Le norme stabilite per la vendita[1470] si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili(1).
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Consulenza(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 29097/2024
Nel contratto di "permuta del bene presente con bene futuro", l'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. (applicabile ai sensi dell'art. 1555 c.c.) si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali. Ne consegue che, una volta divenuto impossibile l'acquisto predetto per il fallimento del contraente che avrebbe dovuto eseguire la costruzione, il relativo diritto si trasforma in un credito ex art. 59 L.Fall. (oggi, art. 158, comma 1, CCII), corrispondente al valore dell'immobile futuro dedotto in permuta, da insinuarsi al passivo fallimentare. (Nella specie, la Corte, con l'ordinanza n. 29097/2024, ha cassato il decreto del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato l'opposizione proposta della Sociatà Alfa che aveva chiesto di ammettere al passivo del Fallimento della Società Beta il proprio credito pari al valore delle unità immobiliari che la società in bonis si era impegnata a edificare e trasferirle entro trentasei mesi, trasferimento non avvenuto per la dichiarazione di fallimento della Società Beta, sopravvenuta in pendenza del termine suddetto).Cass. civ. n. 13398/2024
Il contratto con il quale le parti prevedono il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di immobili da costruire nella stessa area integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura; ne consegue che l'effetto traslativo della proprietà degli immobili da costruire si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali.(In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello, la quale aveva erroneamente ritenuto che l'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. si fosse verificato, ancorché le costruzioni, costituite da muretti e pilastri, fossero inidonee a determinare l'esistenza dei beni futuri oggetto del contratto, ed aveva conseguentemente ridotto il danno subito dai proprietari dell'area permutata in misura pari al valore dei manufatti realizzati).Cass. civ. n. 13717/2014
In materia di contratto misto di vendita e permuta, data l'applicabilità delle norme sulla vendita, con o senza la clausola di compatibilità di cui all'art. 1555 cod. civ. (a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l'una o l'altra causa negoziale), l'accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina comunque una riduzione del valore della "res". Tale risarcimento può essere escluso solo se cumulato con un'"actio quanti minoris", giacché in tal caso esso assume la valenza di un'eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un'azione di esatto adempimento, a sua volta esclusa in materia.Cass. civ. n. 24172/2013
Il supplemento di prezzo, previsto dall'art. 1538 c.c. in tema di vendita a corpo, è applicabile ai sensi dell'art. 1555 c.c. anche alla permuta, trattandosi di norma compatibile atteso che, pur facendo riferimento al prezzo, ne considera la sua funzione contrattuale di scambio, quale corrispettivo della prestazione, e non il carattere pecuniario.Cass. civ. n. 2167/1979
L'azione di riduzione del prezzo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1492 c.c., in tema di vendita, è applicabile, a norma dell'art. 1555 c.c., anche al contratto di permuta, dal momento che devono ritenersi compatibili, con quest'ultimo contratto, tutte quelle norme in materia di vendita che, pur facendo riferimento al prezzo, non si riferiscono al suo carattere pecuniario, ma considerano il prezzo come corrispettivo della prestazione e quindi si fondano genericamente sulla funzione di scambio del contratto. Poiché nella permuta ciascun bene permutato costituisce corrispettivo dell'altro, la riduzione del prezzo va intesa come riduzione della prestazione del contraente adempiente mercè conguaglio in danaro imposto a carico del contraente non regolarmente adempiente o, se si è in presenza di beni furigibili, mediante restituzione in natura di parte di essi da parte di quest'ultimo.
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