Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 24732 del 16 settembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il beneficiando di un provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno conserva la capacità processuale per tutta la durata del procedimento, anche se gli è stato nominato un amministratore provvisorio, e, pur quando il provvedimento di apertura dell'amministrazione è divenuto definitivo, conserva la facoltà di chiederne la revoca. Di contro, l'amministratore di sostegno provvisoriamente nominato non può costituirsi in nome e per conto del beneficiario, il quale ha diritto di difendersi scegliendo liberamente il suo difensore.

(massima n. 2)

La volontà del beneficiario deve essere, nei limiti del possibile, rispettata, specie ove sia stata espressa nella scelta dell'amministratore in previsione della futura incapacità nei termini previsti dall'art. 408 c.c. In tali casi la volontà del beneficiario può essere disattesa, con adeguata motivazione, solo per gravi motivi e segnatamente qualora la persona designata sia inadatta a realizzare la cura del beneficiario e dei suoi interessi, che costituisce l'esclusivo parametro di scelta dato dall'art. 408 c.c. (Nel caso di specie, è stata censurata la nomina di un terzo poiché avvenuta solo in ragione della conflittualità tra la moglie e i figli e non è stato considerato che il beneficiario invece desidera che sia la moglie a curare i suoi interessi e che tra lui e la moglie non c'è alcuna conflittualità).

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