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Articolo 350 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Incapacitā all'ufficio tutelare

Dispositivo dell'art. 350 Codice Civile

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio [393]:

  1. 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio(1);
  2. 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale [348](2);
  3. 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui(3);
  4. 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale [32, 34, 609 novies c.p.] o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [348](4);
  5. 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti [50, 142](5).
  6. 5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge(6).

Note

(1) L'incapacità all'ufficio tutelare è una qualificazione negativa del soggetto, che rende lo stesso inidoneo allo svolgimento di dette funzioni. Nei casi racchiusi nella formulazione del n. 1) del presente articolo, essa deve preesistere alla nomina, e riguarda: i minori, gli interdetti ed interdicendi, i minori emancipati e gli inabilitati.
(2) Con l'esclusione del soggetto, determinata dallo stesso genitore viene impedita in maniera relativa (solo nei confronti di quel minore) l'idoneità ad assumere quell'ufficio di tutore.
(3) L'incipiente grave lite determina la preclusione giustificabile sulla base di una situazione di conflitto di interessi fra il minore e il soggetto al quale dovrebbe riferirsi l'ufficio di tutore.
(4) Il numero è stato così modificato dall'art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.
(5) In seguito alla riacquisizione della capacità di effettuare atti di disposizione patrimoniale pur non essendo cancellati dall'elenco dei falliti.
(6) Numero inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel garantire un controllo ex ante sull'idoneità della persona a ricoprire l'incarico di tutore, determinando casi di incapacità assoluta o relativa ad assumere l'ufficio.

Spiegazione dell'art. 350 Codice Civile

La tutela importa l'adempimento di funzioni assai delicate ed importanti, tanto che la legge richiede che la persona su cui deve ricadere la scelta sia non solo idonea all'ufficio, ma anche di ineccepibile condotta. Si aggiunge ora la garanzia del giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Ciò spiega l'incapacità di certe persone ad assumere gli uffici tutelari.
Per quarto riguarda il giuramento del tutore e del protutore, è opportuno rilevare come esso costituisca un presupposto necessario per l'assunzione dell'ufficio sia di tutela che di protutela; è stato introdotto dal nuovo codice e risponde agli orientamenti pubblicistici che stanno a fondamento della tutela, rappresentando un mezzo decisivo per porre in rilievo l'importanza e la gravità della funzione conferita alla persona sulla quale cade la scelta del giudice tutelare.
Particolare rilievo acquistano, data la natura e le funzioni dell'ufficio tutelare, le cause di incapacità.
Tra queste, in particolare, rientra quella di coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale. Questa causa di incapacità, di cui non c'è traccia nel codice del 1865, deriva dall'esercizio di un potere, riconosciuto al genitore esercente per ultimo la responsabilità genitoriale, di decidere sulle persone alle quali deve venire affidata la tutela dei figli; tale potere, che è emanazione della responsabilità genitoriale, si specifica positivamente nella facoltà di designazione del tutore.
Sotto l'aspetto negativo, l'esercizio di tale facoltà è assolutamente vincolante per il giudice tutelare, perché non è consentito, neanche per gravi motivi, che sia nominata la persona che fosse stata esclusa dal genitore: è in considerazione di ciò che la esclusione e stata configurata come causa di incapacità.
Coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui. La ragione che sta a fondamento di tale incapacità è intuitiva, perché il conflitto di interessi tra chi è chiamato all'ufficio di tutela ed il minore, nell'ipotesi prevista, è tanto grave e decisivo che sarebbe inadeguato il rimedio previsto dall'art. 360.
Per "fallito che non è stato cancellato dall'albo dei falliti" si allude al fallito che abbia, dopo la chiusura del fallimento, acquistato la capacità patrimoniale, ma tuttavia non sia stato cancellato dall'albo speciale dei falliti ; difatti, durante la procedura del fallimento, il fallito non ha la libera amministrazione dei suoi beni, e quindi rientra nella categoria prevista al n. 1).
Nell’ipotesi di incapacità sopravvenuta, il tutore non decadrà automaticamente dal suo ufficio, ma il giudice tutelare dovrà emettere un apposito provvedimento, attraverso il quale provvederà - contestualmente - alla nomina di un nuovo tutore.
La "Riforma Cartabia" ha introdotto un'innovazione nella presente disciplina, aggiungendo un nuovo punto, il 5 bis, all'elenco dei casi di incompatibilità con l'ufficio tutelare già previsti.
Il punto 5-bis prevede che non possano essere nominati tutori “coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge".
Per capire a quali condizioni il legislatore si riferisca, basta leggere la disposizione di cui all'art. 38 ter delle disp. att. c.c., il quale prevede che "Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 350 Codice Civile

Cass. civ. n. 554/1970

La persona investita dell'ufficio di tutore, se diviene incapace all'esercizio di tale ufficio per una causa sopraggiunta alla nomina (nella specie, per fallimento), non decade automaticamente dall'ufficio stesso, ma deve in ogni caso conservare l'incarico sino al momento della sua sostituzione da parte del giudice competente.

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