Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8153 del 15 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di compravendita sussiste per il venditore l'obbligazione di garantire il buon funzionamento della res vendita e, quindi, un determinato risultato che, nella fornitura congiunta di hardware e software consiste nell'idoneitą del complesso a conseguire i risultati prefissisi dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura di un determinato elaboratore e di determinati programmi.

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