Cassazione civile Sez. III sentenza n. 669 del 1 marzo 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione alla garanzia dovuta dal venditore, ai sensi dell'art. 1511 c.c., un vizio deve considerarsi occulto non solo quando non sia riconoscibile e apparente ad una diretta ispezione, ma anche quando per le caratteristiche del procedimento di fabbricazione della cosa venduta, per la sua consistenza o per le modalitą della sua conservazione, ovvero per le circostanze della consegna, esso non possa essere rilevato ad un esame immediato, ma solo dopo che ne sia iniziata l'utilizzazione. A tale ipotesi va equiparata quella in cui, pur essendo in astratto possibile una verifica contestuale, essa tuttavia sarebbe talmente gravosa ed antieconomica da superare i criteri dell'ordinaria diligenza o il normale comportamento dei soggetti nei rapporti commerciali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.