Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2844 del 7 maggio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore di fatto o di diritto, quale causa di annullamento del contratto, deve essere, oltre che essenziale, cioč tale da determinare la parte a concludere il contratto, anche riconoscibile dall'altro contraente, nel senso che questi, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualitą dei contraenti, avrebbe dovuto rilevarlo, adoperando la normale diligenza.

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