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Articolo 98 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rifiuto della pubblicazione

Dispositivo dell'art. 98 Codice Civile

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto [112, 136].

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [737 c.p.c.].

Spiegazione dell'art. 98 Codice Civile

L'ufficiale di stato civile al quale viene fatta la richiesta di pubblicazioni dovrà individuare l'esistenza di eventuali impedimenti alla celebrazione del matrimonio, come precisato sub commento dell'art. 93 del c.c.. Effettuate le dichiarazioni di cui all'art. 51 del d.P.R. 396/2000, la cui esattezza è verificata dall'ufficiale dello stato civile, quest'ultimo potrà rifiutarsi di procedere alla pubblicazione mediante emissione di un certificato con i motivi del proprio rifiuto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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