Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12465 del 16 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di difetti di qualitą apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del ricevimento č stabilita dall'art. 1511 c.c. solo per le qualitą essenziali all'uso cui la cosa č destinata, mentre per le qualitą promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché l'affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall'onere di verifica alla consegna.

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