Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22551 del 25 settembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di rapporti di conto corrente, l'estratto conto non debitamente comunicato al correntista o dallo stesso tempestivamente contestato perde il valore probatorio privilegiato, previsto dall'art. 1832 c.c., ma č comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova ex artt. 115 e 116 c.p.c..

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