Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3505 del 7 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'impossibilitā sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore č a carico del creditore quando questi č in mora (art. 1207, comma 1°, c.c.).

(massima n. 2)

In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.

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