Cassazione civile Sez. I sentenza n. 554 del 6 marzo 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

La persona investita dell'ufficio di tutore, se diviene incapace all'esercizio di tale ufficio per una causa sopraggiunta alla nomina (nella specie, per fallimento), non decade automaticamente dall'ufficio stesso, ma deve in ogni caso conservare l'incarico sino al momento della sua sostituzione da parte del giudice competente.

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