Anzitutto il soggetto che vanti tale diritto dovrà provare che la prevalenza dello stesso sussisteva già al momento della dichiarazione di 
assenza; in alternativa dimostrando che la scomparsa e la dichiarazione di 
assenza vennero fondate su date errate, antecedenti a quelle che si vogliono provare. Ne conseguiranno la 
revoca della dichiarazione ed il conseguente accertamento di 
assenza da un giorno successivo a quello su cui il soggetto afferma esistere il proprio diritto all'immissione nel 
possesso. La norma, nel far conseguire i 
frutti dal giorno in cui viene presentata domanda giudiziale (
art. 1148 del c.c.), ritiene in 
buona fede il soggetto che inizialmente ha ottenuto l'immissione nel 
possesso dei beni del dichiarato assente.