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Articolo 112 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rifiuto della celebrazione

Dispositivo dell'art. 112 Codice Civile

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge [84 ss., 93 ss., 98, 138](1).

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi [98, 138](2).

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [737 ss. c.p.c.].

Note

(1) Già si sono analizzate le cause di rifiuto della celebrazione, a carattere sostanziale previste dagli artt. 84-90 (minore età, infermità di mente, preesistente vincolo coniugale, parentela, affinità, adozione, impedimentum criminis, etc.), la mancanza della pubblicazione di cui all'art. 93 del c.c., la scadenza dell'efficacia della pubblicazione decorsi 180 giorni di cui all'art. 99 del c.c., l'irregolarità della dispensa dalla stessa pubblicazione (art. 100 del c.c.) e la sospensione pendente opposizione al matrimonio di cui all'art. 104 del c.c..
(2) Pena l'applicazione delle sanzioni previste al più volte richiamato art. 138 del c.c..

Ratio Legis

La disposizione in esame è ulteriore specificazione dell'imperio giuspubblicistico in ambito matrimoniale, dovendosi effettuare, senza margini di discrezionalità, l'esistenza dei requisiti necessari alla celebrazione ad opera dell'ufficiale di stato civile.

Spiegazione dell'art. 112 Codice Civile

Il cessato art. #98# è, in questo art. 112, riprodotto con la sola modificazione concernente la soppressione dell'espressione "salvo sempre il richiamo alla corte d'appello". Tale salvezza era del tutto inutile e poteva indurre in errore. Era inutile perché, dovendo il tribunale giudicare del rifiuto in camera di consiglio, è sempre ammesso contro le decisioni del tribunale il richiamo all'Autorita giudiziaria superiore; poteva indurre in errore perché, data tale espressa e limitata salvezza, si sarebbe potuto credere che fosse consentito soltanto il detto richiamo e non anche il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunziata dalla Corte d'appello. Ricorso che bisogna ritenere ammissibile perché sempre, e particolarmente in materia di matrimonio, dev'essere uniforme l'interpretazione della legge. Non è infatti ammissibile che nel territorio soggetto alla giurisdizione d'una Corte d'appello possa essere proibito un determinato matrimonio che in altro territorio è permesso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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