Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9777 del 1 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di annullamento del contratto per errore, le disposizioni che di tal vizio richiedono oltre che il carattere essenziale (cioč tale da determinare la parte a concludere il contratto stesso), anche quello della riconoscibilitą dall'altro contraente (da apprezzarsi dal giudice del merito con tipica indagine di fatto, incensurabile in cassazione se sorretta da congrua e corretta motivazione, in relazione alle circostanze del contratto ed alle qualitą dei contraenti) operano anche con riguardo a contratti unilaterali, come la fideiussione gratuitamente prestata, nei quali vi sia un controinteressato alla dichiarazione.

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