Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 486 del 11 gennaio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia. (Principio enunciato in fattispecie in cui un'auto, consegnata, per il lavaggio, dal suo proprietario al gestore di apposito impianto, era stata rubata mentre era parcheggiata sul piazzale dello stesso, chiusa a chiave dal gestore che aveva riposto la chiave in una bacheca non chiusa ubicata nel locale della cassa, accessibile a chiunque, senza, perciò, l'adozione di tutte le cautele idonee a superare la presunzione di colpa a carico del depositario).

(massima n. 2)

Il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia.

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