Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14796 del 24 giugno 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, non costituisce causa di risoluzione per inadempimento del vitaliziante il sopravvenuto decesso, nel corso del rapporto, del beneficiario delle prestazioni alimentari e di cura, perché il sopraggiungere della morte del vitaliziato durante lo svolgimento del rapporto conseguente alla stipula del suddetto contratto comporta soltanto l'estinzione della prestazione periodica al cui adempimento si č obbligato il vitaliziante. 

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