Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 30000 del 20 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformitą delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validitą ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioč quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimitą, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.

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