Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1787 del 10 marzo 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di forma scritta richiesta ad substantiam, la volontà deve essere manifestata per iscritto dal soggetto stipulante o da un suo rappresentante munito di procura scritta (art. 1392 c.c.). Pertanto, non può valere come accettazione di una proposta di contratto lo scritto proveniente da un terzo, sia pure mandatario, ma non munito di procura scritta.

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