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Sezione I - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

[della filiazione naturale]

Sezione abrogata

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
140 Del riconoscimento dei figli naturali. Nell'esaminare il tormentato problema del riconoscimento della prole adulterina, come era regolalo nel progetto, la Commissione delle Assemblee legislative aveva proposto di permettere il riconoscimento al genitore coniugato al tempo del concepimento anche se vi fossero, per effetto del matrimonio sciolto, figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, purché avesse raggiunto la maggiore età e dessero il loro assenso per atto scritto in forma autentica. Pur accogliendosi questo criterio, è sembrato inopportuno far dipendere il riconoscimento esclusivamente dall'assenso nei figli legittimi. Si è creduto invece preferibile stabilire che nell'ipotesi in cui, in conseguenza del matrimonio sciolto, esistano figli legittimi o legittimati, o loro discendenti legittimi. Il riconoscimento da parte del genitore, al tempo del concepimento unito in matrimonio, può produrre i suoi effetti solo in quanto sia ammesso con decreto reale previo parere del consiglio di Stato. Non è da temere che la soluzione adottata possa ferire il prestigio della famiglia legittima. Ed invero la rigorosa ed obbiettiva valutazione che, nei singoli casi, sarà fatta dall'autorità governativa in seguito ad accurata istruttoria, l'illuminato parere del consiglio di Stato, le condizioni espressamente stabilite per l'ammissione del riconoscimento e cioè che i figli legittimi o legittimati abbiano raggiunto la maggiore età e siano sentiti, costituiscono un complesso di garanzie, le quali danno sicuro affidamento che l'innovazione, pur potendo in taluni casi, degni di particolare considerazione, alleviare la sorte della prole adulterina, non varrà a scuotere il fondamento della famiglia legittima. Nel nuovo testo (art. 252) non si fa più menzione, oltre che del matrimonio sciolto, anche di quello annullato, poiché la pronunzia di annullamento, per la sua efficacia retroattiva, fa venir meno l'adulterinità, salve, beninteso, le norme particolari sul matrimonio putativo. Inoltre si è voluto chiarire un dubbio, al quale aveva dato luogo il testo precedente, che, ammettendo il riconoscimento del figlio adulterino quando il matrimonio fosse sciolto, aveva fatto ritenere a taluno che la legge prendesse in considerazione anche lo scioglimento del matrimonio per morte dello stesso coniuge, dal quale proviene il riconoscimento. La modificazione apportata al testo legislativo ha pertanto il solo scopo di spiegare che non la morte del coniuge che riconosce, ma quella dell'altro coniuge elimina l'ostacolo al riconoscimento, Affermata la necessità dell'intervento dell'autorità governativa, si stabilisce, dato il carattere essenziale di questo intervento, che la dichiarazione di riconoscimento produce effetto dalla data del decreto reale che lo ammette, salvo che il genitore muoia dopo la presentazione dell'istanza e prima dell'emanazione del decreto, nel qual caso gli effetti di questo risalgono alla data della morte del genitore. La facoltà di chiedere l'emanazione del provvedimento spetta soltanto al genitore, ma, per ovvie ragioni, essa e anche attribuita al figlio limitatamente all'ipotesi che il riconoscimento sia contenuto in un testamento, purché l'istanza sia presentata non oltre un anno dalla pubblicazione del testamento stesso. E' ovvio che anche in tal caso gli effetti del decreto reale retroagiscono alla data della morte del genitore.