(massima n. 1)
Nel contratto di "permuta del bene presente con bene futuro", l'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. (applicabile ai sensi dell'art. 1555 c.c.) si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali. Ne consegue che, una volta divenuto impossibile l'acquisto predetto per il fallimento del contraente che avrebbe dovuto eseguire la costruzione, il relativo diritto si trasforma in un credito ex art. 59 L.Fall. (oggi, art. 158, comma 1, CCII), corrispondente al valore dell'immobile futuro dedotto in permuta, da insinuarsi al passivo fallimentare. (Nella specie, la Corte, con l'ordinanza n. 29097/2024, ha cassato il decreto del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato l'opposizione proposta della Sociatą Alfa che aveva chiesto di ammettere al passivo del Fallimento della Societą Beta il proprio credito pari al valore delle unitą immobiliari che la societą in bonis si era impegnata a edificare e trasferirle entro trentasei mesi, trasferimento non avvenuto per la dichiarazione di fallimento della Societą Beta, sopravvenuta in pendenza del termine suddetto).