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Articolo 77 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Limite della parentela

Dispositivo dell'art. 77 Codice Civile

La legge non riconosce il vincolo di parentela [74, 87, 572] oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Spiegazione dell'art. 77 Codice Civile

La specificazione più evidente del principio espresso dall'articolo in esame emerge in materia successoria, all'art. 572 del c.c. che, in tema di successione che si apre al di fuori del testamento (cd. successione legittima) precisa come essa non abbia luogo (e sia quindi irrilevante) nei casi di rapporti di parentela oltre il sesto grado.
Vi sono delle eccezioni rilevanti, fatte salve dalla seconda parte dell'articolo in esame. Tra esse l'estensione all'infinito, ex art. 87 del c.c., dell'impedimento prescritto per il matrimonio fra parenti in linea retta; una limitazione, invece, dei gradi di parentela necessari per promuovere il giudizio di interdizione o di inabilitazione avviene per i parenti solo entro il quarto grado.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

84 Era stato formulato il voto che nell'art. 77, il quale stabilisce il limite della parentela fino al sesto grado, anziché dire "salvo che per alcuni effetti specialmente determinati", si usasse l'espressione "salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso", ritenendosi che la formula del progetto fosse equivoca, giacché sembra che la disposizione limitativa della parentela al sesto grado cada tosto che si stabiliscano certi determinati effetti. Tale preoccupazione non è sembrata fondata. E' evidente, infatti, che la limitazione della parentela al sesto grado vien meno solo in relazione agli effetti che siano specialmente determinati dalla legge. D'altra parte la formula proposta avrebbe potuto far dubitare, parlando di "limite diverso", che ci si riferisse a un limite minore, il che è da escludere. Pertanto è rimasto immutato il testo del progetto definitivo. E' stato accolto, invece, l'emendamento formale proposto per il terzo comma dell'art. 78 del c.c. per determinare con maggiore chiarezza che sono salvi gli effetti previsti dalla norma ivi richiamata (art. 87 del c.c., n. 4).

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