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Articolo 1471 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Divieti speciali di comprare

Dispositivo dell'art. 1471 Codice Civile

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, [579 c.p.c.] né direttamente né per interposta persona(1):

  1. 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura(2);
  2. 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero(3);
  3. 3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi(4);
  4. 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395(5).

Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

Note

(1) Non sono ammesse né l'interposizione reale, cioè la rappresentanza (1387 c.c.), né l'interposizione fittizia, cioè l'acquisto mediante simulazione (1414 c.c.).
(2) La "ratio" della norma induce a ritenere che con tale espressione si intenda un potere di disposizione in senso lato, inteso come gestione o controllo del bene a qualsiasi titolo.
(3) Il numero si applica alle figure in vario modo coinvolte nel procedimento di esecuzione (2910 ss. c.c., 474 ss. c.p.c.).
(4) Amministrano beni altrui, per legge, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale sui figli (v. 323 c.c.), il tutore e il protutore dell'incapace o dei minori (v. 378 c.c.), il curatore dell'emancipato (v. 392 c.c.), l'amministratore di sostegno (404 c.c.), il curatore dell'eredità giacente (v. 529 c.c.), l'esecutore testamentario (v. 703 c.c.), il curatore dello scomparso (v. 48 c.c.), l'amministratore dei beni dell'assente (v. 50 c.c.). Amministra per atto della pubblica autorità, ad esempio, il custode nominato da un Comune per la vigilanza di un parco locale.
(5) L'art. 1395 del c.c. fa salvo il contratto concluso dal rappresentante (1387 c.c.) in conflitto di interessi se questi lo abbia autorizzato o ne abbia stabilito il contenuto in modo da escludere tale conflitto.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che i soggetti che rivestono determinate posizioni, per legge, atto amministrativo o volontà delle parti, devono garantire, sia nella sostanza che nell'apparenza, una posizione di imparzialità rispetto al rapporto dal quale scaturisce la loro posizione.
La violazione del divieto è sanzionata diversamente a seconda che gli interessi della cui cura si tratta siano pubblici o privati.

Spiegazione dell'art. 1471 Codice Civile


Ragione logica e morale del divieto

Due ragioni, una di carattere logico ed un'altra, ben più grave, di carattere morale vietano che l'amministratore o il mandatario comunque incaricato di vendere, si renda lui stesso compratore.
Ovvia è la ragione logica del divieto: un gran numero di contratti originariamente possono considerarsi come veri trattati di pace seguiti ad una guerra, ed in generale la risultante di un conflitto di interessi appianato d'accordo fra contraenti che hanno interesse opposto.
Non può la medesima persona contrattare per sé, come compratore, e per un altro, che egli stesso rappresenta, e che è il venditore. Tal contratto rappresenterebbe immancabilmente il sacrificio del venditore.
La ragione morale del divieto è insita perciò nell'impossibilità di conciliare i due opposti interessi.

Il divieto del contratto con se stesso e già scritto in linea generale nell'art. 1395 cod. civ.: è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.
L' art. 1395 cod. civ. espressamente autorizza il rappresentante ad entrare nel contratto, se ne ha avuto specificatamente autorizzazione dal rappresentato ovvero se non vi e possibilità di conflitto di interessi sulla determinazione del contenuto del contratto.


Eccezione al divieto

L'art. 1471 cod. civ. vieta di comprare perfino all'asta pubblica, e sia direttamente sia per interposta persona, agli amministratori di enti pubblici i beni affidati alla loro cura; agli ufficiali pubblici i beni venduti per loro ministero (ad es.: i componenti del tribunale innanzi al quale ha luogo l'aggiudicazione, l'incaricato di una perizia da parte di un ente pubblico rispetto ai beni generati) agli amministratori di beni altrui i beni medesimi; ed ai mandatari i beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395 cod. civ.
Poiché l'art. 1471 cod. civ. comprende quattro categorie di persone cui è fatto divieto di comprare, l'eccezionale facoltà di acquisto consentita dall'art. 1395 cod. civ. riguarda solamente i mandatari: poiché solo per i mandatari si richiama l'art. 1395 cod. civ., evidentemente l'art. 1395 cod. civ. non si potrebbe applicare agli amministratori di enti pubblici, e a pubblici ufficiali.
Può invece applicarsi ad amministratori di beni altrui: ai quali è possibile che gli amministrati abbiano dato specifica autorizzazione: e può non esservi conflitto d'interessi sulla determinazione del contenuto del contratto.


Nullità e annullabilità dell'acquisto

Nei primi due casi (amministratori pubblici e pubblici ufficiali) l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
Per l'art. 1395 cod. civ. invece (che non concerne né amministratori pubblici, né pubblici ufficiali) l'acquisto è solo annullabile.
La diversa sanzione si spiega facilmente: molto più gravemente lesivo dell'ordine pubblico è l'acquisto da parte di amministratori pubblici o di pubblici ufficiali, per i quali vi è la sanzione della nullità, meno grave l'acquisto da parte di amministratori privati o di mandatari: per essi vi è la semplice annullabilità.
La quale annullabilità può essere proposta solo dal rappresentato e mai dall'acquirente, come stabilisce l'art. 1395 cod. civ. Questa proponibilità solo relativa vale anche per la nullità, poiché l'interesse di pubbliche amministrazioni a far dichiarare la nullità non può non considerarsi interesse inderogabilmente tutelato dalla legge.
Non vi è ragione però di far dichiarare la nullità se la richiese proprio chi ha violato una norma inderogabile di legge. Se perciò la pubblica amministrazione offesa non chiede la dichiarazione di nullità, non può chiederla l'amministratore.


Perenzione richiamo

In quanto gli amministratori di beni altrui ne hanno la detenzione, in quanto sono semplicemente precaristi, perché detengono in nome e per conto altrui, e non hanno il possesso giuridico, è opportuno ricordare anche l'art. 2941 cod. civ. per cui la prescrizione è sospesa fra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui, e quelle da cui l'amministrazione e esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto e fra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
Sono norme dirette a moralizzare l'amministrazione di beni altrui; ad evitare malversazioni di amministratori.

Occorre rilevare un' improprietà di linguaggio dell'art. 1471: "non possono essere compratori... gli amministratori... rispetto ai beni". Evidentemente doveva dirsi o: non possono comprare i beni, o: non possono essere compratori dei beni. La locuzione rimasta nella legge evidentemente è dovuta a frettoloso coordinamento di disposizioni ricucite da testi diversi.


Imponibilità sopravvenuta per divieto speciale

Numerosi sono oggi i divieti di comprare: non si possono comprare tutte le cose sottratte al libero commercio.
L'obbligazione di vendere tali cose e nulla. Il venditore o il compratore non possono essere obbligati all'adempimento: il più delle volte anzi sono passibili di pene per il solo fatto di aver sottratto o tentato di sottrarre tali cose al normale consumo.
Chi ha adempiuto non può però riavere quanto ha indebitamente pagato (ad es.: più del prezzo di calmiere) perché - non potendo ignorare la legge - anche lui ha contribuito volontariamente a violarla (arg. art. 2035 cod. civ.). Ma vi possono essere disposizioni particolari in contrario, nelle varie leggi vietanti o disciplinanti la vendita di de­terminate cose.

Sopravvenuto un divieto di vendere, i contratti già stipulati non possono più eseguirsi, perché eseguirli significherebbe violare una legge proibitiva.
Anche se sopravviene divieto di usare talune cose per quello che è l'uso loro normale, non può più eseguirsi il contratto. Il compratore legittimamente rifiuta di ricevere quel che non può più utilizzare secondo la sua normale destinazione. Vietato ad esempio ai mulini di miscelare grano e granturco, i mugnai legittimamente rifiutano di adempiere i contratti già stipulati per acquisto di granturco. Ne è loro vietato l'uso da una norma proibitiva.


Altri particolari divieti

A tutela del patrimonio storico ed archeologico nazionale è dichiarata nulla la vendita di cose d'interesse storico o archeologico, anche se sono in buona fede i contraenti ed ignorano l'esistenza del vincolo.

È nulla la vendita di azioni prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese: art. 2331 cod. civ.: divieto che vuol evitare l'aggiotaggio delle azioni durante la breve fase che precede l'iscrizione nel registro del commercio.

Vi sono poi divieti particolari di acquisto : ad es.: alle anonime l'acquisto delle proprie azioni è consentito solo se è autorizzato da deliberazione dell'assemblea onde risulti che l'acquisto è fatto con somme prelevate da utili netti regolarmente accertati e se le azioni sono interamente liberate, art. 2357 cod. civ..
Si è parlato in tal caso, più che di incapacità ad acquistare, di mancanza di legittimazione ad acquistare: ed è certo un divieto diverso da altri divieti, come ad es.: il divieto generale ad acquistare imposto dalla legge a minori, ad incapaci, a persone giuridiche.
Anche qui però il divieto della legge vuol proteggere l'anonima cui è vietato acquistare : le è vietato nell'interesse dei terzi - perché i creditori sociali trovino integro il capitale sociale - ma questo è anche e fondamentalmente interesse dell'anonima: si vuol tutelarne l'integrità del patrimonio.
Atteso tale scopo della legge, poiché i terzi non possono ignorare il divieto, se hanno venduto azioni all'anonima, questa può far dichiarare la nullità dell'acquisto: non può farla dichiarare se a mezzo d'un agente di cambio comprò da terzi ignari di vendere all'anonima. Essendo poi il divieto scritto nell'interesse dell' anonima e non dei venditori, non possono essi far annullare la vendita.

Ogni vendita diretta a far acquistare a persone cui la legge vieta l'acquisto di taluni beni è nulla: è la nullità di ogni atto diretto comunque a trasgredire norme proibitive : art. 1344 cod. civ..


Trasferibilità dei diritti

Come la regola è la trasferibilità delle cose, così la regola è la trasferibilità anche dei diritti. Tutti i diritti possono essere oggetto di trasferimento, se non è vietato da una disposizione di legge.



Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

331 Il progetto riproduce nell'art. 356 gli speciali divieti di comprare previsti dall'art. 332 del progetto del 1936.
Ho innovato alle linee di detto progetto anzitutto generalizzando le ipotesi del n. 4 che, invece di riferirsi ai genitori, al tutore, al curatore o all'amministratore provvisorio, in parte regolate negli articoli 321, 376 e 394, del primo libro, comprendono ogni caso di amministratori di un patrimonio altrui.
A proposito del mandatario ho, poi, fatto salvo il disposto dell'art. 279 di questo progetto per mettere in chiaro che l'acquisto del mandatario è validamente compiuto se ricorrano le condizioni che rendano in via generale ammissibile il contratto con se stesso.
Ho in terzo luogo escluso che il divieto di comprare possa non valere se sia stata chiesta l'autorizzazione giudiziale. Questa autorizzazione, ammessa dal progetto del 1936, contrasterebbe con il carattere eccezionale della validità del contratto con se stesso, che soltanto nei casi dell'art. 279 di questo libro può evitare il pericolo di una parzialità nell'agire delle persone a cui si indirizza il divieto. Soprattutto, poi, alla ammissibilità di detta autorizzazione si opporrebbe la coerenza del sistema del codice civile che nel primo libro già promulgato (articoli 321 e 376) non la consente per la vendita tra figli minori e genitore e tra tutore e incapace.
Infine ho stabilito quali siano gli effetti dell'inosservanza del divieto posto dalla norma. Per gli amministratori di enti pubblici e per gli ufficiali pubblici, il divieto vuole evitare abusi nell'esercizio della rispettiva funzione, perciò la sanzione doveva essere la nullità dell'acquisto. Per gli amministratori e per i mandatari privati la norma tutela privati interessi, donde la sanzione della semplice annullabilità.

Massime relative all'art. 1471 Codice Civile

Cass. civ. n. 4149/2019

In tema di espropriazione forzata, il divieto di acquisto previsto, a pena di nullità, dal combinato disposto del primo comma, n. 2, e del secondo comma dell'art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per suo ministero si applica ai soggetti che istituzionalmente concorrono o possono concorrere allo sviluppo della procedura esecutiva e, pertanto, tra gli altri, al giudice dell'esecuzione designato per la procedura e ai suoi sostituti istituzionali od occasionali – ossia ai magistrati appartenenti allo stesso ufficio che gli siano subentrati o possano subentrargli per uno o più atti della procedura stessa o per le azioni di cognizione ad essa collegate in forza di previsioni di legge o di tabella di organizzazione che chiaramente e univocamente li identifichino -, ma non si estende ai magistrati che, ancorché in servizio presso il tribunale che procede alla vendita, a meno di specifiche previsioni tabellari o di peculiari vicende in fatto, non siano stati, né potrebbero essere coinvolti o comunque interferire nel procedimento, così che la partecipazione all'asta da parte di questi ultimi, pur assumendo rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, non incide sulla validità dell'acquisto.

Cass. civ. n. 3618/2017

In tema di alienazione di beni di proprietà di una ASL, è valida la vendita in favore di un consigliere regionale ove non sussista conflitto di interessi, per non avere questi esercitato poteri diretti di controllo o di gestione dell’azienda, non essendo altresì sufficiente, ai fini del divieto speciale di comprare di cui all'art. 1471, comma 1, n. 2, c.c., il collegamento di carattere generale tra il consiglio regionale e le ASL, atteso che detto divieto colpisce soltanto coloro i quali, nell’esercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro.

Cass. civ. n. 2961/1981

La situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per lite pendente, a norma dell'art. 15, n. 6 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione al conflitto di interessi derivante dal fatto che il candidato, in epoca in cui esercitava le funzioni di sindaco, abbia acquistato un immobile del comune in violazione dell'art. 1471 c.c., può essere esclusa, alla stregua dell'intervenuto trasferimento del bene medesimo ad un terzo, solo qualora risulti la ricorrenza di tutti i requisiti necessari a che tale ulteriore acquisto resti insensibile ad un'eventuale azione di nullità del comune, secondo la previsione dell'art. 2652, n. 6 c.c., ivi compresa la prova della buona fede di detto terzo.

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