Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22294 del 25 luglio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 c.c., sufficiente alla decorrenza del diritto del lavoratore non assunto al risarcimento dei danni per tardiva attuazione di quanto dovuto.

(massima n. 2)

Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da tardiva assunzione, costituiscono prova dell'"aliunde perceptum" le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti che, ove non prodotti, vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c.; l'allegazione e prova di ulteriori redditi non emergenti dai sopraindicati documenti compete, invece, al datore di lavoro.

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