Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15721 del 27 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazione, la violazione da parte del conduttore dell'obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o deteriomento, comporta responsabilitą del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1177 c.c., e non dell'art. 2051 c.c., perché detta norma disciplina l'ipotesi di responsabilitą per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia e non per danni alla stessa cosa custodita.

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