Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2167 del 12 aprile 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di riduzione del prezzo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1492 c.c., in tema di vendita, č applicabile, a norma dell'art. 1555 c.c., anche al contratto di permuta, dal momento che devono ritenersi compatibili, con quest'ultimo contratto, tutte quelle norme in materia di vendita che, pur facendo riferimento al prezzo, non si riferiscono al suo carattere pecuniario, ma considerano il prezzo come corrispettivo della prestazione e quindi si fondano genericamente sulla funzione di scambio del contratto. Poiché nella permuta ciascun bene permutato costituisce corrispettivo dell'altro, la riduzione del prezzo va intesa come riduzione della prestazione del contraente adempiente mercč conguaglio in danaro imposto a carico del contraente non regolarmente adempiente o, se si č in presenza di beni furigibili, mediante restituzione in natura di parte di essi da parte di quest'ultimo.

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