(massima n. 2)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da tardiva assunzione, costituiscono prova dell'"aliunde perceptum" le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti che, ove non prodotti, vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c.; l'allegazione e prova di ulteriori redditi non emergenti dai sopraindicati documenti compete, invece, al datore di lavoro.