Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13398 del 15 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contratto con il quale le parti prevedono il trasferimento della proprietā di un'area fabbricabile in cambio di immobili da costruire nella stessa area integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura; ne consegue che l'effetto traslativo della proprietā degli immobili da costruire si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali.(In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello, la quale aveva erroneamente ritenuto che l'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. si fosse verificato, ancorché le costruzioni, costituite da muretti e pilastri, fossero inidonee a determinare l'esistenza dei beni futuri oggetto del contratto, ed aveva conseguentemente ridotto il danno subito dai proprietari dell'area permutata in misura pari al valore dei manufatti realizzati).

(massima n. 2)

 L'esatta qualificazione del contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietā di area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio da costruire a cura e mezzi della societā cessionaria č quella di permuta di cosa presente con cosa futura, alla quale si applica l'art. 1472 cod. civ. in forza della previsione dell'art. 1555 cod. civ. L'effetto traslativo ex art. 1472 cod. civ. si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali. 

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