Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1616 del 26 gennaio 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione. (La S.C., nell'enunciare il detto principio, ha escluso che ricorresse la violazione dell'art. 112 c.p.c. in un caso in cui il ricorrente si era lamentato che il giudice del merito, chiamato a decidere sull'osservanza dei termini previsti per l'azione di garanzia per i vizi, non aveva "fatto buon uso dei suoi poteri di indagine sui beni oggetto della compravendita"). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2015).

(massima n. 2)

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 c.c., che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestivitą la cosa, ponendosi cosģ in grado di rilevarne i difetti eventuali, all'occorrenza anche con un'indagine a campione.

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