Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17076 del 27 agosto 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Le disposizioni generali in materia di anatocismo sono applicabili anche agli interessi relativi ai crediti di lavoro, senza che possa invocarsi un preteso eccesso di tutela, dipendente dall'operativitą anche della rivalutazione del credito, o l'esistenza di un uso normativo contrario.

(massima n. 2)

Nel rito del lavoro la valutazione di nullitą del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta l'esame non del ricorso introduttivo, ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato.

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