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Articolo 1833 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Recesso dal contratto

Dispositivo dell'art. 1833 Codice Civile

Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto(1), dandone preavviso almeno dieci giorni prima.

In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto [78 l.f.].

Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1831.

Note

(1) Il periodo fa riferimento alle singole scadenze che vengono fissate per determinare il saldo nei contratti di conto corrente a tempo indeterminato.

Ratio Legis

La norma prevede specifiche ipotesi di recesso dal contratto di conto corrente. Nel caso di conto a tempo indeterminato, il recesso si giusitifica quale applicazione del principio generale per cui non sono visti con favore i rapporti obbligatori che limitano eccessivamente la libertà dei singoli. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il recesso di chi subisce una delle vicende elencate dipende dalla limitazione che possono registrare le sue capacità commerciali; quello della controparte dipende dalla possibilità che venga meno la fiducia nel contraente divenuto incapace o nei suoi eredi.
Infine, il recesso non rende immediatamente esigibile il saldo: questo perchè, altrimenti, il correntista potrebbe trovarsi a versare prima del tempo somme ingenti e ciò è apparso ingiusto soprattutto nel caso in cui il recesso non dipenda da sua colpa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

738 La chiusura del conto non implica sempre cessazione del rapporto, e produce solo la determinazione e l'esigibilità del saldo. Essa è regolata negli art. 1831 del c.c. e art. 1832 del c.c. in conformità agli usi, sia quanto al termine periodico dei saldi, sia quanto alle modalità di approvazione e di contestazione del conto, ispirate al bisogno di definire rapidamente ogni vertenza. Ciascuno dei correntisti ha, pure in base al nuovo codice, il diritto di recedere dal contratto in caso di morte o di sopraggiunta incapacità di uno di loro (art. 1833 del c.c., secondo comma). Non si giustifica infatti l'opinione di coloro che avrebbero preferito attribuire tale diritto solo agli eredi del correntista inerte o al correntista incapace, non pure all'altro correntista; questo resterebbe vincolato al rapporto, anche se egli non ha fiducia nelle persone degli eredi o se le sue relazioni d'affari risentono le conseguenze delle limitazioni che subisce l'attività del contraente incapace. Si noti che, per l'art. 1833 del c.c., terzo comma, la risoluzione anticipata del rapporto, ove non dipenda da colpa, se fa cessare le operazioni e accertare alla sua data il saldo, non rende questo esigibile prima del termine previsto per la chiusura dalla convenzione, dall'uso o dalla legge: si è voluto evitare al correntista debitore, che non abbia dato causa alla risoluzione, l'onere, talvolta grave, di un anticipato pagamento del saldo.

Massime relative all'art. 1833 Codice Civile

Cass. civ. n. 12263/2015

In caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia; gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati.

Cass. civ. n. 407/1988

Con riguardo a contratto di conto corrente bancario la dichiarazione di fallimento del correntista comporta la risoluzione del contratto a norma dell'art. 78 legge fallimentare, con la conseguente estinzione degli obblighi della banca per l'esecuzione del mandato inerente al conto corrente, nonché l'acquisizione alla massa del fallimento dei relativi accreditamenti, restando salva a norma dell'art. 42, secondo comma, legge fallimentare la detrazione delle sole spese per la tenuta e conservazione del conto corrente ma non dei pagamenti eseguiti dalla banca per conto del correntista successivamente al suo fallimento ed al conseguente venir meno della sua disponibilità delle somme depositate.

Cass. civ. n. 3572/1968

La richiesta del saldo immediato dell'intero scoperto del saldo di un conto-corrente, può valere come manifestazione di volontà di recesso.

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