento del saldo portato dall’estratto conto, sarà sempre possibile dimostrare l’inesistenza di tutto o di parte del debito, in quanto eventualmente derivante da rimesse nulle perché nulli i negozi o i rapporti da cui esse derivano.

Il principio affermato nella seconda parte dell’articolo attuale codifica l’opinione dominante nella nostra dottrina sulla possibilità di rettificare sempre gli errori, le falsità, le omissioni, le duplicazioni nelle quali le parti possono essere incorse nella compilazione del conto. L’eventuale riconoscimento del saldo non elimina questa possibilità di eccezioni, cosi come non elimina, come si è visto, quelle fondate sulla nullità del rapporto originante il credito.

Il legislatore ha creduto bene, e ciò specialmente in relazione all’obbligo della spedizione dell’estratto conto e della relativa equivalenza del silenzio all’approvazione stessa, di porre un limite assoluto di decadenza per l’impugnativa del conto per gli errori di cui sopra. L’impugnativa deve essere posta in essere sotto pena di decadenza, e quindi con esclusione di ogni e qualsiasi futura possibilità di essere proposta, entro sei mesi dalla data del ricevimento effettivo dell’estratto conto, che deve essere spedito mediante raccomandata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

738 La chiusura del conto non implica sempre cessazione del rapporto, e produce solo la determinazione e l'esigibilità del saldo. Essa è regolata negli art. 1831 del c.c. e art. 1832 del c.c. in conformità agli usi, sia quanto al termine periodico dei saldi, sia quanto alle modalità di approvazione e di contestazione del conto, ispirate al bisogno di definire rapidamente ogni vertenza. Ciascuno dei correntisti ha, pure in base al nuovo codice, il diritto di recedere dal contratto in caso di morte o di sopraggiunta incapacità di uno di loro (art. 1833 del c.c., secondo comma). Non si giustifica infatti l'opinione di coloro che avrebbero preferito attribuire tale diritto solo agli eredi del correntista inerte o al correntista incapace, non pure all'altro correntista; questo resterebbe vincolato al rapporto, anche se egli non ha fiducia nelle persone degli eredi o se le sue relazioni d'affari risentono le conseguenze delle limitazioni che subisce l'attività del contraente incapace. Si noti che, per l'art. 1833 del c.c., terzo comma, la risoluzione anticipata del rapporto, ove non dipenda da colpa, se fa cessare le operazioni e accertare alla sua data il saldo, non rende questo esigibile prima del termine previsto per la chiusura dalla convenzione, dall'uso o dalla legge: si è voluto evitare al correntista debitore, che non abbia dato causa alla risoluzione, l'onere, talvolta grave, di un anticipato pagamento del saldo.

Massime relative all'art. 1832 Codice Civile

Cass. civ. n. 37800/2022

Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).

Cass. civ. n. 21225/2022

Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione.

Cass. civ. n. 15601/2022

In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale.

Cass. civ. n. 34812/2021

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati.

Cass. civ. n. 20621/2021

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del correntista, le cui scritture contabili - libro giornale e mastrini - erano state ritenute non idonee a provare l'effettiva movimentazione registrata in conto).

Cass. civ. n. 5887/2021

In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda.

Cass. civ. n. 29415/2020

In tema di contratti bancari in conto corrente,la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni.

Cass. civ. n. 29190/2020

In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili,ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2018).

Cass. civ. n. 15219/2019

Qualora una banca intenda insinuarsi al passivo di un fallimento prospettando una ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., depositando la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ex art. 1832 c.c., derivano, tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni. (Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 15/09/2015).

Cass. civ. n. 11543/2019

Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.

Cass. civ. n. 9526/2019

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto).

Cass. civ. n. 279/2019

In materia di contratti bancari, il certificato di c.d. "saldaconto" è idoneo ad assolvere all'onere della prova dell'ammontare del credito nei confronti del fideiussore, tanto più qualora il contratto di conto corrente contenga una clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito.

Cass. civ. n. 31187/2018

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, 'l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura', che l'art. 1832, comma 2, c.c., prevede al fine del decorso del termine semestrale per far valere errori di scritturazione o di calcolo, ovvero omissioni o duplicazioni, non è soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data, e la contabilizzazione delle medesime, con la indicazione di un saldo attivo o passivo, comprensivo di ogni ragione di dare ed avere e, quindi, tale da costituire la prima posta della successiva fase del conto. Al fine indicato, pertanto, deve qualificarsi come 'di chiusura' l'estratto conto che la banca invia periodicamente al cliente, alle scadenze pattuite, a condizione che includa tutte le voci a credito ed a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese per le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati, nonché le ritenute fiscali.

Cass. civ. n. 30000/2018

Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.

Cass. civ. n. 22551/2018

In materia di rapporti di conto corrente, l'estratto conto non debitamente comunicato al correntista o dallo stesso tempestivamente contestato perde il valore probatorio privilegiato, previsto dall'art. 1832 c.c., ma è comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova ex artt. 115 e 116 c.p.c..

Cass. civ. n. 23421/2016

Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Ne consegue che la contestazione relativa alla titolarità di un determinato strumento finanziario regolato in conto corrente (nella specie, un buono postale ordinario) non è preclusa dalla decadenza ex art. 1832 c.c., riguardando non già la verità delle operazioni annotate ma la sostanza del rapporto contabilizzato.

Cass. civ. n. 8944/2016

Nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti.

Cass. civ. n. 817/2016

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, sono qualificabili come "estratti-conto di chiusura", ai fini di cui all'art. 1832, comma 2, c.c., le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato. Tuttavia, a tali fini, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo - in sé idonea a soddisfare l'esigenza di porre il cliente in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale - poiché in tal caso è sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 c.c., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura offra al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi.

Cass. civ. n. 19585/2013

In tema di conto corrente, in ipotesi di annotazione a credito in favore del cliente dell'importo di assegni girati per l'incasso, cui faccia seguito un'annotazione a debito di identico ammontare, a causa del mancato pagamento dei titoli da parte della banca trattaria per difetto di provvista, non sussiste un errore di scritturazione o di calcolo, né alcuna omissione o duplicazione, agli effetti dell'art. 1832, secondo comma, c.c., configurandosi, piuttosto, uno storno conseguente al definitivo non avveramento della condizione sospensiva alla quale rimane subordinato, in forza dell'art. 1829 c.c., l'accredito degli assegni in conto corrente, comportante il venir meno, con efficacia retroattiva, dell'iniziale annotazione.

Cass. civ. n. 11626/2011

Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Peraltro, dedotta l'inefficacia della registrazione di un'operazione di giroconto, in quanto derivante da un atto dispositivo compiuto in difetto o contro la volontà del correntista, ben può il giudice accertare che il cliente abbia avuto tempestiva comunicazione del giroconto e abbia dato consapevole approvazione all'operazione negoziale sottostante, e ritenere, quindi, tardive le sue contestazioni, non a causa della decadenza dal termine fissato dalla norma bancaria, quanto per la ragione sostanziale che l'operazione di giroconto sia stata consapevolmente ratificata dal medesimo.

Cass. civ. n. 3574/2011

Ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni.

Cass. civ. n. 17679/2009

La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c.

Cass. civ. n. 16971/2009

In tema di azione revocatoria fallimentare, gli estratti conto comunicati dalla banca al cliente e non impugnati, se utilizzati in giudizio dal curatore del fallimento, hanno efficacia di prova tra le parti, non già quali scritture contabili dell'impresa, a norma dell'art. 2709 c.c., bensì a norma dell'art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c., cioè con riguardo all'effettività e alla completezza delle operazioni annotate; ne consegue che, non trattandosi di scritture contabili ex art. 2214-2217 c.c. e non trovando dunque applicazione il principio della inscindibilità del loro contenuto, essi non sono idonei a provare in modo diretto i contratti, diversi da quello di conto corrente di corrispondenza, in forza dei quali le operazioni sono state eseguite.

Cass. civ. n. 12372/2006

Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall art. 1832, secondo comma c.c., opera anche per la banca, relativamente all'omessa registrazione di partite a credito per l'istituto, con la conseguenza che, decorso inutilmente detto termine, la banca decade dal diritto di far valere crediti che non risultano dall'estratto conto approvato, specie nell'eventualità in cui si tratti di operazioni non annotate. L'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita. La verifica di detti requisiti è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il diritto della banca di chiedere, dopo oltre due anni e mezzo dal conferimento del mandato all'incasso e a un anno e mezzo dalla chiusura definitiva del rapporto, il pagamento di una fattura il cui importo, accreditato sul conto del mandante, non era stato incassato, senza peraltro che l'omessa riscossione fosse stata annotata nell'estratto di chiusura).

Cass. civ. n. 11749/2006

Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.

Cass. civ. n. 7662/2005

L'istituto di credito, che abbia pagato un assegno bancario di conto corrente, su di esso tratto, alterato nell'importo, è responsabile verso il traente del pagamento della maggior somma risultante dall'alterazione ove questa sia rilevabile con l'uso della normale diligenza, senza poter invocare la decadenza del correntista ex art. 1832 c.c. (richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dal successivo art. 1857), dal diritto di impugnare le partite incluse negli estratti-conto, in quanto l'intestabilità delle risultanze del conto, derivante dal mancato tempestivo esercizio di detto diritto, non si riferisce alla validità ed efficacia dei rapporti da cui i rispettivi accrediti ed addebiti derivano; né la mancata contestazione (o approvazione) del conto comporta che il debito fondato su negozio nullo od annullabile o comunque su situazione illecita divenga per ciò"nuovo"e, come tale, incontestabile.

Cass. civ. n. 7549/2005

L'art. 102, legge n. 141 del 1938 (legge bancaria, applicabile nella specie ratione temporis) limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi.

Cass. civ. n. 18626/2003

Nel contratto di conto corrente, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino, alle quali non è però riconducibile la contestazione avente ad oggetto la mancata annotazione di un'operazione che,ai sensi dell'art. 1832, secondo comma, c.c. deve essere proposta nel termine di sei mesi dall'approvazione del conto. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, per il pagamento di una fattura emessa a carico del titolare del conto corrente, benché l'operazione non risultasse annotata nell'estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi).

Cass. civ. n. 2751/2002

In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto — dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito — dall'ordinario estratto-conto — funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca —, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto-conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui la banca, dopo aver fondato l'istanza di decreto ingiuntivo su di un estratto di saldaconto, aveva poi prodotto, nel successivo giudizio di opposizione, la copia degli estratti conto registrati su microfilm, le cui risultanze erano — legittimamente — state poste, dal giudice di merito, a fondamento del rigetto dell'opposizione). 

Cass. civ. n. 14849/2000

Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo.

Cass. civ. n. 9579/2000

Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo, ed hanno efficacia fino a prova contraria nel relativo giudizio di opposizione, con la conseguenza che possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni, non già attraverso un nuovo rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere: a tal fine, è irrilevante che dette risultanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, in quanto anche la produzione in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell'art. 1832 c.c., ed onera il correntista di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche per superare l'efficacia probatoria della produzione.

Cass. civ. n. 9008/2000

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca allo scioglimento del rapporto ovvero alle scadenze periodiche contrattualmente previste, sono qualificabili come «estratti conto di chiusura», ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1832, secondo comma, c.c., ove non si limitano a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato. Tale riproduzione di tutte le partite contabili non è, tuttavia, necessaria, ai fini indicati, quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 2832 c.c., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi.

Cass. civ. n. 10236/1995

La mancata contestazione dell'estratto del conto, ove sia annotato il credito della banca derivante da un ordine di borsa, nel quadro di una valutazione coordinata di tutti gli elementi probatori, acquista valore di conferma del conferimento del detto ordine. L'approvazione del conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c.c. consegue alla mancata contestazione dell'estratto nel termine contrattualmente previsto, senza necessità che da parte della banca venga sollevata alcuna eccezione di decadenza.

Cass. civ. n. 9512/1993

A norma degli artt. 1832 e 1857 c.c., gli effetti dell'approvazione dell'estratto del conto corrente si producono in relazione a tutte le operazioni bancarie regolate nel conto stesso, con la conseguenza che, anche in relazione al credito derivante da anticipazione su pegno di merci, regolata in conto corrente, una Cassa di risparmio può chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base dell'estratto dei propri «saldaconti» redatti a norma dell'art. 102, R.D.L. n. 375 del 1936 e successive modifiche ed integrazioni.

Cass. civ. n. 178/1988

Con riferimento al contratto di conto-corrente bancario la presunzione legale contenuta nel primo comma dell'art. 1832 c.c. della approvazione del conto in caso di mancata contestazione dello stesso da parte del correntista presuppone che la banca abbia trasmesso l'estratto del conto al cliente e che questi l'abbia ricevuto, ma non richiede che la dimostrazione di tale trasmissione per raccomandata sia data attraverso la produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della raccomandata stessa contenente l'estratto del conto, potendo tale dimostrazione essere data anche altrimenti, con ogni mezzo ammesso dalla legge e, quindi, pure a mezzo di presunzioni.

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