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Articolo 252 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

Dispositivo dell'art. 252 Codice Civile

(1)Qualora il figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice [disp. att. 38], valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale(2).

L'eventuale inserimento del figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [38] qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi [30 Cost.], nonché dell'altro genitore [naturale](3) che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis]. In questo caso il giudice [38 att.] stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.

Qualora il figlio [naturale] sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia [legittima] è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio [naturale].

È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore [naturale] che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis].

In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.

Note

(1) L'articolo è stato così modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) La norma dettata nel co. I dell'articolo in esame si riferisce all'ipotesi di riconoscimento del figlio naturale in costanza di matrimonio, demandando al giudice competente (sarà il tribunale per i minorenni) la decisione circa l'affidamento, che parrebbe configurarsi solo nella fase cd. "patologica" di diniego dell'autorizzazione a vivere presso la famiglia legittima, con provvedimento a tutela dell'interesse del figlio.
(3) L'altro genitore ha il potere di opporsi, purché fondi su un motivo valido (e comunque censurabile giurisdizionalmente) la sua scelta possa; tale potere discende già dal fondamentale art. 30 Cost., co. III. Infine, i provvedimenti del giudice minorile saranno modificabili e revocabili ma non impugnabili con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

Ratio Legis

Desta qualche perplessità la mancata abrogazione del presente articolo ad opera della riforma "parificativa" di fine 2012: la norma infatti, creando indubbiamente (dal 1975, anno della sua entrata in vigore) una disparità di trattamento tra figli naturali e legittimi, posto che attribuisce a questi ultimi maggiori poteri, non appare in linea con lo spirito recente di equiparazione tra i figli.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 252 Codice Civile

Cass. civ. n. 3563/2006

In tema di conseguenze dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore, la norma dell'art. 74 della legge sull'adozione 4 maggio 1983, n. 184, nell'affidare, con una formulazione ampia, al tribunale per i minorenni l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicitā del riconoscimento, non determina nč limita i mezzi utilizzabili al fine suindicato, potendo l'indagine richiedere strumenti pių o meno penetranti a seconda delle particolaritā del caso concreto, e quindi comprendere l'esecuzione di un accertamento tecnico in ordine al rapporto di paternitā. Ove un tale accertamento sia stato disposto, le relative risultanze, cosė come il rifiuto dell'interessato a sottoporvisi, hanno valenza probatoria piena solo ai limitati fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma, cod. civ. (richiamato dal secondo comma del citato art. 74), ossia per il rilascio dell'autorizzazione all'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicitā e per la nomina di un curatore speciale; nondimeno, gli accertamenti compiuti in tale fase prodromica, ove l'interessato si sottragga alla consulenza tecnica disposta dal tribunale ordinario nel giudizio, promosso dinanzi ad esso, di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicitā, pur non potendo assurgere, di per sč, ad elemento di prova sulla veridicitā del riconoscimento, possono avere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore indiziario, se in questo prodotti o acquisiti, tenuto anche conto che, su di essi, in tale giudizio, le parti possono formulare i loro rilievi o le loro deduzioni, con l'esercizio di ogni mezzo di difesa. (Nel caso di specie, la corte d'appello aveva utilizzato, valutandole in concorso con il successivo rifiuto dell'autore del riconoscimento a sottoporsi a consulenza tecnica nel corso del giudizio di merito di impugnazione di tale riconoscimento, le risultanze dell'accertamento tecnico espletato dinanzi al tribunale per i minorenni; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso avverso l'impugnata sentenza).

Cass. civ. n. 548/1989

I provvedimenti del giudice minorile in tema di autorizzazione all'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, secondo la previsione dell'art. 252 c.c., al pari di quelli contemplati dall'art. 317 bis c.c., con riguardo, in genere, all'esercizio della potestā da parte del genitore naturale, sono modificabili e revocabili, non hanno attitudine a incidere in via definitiva sulle posizioni soggettive degli interessati e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.

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