Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19015 del 2 settembre 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, sia stata ritualmente sottoposta al suo esame.

(massima n. 2)

La rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacitą processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore etą sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'"ultrattivitą" della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Cassa con rinvio, App. Milano, 06/02/2004).

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