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Articolo 57 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Prova della morte dell'assente

Dispositivo dell'art. 57 Codice Civile

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Spiegazione dell'art. 57 Codice Civile

L'art. 57 riproduce, perfezionato nella forma ed adattato al nuovo sistema, l'art. #34# del codice civile del 1865. Provata la morte, cessa la ragione per applicare anche le norme sull'assenza, e si apre la successione legittima o testamentaria in favore di coloro che all'epoca della morte erano eredi o legatari.
Poiché vi è stata la dichiarazione di assenza con la immissione nel possesso temporaneo dei beni, è applicabile la disposizione del secondo comma dell'art. 56. Gli atti compiuti dai possessori temporanei ai sensi dell'art. 54 rimangono irrevocabili.
I possessori debbono restituire i beni, ma fino al giorno della costituzione in mora da parte degli eredi e legatari continuano a godere dei vantaggi loro riconosciuti dagli art. 52 e 53.
La costituzione in mora ad istanza di uno soltanto degli eredi o legatari, nel caso che essi siano più di uno, vale nei riguardi di tutti gli altri.
Non si applica invece la disposizione del secondo cpv. dell'art. 56, e non è dato ricercare se l'assenza sia stata volontaria o involontaria, giustificata o non.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

73 Un perfezionamento formale è stato introdotto nell'art. 57. Il corrispondente articolo del progetto definitivo faceva menzione degli eredi legittimi o testamentari dell'assente e dei loro successori. Si è creduto opportuno emendare la dizione, contemplando gli eredi e i legatari e cioè i successori a titolo universale e particolare dell'assente. Quanto ai loro successori è sembrato inutile menzionarli espressamente, poiché il diritto spettante agli eredi e ai legatari è trasmissibile per successione a causa di morte, come ogni altro diritto patrimoniale.

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