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Articolo 1283 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Anatocismo

Dispositivo dell'art. 1283 Codice Civile

In mancanza di usi contrari(1), gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale(2) o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi(3).

Note

(1) Deve trattarsi di usi normativi.
(2) Da intendersi come la domanda volta a chiedere gli interessi sugli interessi.
(3) Ciò significa che non è possibile che gli interessi producano a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione.

Ratio Legis

La norma è volta a preservare il debitore dalla possibile usura (644 c.p.): ecco perchè stabilisce che la capitalizzazione degli interessi può avvenire solo in base a precisi presupposti di legge.

Brocardi

Anatocismus
Usurae usurarum

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

35 L'anatocismo è rimasto regolato (art. 18) come al­l'art. 103 progctto della Commissione reale, che ha innovato all'art. 1232 cod. civ. solo in quanto ha consentito la capita­lizzazione semestrale anziché annuale degli interessi.
Questa riduzione di periodo è da accogliere, perché il valore odierno della moneta consente di ritenere che con l'importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rile­vante, che il creditore potrebbe utilizzare come capitale; la riduzione perciò non comporta il pericolo di usura.
Rimangono integre le eccezioni di cui al primo capo­verso dell'art. 1232 cod. civ., che l'art. 18 specifica come riser­va, non soltanto degli usi del commercio, ma anche delle
disposizioni particolari di altre leggi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

594 Le regole dell'anatocismo, che nella materia commerciale erano derogate dagli usi, in base al nuovo codice sono suscettibili di modificazione ad opera degli usi anche all'infuori del campo commerciale art. 1283 del c.c.). A maggior tutela del credito fu generalizzato al cinque per cento il saggio del frutto del capitale, estendendo a tutte le obbligazioni quello preesistente in materia commerciale art. 1281 del c.c., primo comma). Il medesimo saggio del cinque per cento è previsto per gli interessi convenzionali se le parti non hanno determinato per iscritto una diversa misura art. 1284 del c.c., secondo comma). E' parso però eccessivo escludere la prestazione degli interessi nel caso in cui la loro misura ultralegale non risulti dallo scritto (art. 1831, quarto comrna, cod. civ. del 1865). Tale esclusione era diretta a combattere l'usura; ma non ha più ragion d'essere di fronte al fatto che contro l'usura oggi può reagirsi penalmente. L'elisione di ogni obbligo di interessi ridondava peraltro, nei casi in parola, a vantaggio ingiusto del debitore, che finiva per godere dei capitali altrui senza alcun corrispettivo e poteva sentirsi incoraggiato a promettere spontaneamente un interesse usuraio per non corrispondere poi nemmeno quello legale. Non si è ripetuta la norma dell'art. 1830 cod.civ. del 1865 circa l'irripetibilità degli interessi non dovuti, perchè è sembrata inutile. Infatti, se la loro misura è contenuta in limiti leciti, la relativa corresponsione costituisce adempimento di un'obbligazione naturale per cui non è ammessa ripetizione (art. 2034 del c.c.); se invece gli interessi assumono proporzioni usuraie, la prestazione dell'eccedenza sulla misura legale, costituendo un illecito, dà luogo, come tale, a ripetibilità.

Massime relative all'art. 1283 Codice Civile

Cass. civ. n. 1550/2022

In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo; la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore.

Cass. civ. n. 31468/2018

A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..

Cass. civ. n. 28417/2018

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che, stante l'unicità del quesito affidato al C.T.U. contabile ai fini della verifica della violazione dell'art. 1284 c.c. e del divieto di capitalizzazione degli interessi e dell'accertamento del superamento dei tassi-soglia su un elevato numero di rapporti di conto corrente, aveva liquidato un unico compenso, facendo applicazione del tetto massimo previsto dall'art. 2 del d.m. del 30 maggio 2002).

Cass. civ. n. 371/2018

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

Cass. civ. n. 20397/2017

Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.

Cass. civ. n. 15944/2017

L'art. 1283 c.c., che, in materia di obbligazioni pecuniarie, ammette l'anatocismo, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, sicchè non è estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana. (Fattispecie relativa al risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un fondo in conseguenza dell'illegittima occupazione da parte di un concessionario). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2011).

Cass. civ. n. 15695/2017

In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. n. 233 del 2006 (conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d'imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall'art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/05/2009).

Cass. civ. n. 10713/2016

L'ente esponenziale degli interessi degli utenti dei servizi bancari (nella specie, Codacons) è legittimato, giusta gli artt. 1 e 3 della l. n. 281 del 1998, applicabili "ratione temporis", a proporre, a tutela dell'interesse comune dei clienti della banca convenuta, tutte quelle domande che siano volte ad eliminare gli effetti delle violazioni in danno degli utenti medesimi e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, sicché può formulare richieste tese ad ottenere una pronuncia di accertamento di ogni questione che, a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali, sia idonea ad agevolare le iniziative dei singoli consumatori, sollevandoli dai relativi oneri e rischi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva inibito alla banca di continuare a rifiutarsi di restituire alla propria clientela le somme indebitamente percepite in applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi).

Cass. civ. n. 8156/2016

La corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi già dovuti almeno per sei mesi e che la parte richieda specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che questi ultimi, da quel momento, produrranno, sicché, ove l'istanza sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il loro riconoscimento sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all'effettivo pagamento, il giudice del merito non può ritenere invocati i primi se l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della corrispondente pretesa non fornisca argomenti in tal senso, altrimenti incorrendo nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto gli interessi ex art. 1283 c.c. domandati dall'attore come il pagamento degli "ulteriori interessi", oltre quelli maturati e calcolati nell'atto di citazione).

Cass. civ. n. 25729/2014

La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 cod. civ. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non é, quindi, estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana.

Cass. civ. n. 15135/2014

In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente.

Cass. civ. n. 11400/2014

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cosiddetto t.u.b.), secondo il quale qualsiasi ente bancario può esercitare operazioni di credito fondiario la cui provvista non è più fornita attraverso il sistema delle cartelle fondiarie, la struttura di tale forma di finanziamento ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sottrazione al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., rinvenibili nel carattere pubblicistico dell'attività svolta dai soggetti finanziatori (essenzialmente istituti di diritto pubblico) e nella stretta connessione tra operazioni di impiego e operazioni di provvista, atteso che gli interessi corrisposti dai terzi mutuatari non costituivano il godimento di un capitale fornito dalla banca, ma il mezzo per consentire alla stessa di far fronte all'eguale importo di interessi passivi dovuto ai portatori delle cartelle fondiarie (i quali, acquistandole, andavano a costituire la provvista per l'erogazione dei mutui). Ne consegue che l'avvenuta trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, comporta l'applicazione delle limitazioni di cui al citato art. 1283 cod. civ. e che il mancato pagamento di una rata di mutuo non determina più l'obbligo (prima normativamente previsto) di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi, dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario.

Cass. civ. n. 20172/2013

In ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale.

Cass. civ. n. 18438/2013

A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063 (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c..

Cass. civ. n. 24418/2010

È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

Cass. civ. n. 13213/2008

In riferimento agli interessi che maturano, unitamente alla rivalutazione monetaria, sui crediti soggetti alla disciplina dettata dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., tra cui, segnatamente, anche i crediti previdenziali ed assistenziali divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, non può trovare applicazione il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, non avendo essi la natura di veri e propri «accessori» del credito «principale» bensì di componenti essenziali di una prestazione unitaria, cosicché, per un verso, il pagamento del solo credito originario viene a configurarsi come l'adempimento soltanto parziale della prestazione e, per altro verso, il giudice è tenuto a determinarli anche in assenza di domanda giudiziale. Ne consegue che, ove si domandi in giudizio l'adempimento del residuo credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali su credito assistenziale maturato prima del 1° gennaio 1992, la somma richiesta a tale titolo deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in cumulo tra loro, non potendo operare in relazione agli interessi legali, la disciplina generale in materia di anatocismo recata dall'art. 1283 c.c.

Cass. civ. n. 11673/2008

Gli interessi anatocistici vanno riconosciuti anche in relazione alle prestazioni previdenziali, nei limiti consentiti dall'art. 1283 c.c., nulla disponendo l'art. 429 c.p.c. in materia di anatocismo. Ne consegue, pertanto, che solo gli interessi sulla somma capitale, al netto, quindi, della rivalutazione, producono ulteriori interessi.

Cass. civ. n. 2140/2006

Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.L.vo primo settembre 1983, n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia ex nunc rilevabile solo su eccezione di parte.

Cass. civ. n. 870/2006

In tema di capitalizzazione degli interessi bancari, l'inapplicabilità dell'art. 1283 c.c. agl'interessi dovuti sui saldi debitori di conti correnti bancari non può essere fatta discendere dalla natura compensativa di tali interessi e dalla riferibilità di detta disposizione esclusivamente agli interessi corrispettivi e moratori, non potendo negarsi la natura corrispettiva degli interessi in questione, i quali rientrano certamente nell'ambito applicativo del principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma proporzionale, e cioè corrispettiva al godimento ricevuto.

Cass. civ. n. 19882/2005

La nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi, inserita nel contratto di conto corrente bancario da cui deriva il credito azionato in giudizio, è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, rimanendo irrilevante, a tal fine, l'assenza di una deduzione (o di una tempestiva deduzione) del profilo di invalidità ad opera dell'interessato, la quale rappresenta una mera difesa, inidonea a condizionare, in senso positivo o negativo, l'esercizio del potere di rilievo officioso della nullità del contratto (art. 1421 c.c.).

Cass. civ. n. 15023/2005

La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana.

Cass. civ. n. 6187/2005

In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 c.c. non richiama l'art. 1831 c.c. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente.

Cass. civ. n. 4092/2005

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.L.vo n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia — fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 — delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, (mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica), e tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie) persista contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione.

Cass. civ. n. 17076/2004

Le disposizioni generali in materia di anatocismo sono applicabili anche agli interessi relativi ai crediti di lavoro, senza che possa invocarsi un preteso eccesso di tutela, dipendente dall'operatività anche della rivalutazione del credito, o l'esistenza di un uso normativo contrario.

Cass. civ. n. 4830/2004

Dal principio stabilito nell'art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi.

Cass. civ. n. 3805/2004

Non si sottrae al divieto dell'anatocismo, dettato dall'art. 1283 c.c., l'apposita convenzione che, stipulata successivamente ad un contratto di garanzia e relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro, in quanto è idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi.

Cass. civ. n. 14688/2003

In tema di obbligazioni pecuniarie, l'art. 1283 c.c. disciplina l'anatocismo prevedendo che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi». Ne consegue che, in mancanza di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale.

Cass. civ. n. 7999/2003

L'attribuzione in favore del contribuente degli interessi sugli interessi scaduti, conseguenti a rimborso di imposte indebitamente versate, da parte dell'Amministrazione finanziaria, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore-contribuente, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, sicché essa non può essere disposta d'ufficio dal giudice (nella specie: la Commissione tributaria regionale in sede di ottemperanza) al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi.

Cass. civ. n. 2593/2003

In tema di mutuo bancario, e con riferimento al calcolo degli interessi, devono ritenersi senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma de qua — impeditivo, per l'effetto, del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente —, norma che si poneva come del tutto ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo), e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 c.c. Ne consegue la illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti — ancorché non tradotti in patti — che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale.

Cass. civ. n. 17813/2002

La disciplina dell'anatocismo si applica ad un patto, qualificato dal giudice di merito come clausola penale, con cui le parti, per il caso di ritardo nell'adempimento di obbligazione pecuniaria, stabiliscano siano dovuti interessi e ne determinano la misura. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riferimento ad una pattuizione con la quale il debitore si impegnava a pagare, in caso di mancata restituzione della somma oggetto di obbligazione alla data pattuita, un interesse annuo del 24 per cento composto, aveva qualificato la pattuizione stessa come "penale" ed aveva conseguentemente escluso l'applicabilità della disciplina dell'anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c.).

Cass. civ. n. 5271/2002

L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, sicché essa non può essere disposta per il futuro dal giudice al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi.

Cass. civ. n. 1964/2002

La domanda giudiziale diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi a norma dell'art. 1283 c.c. non si identifica con la sola citazione introduttiva della lite, ma comprende anche qualsiasi ulteriore istanza validamente proposta durante il giudizio di primo grado (ed eventualmente riproposta in appello, se rigettata) con la quale possono chiedersi pure gli interessi su quelli già scaduti in corso di causa, sempre con il limite dell'esclusione di quelli scadenti nei sei mesi precedenti la pubblicazione della sentenza che li riconosca.

Cass. civ. n. 9653/2001

A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.

Cass. civ. n. 12507/1999

La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione dei trimestrali degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, «in mancanza di usi contrari». L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi.

Cass. civ. n. 1360/1999

Non è configurabile l'esistenza di usi normativi nel senso della capitalizzazione periodica degli interessi moratori dovuti in caso di ritardata corresponsione di sovvenzioni pubbliche, poiché solo le leggi che disciplinano le erogazioni pubbliche potrebbero contenere statuizioni in tal senso, direttamente, o mediante la previsione di una corrispondente convenzione. (Fattispecie relativa alle sovvenzioni ex art. 20, L. n. 856/1986 a favore delle società private già concessionarie di servizi marittimi locali del Medio e Alto Adriatico).

Cass. civ. n. 12675/1998

Nell'ambito delle operazioni tra Istituti di credito e clienti, l'anatocismo è generalmente applicato secondo un uso normativo che autorizza la deroga al generale principio di cui all'art. 1283 c.c. che, in mancanza di usi contrari, consente che gli interessi scaduti producano interessi solamente dal giorno della domanda o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. Peraltro, tale uso normativo, che consente la percezione degli interessi secondo il sistema della capitalizzazione trimestrale, per il suo carattere derogatorio, trova applicazione limitata alla categoria di soggetti tra quali si è formato. Ne consegue la esclusione della sua operatività con riferimento agli oneri finanziari per il ritardato pagamento della sovvenzione alla cui concessione il Ministero della marina mercantile si sia obbligato nei confronti di società di navigazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 684 del 1974. (Nella specie, nella convenzione attuativa intervenuta tra la ricorrente e la pubblica amministrazione, erano state precisate le modalità del calcolo degli oneri finanziari per il ritardato pagamento, da computare sulla base del tasso di mercato a breve nella misura non superiore ai tassi «prime rate» stabiliti dal cartello interbancario. Peraltro, la Corte territoriale, la cui decisione è stata confermata dalla S.C., aveva ritenuto il rinvio convenzionale limitato alla misura del tasso di interesse e non anche alle modalità di calcolo attuate dalle banche nei riguardi della propria clientela, consistente nella capitalizzazione trimestrale).

Cass. civ. n. 9227/1995

I rapporti bancari regolati da usi normativi — dotati, cioè, dei caratteri obiettivi della costanza, della generalità e della durata, nonché del carattere soggettivo della opinio juris, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria — in base ai quali la produzione degli interessi anatocistici prescinde del tutto dai presupposti fissati nell'art. 1283 c.c. Tali usi, essendo espressamente richiamati dalla menzionata norma, operano sul medesimo piano della stessa, onde hanno uguale natura delle regole stabilite direttamente dal legislatore, con la conseguenza che essi sono, come le norme di legge, soggetti al principio jura novit curia. Pertanto, di essi si può fare applicazione anche nel giudizio di legittimità ed indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni in proposito svolte dal giudice di merito.

Cass. civ. n. 3804/1988

Gli usi che consentono l'anatocismo, richiamati dall'art. 1283 c.c., sono usi normativi, in quanto operano sullo stesso piano di tale norma (secondum legem) come espressa eccezione al principio generale ivi affermato, onde essi hanno l'identica natura delle regole dettate dal legislatore ed il giudice può applicarli attingendone comunque la conoscenza (iura novit curia), con la conseguenza che anche in sede di legittimità è ammessa una indagine diretta sugli usi in questione e, una volta accertata l'esistenza, una decisione sulla base dei medesimi, indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni svolte in proposito dai giudici del merito.

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relative all'articolo 1283 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
venerdì 05/02/2016 - Puglia
“Si tratta di una polizza vita a vita intera, la stessa è stata liquidata dopo OMISSIS mesi dall'evento morte verificatosi in data OMISSIS, l'assicurazione ha emesso una cedola di euro OMISSIS! in data OMISSIS - periodo di osservazione OMISSIS; ne discende che l'ultimo stacco di cedola è stato quello del OMISSIS;
Infatti l'ass. nel prospetto della cedola emessa scrive: come previsto dalle con. generali, al capitale risultante dalle operazioni contabilizzate ad oggi.. abbiamo applicato la rivalutazione del 2% quale risulta al netto delle commissioni previste. Pertanto il valore della cedola maturata corrisponde a euro OMISSIS---- importo che stiamo accreditando con valuta il OMISSIS.
la cedola è datata OMISSIS.
la domanda è: la cedola (non accreditata in Banca) mi spetta? deve essere pagata? oltre per gli interessi maturati sul capitale per il ritardato accreditamento devono essere calcolati?
grazie.

Consulenza legale i 18/02/2016
Dal quesito posto sembra evincersi la stipula di un contratto di assicurazione con "polizza a vita intera", in base al quale si è stabilito che il premio versato fosse accantonato e producesse interessi. La polizza è stata liquidata, dopo la morte dell'assicurato, a favore del beneficiario. Come detto, si deduce che sul capitale si siano prodotti interessi che sono stati calcolati sul periodo di osservazione indicato, così come previsto dal contratto e cioè applicando il tasso di rivalutazione al netto dei costi sostenuti dalla compagnia.
Di regola, può accadere che gli interessi vengano ulteriormente accantonati, andando ad incrementare il capitale o che vengano corrisposti, di volta in volta, quando maturano. Quest'ultima sembra essere stata la scelta dei contraenti, come confermerebbe il fatto che l'assicurazione abbia staccato il OMISSIS una cedola corrispondente al valore degli interessi calcolati. Dunque, se il contratto prevedeva ciò, il beneficiario aveva diritto alla corresponsione degli interessi (cosa di cui si potrà trovare conferma esaminando il contratto e le c.d. "condizioni di contratto", di regola allegate ad esso). Quanto alla possibilità che gli interessi producano interessi, l'art. 1283 c.c. prevede che "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Anche sotto questo profilo, quindi, sarà necessario considerare anche quanto previsto nel contratto e nelle condizioni di contratto.
Infine, la tempistica indicata induce a verificare un'eventuale prescrizione del diritto che però sembra da escludersi sulla base della disciplina di cui al codice civile. Infatti, l'art. 2952 c.c. (relativo alla prescrizione in materia di assicurazioni) individua in un anno la prescrizione per il diritto al pagamento delle rate di premio (co. 1); nel termine di due anni la prescrizione per gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in dieci anni (co. 2). Il diritto alla corresponsione degli interessi maturati sul capitale versato a causa di stipula di assicurazione sulla vita, quale diritto derivante dal contratto di assicurazione, può essere incluso in tale ultima ipotesi, quindi soggetto alla prescrizione decennale.
In conclusione, alla luce di quanto osservato, si consiglia di esaminare attentamente quanto stabilito nel contratto di assicurazione e nelle relative condizioni di contratto, nonché di contattare la compagnia assicuratrice per ottenere i necessari chiarimenti su quanto di spettanza.