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Articolo 1555 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Applicabilità delle norme sulla vendita

Dispositivo dell'art. 1555 Codice Civile

Le norme stabilite per la vendita[1470] si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili(1).

Note

(1) Non sono compatibili gli articoli 1475, 1498, 1515, 1516 c.c..

Ratio Legis

La ratio della norma deve essere individuata nella forte analogia che corre tra le due fattispecie (1552, 1470 c.c.).

Brocardi

Permutatio vicina emptioni

Spiegazione dell'art. 1555 Codice Civile

Forma

Più che il rinvio alle norme della compravendita, vale quello alle regole generali sulle forme dei contratti, come poste negli articoli 1350 e segg. cod. civ.
Trattandosi pertanto di un contratto avente ad oggetto un doppio trasferimento di proprietà, relativamente a cose od a diritti mobiliari od immobiliari, dovrà badarsi alla natura dei beni trasferiti, per stabilire se una forma particolare sia da osservarsi ad substantiam o se valgano le regole comuni sulle prove.

Così, trattandosi di beni immobili o di diritti reali, l'atto dovrà redigersi in forma pubblica o per scrittura privata a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., e ciò ancor quando si trasferiscano immobili contro mobili, data l'organicità del contratto e la sua oggettivazione, sia pure parziale, in un trasferimento immobiliare. Da ricordare come, ai sensi dell'art. 1351, detta forma dovrà osservarsi ancor quando il contratto sia configurato soltanto sotto l'aspetto obbligatorio, preliminare, verso un futuro trasferimento.

Quanto alle prove, varranno parimenti le norme di cui al titolo II, libro VI.


Garanzia per i vizi e difetti della cosa

In tale materia valgono appieno le norme stabilite per il contratto di compravendita, con tutte le modalità e atteggiamenti ivi previsti (art. 1490 e segg.). Da tener presente soltanto come qui la garanzia — come pure in tema di evizione — funziona reciprocamente per entrambi i contraenti, due essendo inversamente i trasferimenti di cose. In sostanza, a tale proposito, il rapporto si deve idealmente sdoppiare, per applicare a ciascun trasferimento - secondo la natura delle cose trasferite - le sue regole. Ma, una volta stabilito il funzionamento della garanzia, gli effetti non potranno essere che organici, su tutto il contratto; così in caso di domandata risoluzione, entrambe le cose dovranno ritornare ai rispettivi proprietari; ed, in caso di manutenzione (actio quanti minoris), alla riduzione dei corrispettivi potrà provvedersi mediante congrue rifatte, salvo in ogni ipotesi il risarcimento dei maggiori danni (art. 1494).

Riscatto convenzionale. È a ritenersi che le regole sul riscatto possano trovare applicazione anche in materia di permuta, nulla ostando nella natura e finalità di questo contratto, che l'accordo delle parti possa atteggiarsi nel senso della riserva rispettiva dei contraenti di riavere la propria cosa entro dato termine mediante la restituzione di quella ricevuta in baratto. Penso anzi che la riserva possa essere convenuta anche a favore di uno solo dei permutanti, per quanto, in relazione alla organi­cità e all'armonia paritaria delle posizioni dei permutanti nel rapporto, la norma dovrebbe essere quella del funzionamento reciproco.

Vendita con riserva della proprietà. Trattasi qui invece di un istituto che, presumibilmente, non può trovare applicazione in tema di permuta, ove è lo scambio immediato oggettivo delle cose che si perfeziona, e non puo concepirsi la solutio a rate. Sotto questo profilo, anzi, l'antica concezione della realità del rapporto, esplica in certo senso, la sua efficacia, non assumendo il contratto, per entrambe le parti, perfezione di effetti, sino a quando non intervenga la consegna effettiva reale di entrambe le cose.

Vendita con riserva di godimento, a prova, a campione. Trattasi di atteggiamenti astrattamente non contrastanti con la permuta, sebbene questa si presti propriamente, e venga generalmente adottata per il trasferimento di cose determinate — di specie e non di genere — già ben note nelle loro qualità ai permutanti, in aderenza ad un loro particolare interesse. Comunque, tornerebbero applicabili le regole comuni sul perfezionamento del momento traslativo come per la vendita.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

383 E' stato eliminato l'art. 413 del progetto del 1936 corrispondente all'art. 1554 del codice vigente, in conseguenza della soppressione della rescissione per causa di lesione nella vendita.
Non si è neppure riprodotta la disposizione dell'art. 1553 del codice, stante la disciplina dettata in via generale sugli effetti della risoluzione dei contratti di fronte ai terzi.

Massime relative all'art. 1555 Codice Civile

Cass. civ. n. 13717/2014

In materia di contratto misto di vendita e permuta, data l'applicabilità delle norme sulla vendita, con o senza la clausola di compatibilità di cui all'art. 1555 cod. civ. (a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l'una o l'altra causa negoziale), l'accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina comunque una riduzione del valore della "res". Tale risarcimento può essere escluso solo se cumulato con un'"actio quanti minoris", giacché in tal caso esso assume la valenza di un'eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un'azione di esatto adempimento, a sua volta esclusa in materia.

Cass. civ. n. 24172/2013

Il supplemento di prezzo, previsto dall'art. 1538 c.c. in tema di vendita a corpo, è applicabile ai sensi dell'art. 1555 c.c. anche alla permuta, trattandosi di norma compatibile atteso che, pur facendo riferimento al prezzo, ne considera la sua funzione contrattuale di scambio, quale corrispettivo della prestazione, e non il carattere pecuniario.

Cass. civ. n. 2167/1979

L'azione di riduzione del prezzo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1492 c.c., in tema di vendita, è applicabile, a norma dell'art. 1555 c.c., anche al contratto di permuta, dal momento che devono ritenersi compatibili, con quest'ultimo contratto, tutte quelle norme in materia di vendita che, pur facendo riferimento al prezzo, non si riferiscono al suo carattere pecuniario, ma considerano il prezzo come corrispettivo della prestazione e quindi si fondano genericamente sulla funzione di scambio del contratto. Poiché nella permuta ciascun bene permutato costituisce corrispettivo dell'altro, la riduzione del prezzo va intesa come riduzione della prestazione del contraente adempiente mercè conguaglio in danaro imposto a carico del contraente non regolarmente adempiente o, se si è in presenza di beni furigibili, mediante restituzione in natura di parte di essi da parte di quest'ultimo.

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