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Articolo 351 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispensa dall'ufficio tutelare

Dispositivo dell'art. 351 Codice Civile

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

  1. 1) (1);
  2. 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
  3. 3) i membri del Sacro Collegio;
  4. 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
  5. 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, 5, possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa (2).

Note

(1) Il numero è divenuto inoperante a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato, in quanto concernente la dispensa dei principi della famiglia reale.
(2) In determinate situazioni eccezionali, il legislatore ha operato una dispensa dall'ufficio (di norma obbligatorio); nel caso della dispensa in esame essa è legale, cioè opera di diritto senza preventiva richiesta da parte dell'interessato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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