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Articolo 164 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Simulazione delle convenzioni matrimoniali

Dispositivo dell'art. 164 Codice Civile

È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali [1415].

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali(1).

Note

(1) L'articolo è stato anch'esso così sostituito dalla L. 19 maggio 1975 n. 151, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1970 con la quale venne dichiarata l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la legittimazione dei terzi (qualora titolari di un interesse giuridicamente rilevante) a far valere il carattere simulato dell'accordo.
Per quanto riguarda le controdichiarazioni, si rileva come esse non debbano essere annotate a margine delle convenzioni matrimoniali, stanti la natura e la funzione che esse ricoprono.

Ratio Legis

La ratio della norma è quella di garantire ai terzi controinteressati la possibilità di far dichiarare la simulazione di convenzioni matrimoniali con contenuto contrario ai loro interessi patrimoniali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

109 L'art. 164 del c.c., relativo alle controdichiarazioni, presenta, rispetto al testo precedente, talune varianti, determinate da mera finalità di coordinamento. Poiché le controdichiarazioni pongono in essere un fenomeno di simulazione, si è creduto opportuno stabilire espressamente, in deroga al principio di carattere generale accolto in tema di simulazione, che in nessun caso i terzi possano opporre la simulazione delle convenzioni matrimoniali, anche se essa risulti da controdichiarazioni scritte. Queste possono avere effetto soltanto rispetto a coloro tra i quali sono intervenute, purché ricorrano le condizioni volute dalla legge. La disciplina delle controdichiarazioni resta distinta da quella delle mutazioni, a differenza di quanto faceva il codice del 1865 nell'art. 1383. Non è stata accolta la proposta di stabilire che le controdichiarazioni non fanno stato di fronte ai terzi se non quando siano annotate nelle forme stabilite per le mutazioni delle convenzioni. Le controdichiarazioni, infatti, in quanto presuppongono che si mantenga in vita di fronte ai terzi il negozio fatto in forma solenne, non possono che essere segrete ed avere efficacia nel rapporti interni tra le parti. Sarebbe stato, quindi, illogico prevedere una forma di pubblicità, perché esse potessero fare stato di fronte ai terzi. Una volta annotate sul contratto di matrimonio, le controdichiarazioni cesserebbero di essere tali e costituirebbero vere e proprie mutazioni del contratto medesimo. Il problema va quindi limitato alla determinazione delle condizioni per la validità delle controdichiarazioni, ma sempre tra le parti. L'art. 164 richiede appunto che esse siano fatte alla presenza e col consenso di tutti i partecipanti al contratto di matrimonio. Venne, per verità, suggerito di aggiungere un'altra limitazione, e cioè che le controdichiarazioni non rechino mutamenti sostanziali alle convenzioni matrimoniali; ma non si è seguito il suggerimento, perché, pur prescindendo dalla considerazione che il criterio di distinzione sarebbe incerto, si sarebbe frustrato lo scopo delle controdichiarazioni, le quali vengono fatte appunto per derogare alle convenzioni contenute nell'atto pubblico. La legge potrebbe anche vietare le controdichiarazioni, perché costituiscono un fenomeno patologico del diritto; ammettendole, può sottoporle a condizioni o a limitazioni, ma non disconoscerne la necessaria finalità di derogare alle convenzioni formali.

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