Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 31187 del 3 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, 'l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura', che l'art. 1832, comma 2, c.c., prevede al fine del decorso del termine semestrale per far valere errori di scritturazione o di calcolo, ovvero omissioni o duplicazioni, non č soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data, e la contabilizzazione delle medesime, con la indicazione di un saldo attivo o passivo, comprensivo di ogni ragione di dare ed avere e, quindi, tale da costituire la prima posta della successiva fase del conto. Al fine indicato, pertanto, deve qualificarsi come 'di chiusura' l'estratto conto che la banca invia periodicamente al cliente, alle scadenze pattuite, a condizione che includa tutte le voci a credito ed a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese per le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati, nonché le ritenute fiscali.

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