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Articolo 1554 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Spese della permuta

Dispositivo dell'art. 1554 Codice Civile

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali(1).

Note

(1) Ciò costituisce una ulteriore differenza dalla vendita, nella quale le spese sono, di regola, a carico dell'acquirente (v. 1475 c.c.).

Ratio Legis

La norma si giustifica in considerazione del fatto che l'interesse per le parti è reciproco.

Spiegazione dell'art. 1554 Codice Civile

Spese della permuta

Avendosi nel contratto, almeno per presunzione, un equilibrio paritario di reciproche prestazioni oggettive, il quale appaga gli interessi convergenti delle parti nella organicità di un' unica contrattazione, rigorosamente paritaria deve essere la ripartizione delle spese, salvo l'operatività di patti contrari.
Le spese del contratto, pertanto, e le altre accessorie, rispettivamente sostenute dalle parti per provvedere in concreto alle reciproche prestazioni, come pure quelle eventuali di natura oggettiva comune, dovranno sommarsi e quindi dividersi per metà, in modo che, operate le oppor­tune impostazioni, il carico passivo risulti paritariamente diviso.

La regola, tuttavia, come si è detto, vale solo in mancanza di patto contrario, il quale avrebbe la prevalenza, in relazione al principio dell'autonomia della volontà contrattuale. La legge non prescrive che il patto, poi, debba essere esplicito formale; potrebbe dedursi, presumibilmente, anche dall'economia complessiva della contrattazione e dalla inconciliabilità del regime paritario legale con altre clausole. Deve trattarsi peraltro di deduzione inequivoca.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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