Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5429 del 13 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualitą del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualitą risulta, nonché l'essenzialitą dell'errore e la sua riconoscibilitą dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, mentre la scusabilitą dell'errore che abbia viziato la volontą del contraente al momento della conclusione del contratto č irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, poiché deve aversi riguardo alla riconoscibilitą dell'errore da parte dell'altro contraente.

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