Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12507 del 11 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione dei trimestrali degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, «in mancanza di usi contrari». L'inserimento della clausola nel contratto, in conformitą alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullitą, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.