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Articolo 1877 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

Dispositivo dell'art. 1877 Codice Civile

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto(1), se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite [1461, 1867 n. 2](2).

Note

(1) Si applica anche l'art. 2743 del c.c..
(2) La norma si riferisce sia alle garanzie reali, pegno (2784 c.c.) e ipoteca (2808 c.c.), sia a quelle personali (1936 c.c.). In ogni caso esse non costituiscono elementi essenziali del contratto in quanto possono anche mancare.

Ratio Legis

La norma è volta a tutelare il creditore la cui posizione sia stata rafforzata dalla costituzione di una garanzia; la possibilità che il rapporto si risolva dipende dalla natura sinallagmatica dello stesso.

Spiegazione dell'art. 1877 Codice Civile

Esegesi della norma

A differenza di quanto si è visto essere stabilito in materia di rendita perpetua (rendita semplice: art. 1864 del c.c.) per la rendita vitalizia la legge non prescrive la stipulazione di garanzie idonee ad assicurarne l'adempimento.

Ove però tali garanzie siano pattuite, la loro mancata prestazione legittima l'azione di risoluzione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

578 La risoluzione prevista nell'articolo 673 corrispondente all'articolo 17 96 cod. civ. (604 il progetto del 1936) è stata da me limitata all'interesse di colui che ha costituito a suo favore la rendita.
Ciò vuol dire che il terzo beneficiario non può avvalersi della speciale causa di risoluzione del contratto. Infatti il terzo beneficiario non entra nel rapporto sinallagmatico creato tra costituente e promittente. Nemmeno in base al fatto che il terzo accede al contratto, il sinallagma si costituisce; e gli spetta perciò soltanto la tutela dell'articolo 674, rivolta a garantire la mera esecuzione del contratto convenuto a suo favore.
Ho considerato causa di risoluzione non soltanto un omissione delle cautele ma anche la diminuzione delle medesime che merita pure una sanzione rescissoria.

Massime relative all'art. 1877 Codice Civile

Cass. civ. n. 14796/2009

In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, non costituisce causa di risoluzione per inadempimento del vitaliziante il sopravvenuto decesso, nel corso del rapporto, del beneficiario delle prestazioni alimentari e di cura, perché il sopraggiungere della morte del vitaliziato durante lo svolgimento del rapporto conseguente alla stipula del suddetto contratto comporta soltanto l'estinzione della prestazione periodica al cui adempimento si è obbligato il vitaliziante. 

Cass. civ. n. 1683/1982

Al contratto, con il quale una parte si obbliga a corrispondere all'altra vitto, alloggio e vestiario nonché a prestarle assistenza materiale e spirituale dietro corrispettivo della cessione di un immobile o di altra attribuzione patrimoniale, sono applicabili le disposizioni in materia di vitalizio oneroso che non siano incompatibili con le particolari fattispecie che le parti pongano in essere, nella loro autonoma negoziale, mediante la previsione di prestazioni che possano consistere — esclusivamente o prevalentemente — in un dare o in un facere. Pertanto, qualora non sia possibile, per qualsiasi causa, la prestazione in natura, a tale contratto è applicabile l'art. 433 c.c. che prevede, in materia di alimenti, la determinazione da parte del giudice del modo di somministrazione della prestazione dell'obbligato — e quindi anche la convertibilità in danaro della prestazione — indipendentemente dalla scelta dell'interessato, nonché l'art. 1877 c.c. per il quale il creditore, in caso di mancata o diminuita prestazione delle garanzie pattuite da parte del promittente, può chiedere la risoluzione del contratto.

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