Cass. civ. n. 24732/2024
La volontà del beneficiario deve essere, nei limiti del possibile, rispettata, specie ove sia stata espressa nella scelta dell'amministratore in previsione della futura incapacità nei termini previsti dall'art. 408 c.c. In tali casi la volontà del beneficiario può essere disattesa, con adeguata motivazione, solo per gravi motivi e segnatamente qualora la persona designata sia inadatta a realizzare la cura del beneficiario e dei suoi interessi, che costituisce l'esclusivo parametro di scelta dato dall'art. 408 c.c. (Nel caso di specie, è stata censurata la nomina di un terzo poiché avvenuta solo in ragione della conflittualità tra la moglie e i figli e non è stato considerato che il beneficiario invece desidera che sia la moglie a curare i suoi interessi e che tra lui e la moglie non c'è alcuna conflittualità).
Cass. civ. n. 7414/2024
Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.
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In tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità; ne consegue che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve potersi rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale - ad esempio con posta elettronica non certificata - senza che sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie istanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell'interessato, che il giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che, anche nei casi di compromissione della capacità di agire del beneficiario, deve essere rivolta al benessere di quest'ultimo e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con cui la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice tutelare aveva sostituito l'amministratore di sostegno, nominando - in luogo del fratello della beneficiaria - persona estranea all'ambito familiare, tenuto conto della volontà espressa dalla beneficiaria medesima e avendo riscontrato carenze nel circuito della comunicazione tra beneficiaria e amministratore, come pure tra giudice tutelare e amministratore di sostegno).
Cass. civ. n. 7241/2020
In tema di reclamo contro il provvedimento di chiusura dell'amministrazione di sostegno, ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale deve considerarsi irrilevante la mancata notificazione del ricorso al P.M. presso il giudice "a quo", avendo l'impugnazione ad oggetto un provvedimento emesso all'esito di un procedimento unilaterale in cui l'unica parte necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, con la conseguenza che la mancata partecipazione del P.M. non comporta la pretermissione di un litisconsorte necessario, costituendo tale notificazione un requisito di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente per i giudizi contenziosi, o comunque per i procedimenti con pluralità di parti, e non è estensibile al procedimento in esame, nel quale non è individuabile un interesse diverso da quello del soggetto istante, dal momento che in tal caso non esiste una controparte cui notificare il ricorso, non potendosi legittimamente qualificare come parte il P.M.
Cass. civ. n. 9839/2018
In tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti a carattere decisorio che la dispongono, o revocano, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzione dell'amministratore, in quanto aventi natura amministrativa e gestoria.
Cass. civ. n. 17032/2014
In tema di amministrazione di sostegno, la prescrizione di cui all'art. 413, secondo comma, cod. civ., non costituisce adempimento processualmente necessario, sicché l'omessa comunicazione dell'istanza di chiusura della procedura all'amministratore di sostegno - che non è parte necessaria del procedimento - non determina alcuna compromissione del suo diritto di difesa, né è soggetta a sanzione processuale.