Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Sezione III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Delle quote e delle azioni

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")
15.10 Art. 2525 - Quote e azioni

In linea di massima la disposizione conferma la tendenza della disciplina vigente che prevede in tutte le cooperative limiti quantitativi al conferimento, valori minimi e massimi delle azioni, contenuto particolare delle stesse, ecc.; con alcuni ritocchi non essenziali. Si propone di fissare come limite massimo della partecipazione il valore di ottantamila euro.

Art. 2526 - Soci finanziatori e sottoscrittori di titoli di debito

Si è ritenuto che la legge delega consentisse l'emissione di strumenti finanziari a tutte le cooperative, non solamente a quelle diverse dalle riconosciute. Si è però pensato di introdurre una disciplina diversificata per la remunerazione degli strumenti emessi dalle riconosciute. Resta in vigore la disciplina previgente relativa ai titoli previsti dalla legge del n. 59 del 1992 e quella relativa ai titoli obbligazionari. Per evitare che la presenza di finanziatori possa snaturare l'indole mutualistica della società è stato previsto un limite invalicabile al totale dei voti attribuibili a questa categoria. Per le stesse ragioni sono stati previsti altresì limiti alla collocazione dei titoli emessi da cooperative in forma di società a responsabilità limitata.

Art. 2527 - Requisiti dei soci. Si è avvertita l'esigenza di semplificare la odierna e intricata disciplina dei requisiti personali dei soci facendone materia di disposizioni statutarie, con l'espresso divieto di partecipazione per coloro che esercitano attività concorrenti con quella della cooperativa. Al terzo comma si prevede una categoria speciale di soci, nella quale dovrebbero confluire coloro che necessitano di un periodo di formazione.

Art. 2528 - Procedura di ammissione e carattere aperto della società

Con la disciplina che compare in questo articolo si vuole rafforzare il principio della porta aperta, come pretende la legge delega, trattandosi di principio fondamentale sia della cooperazione riconosciuta sia della c. diversa dalla riconosciuta. Ciò essenzialmente con la previsione di un obbligo di motivazione del rigetto della domanda del terzo, con la previsione di una specie di appello all'assemblea da parte del terzo non ammesso (cosi come è oggi previsto nella migliore prassi statutaria ) e con l'imposizione a carico degli amministratori di un onere di relazione sul rispetto della porta aperta. E' stato mantenuto l'istituto del soprapprezzo; ma si è sottolineato che la determinazione di tale versamento spetti all'assemblea su proposta degli amministratori.

Art. 2529 – Acquisto delle proprie quote o azioni

Per procedere a tale operazione, che nelle cooperative ha finalità particolari, è stato previsto che il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società della essere superiore ad un quarto. Inoltre, è stato confermato che l'acquisto o il rimborso debba avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.

Art. 2530 - Trasferibilità della quota o delle azioni

L'articolo che si propone rafforza la posizione del socio che intenda cedere la partecipazione, rispetto ad un atteggiamento contrario della società, riconoscendo valore di assenso alla mancata espressione del placet entro il termine stabilito; e riconoscendo al socio una pretesa che può essere fatta valere in termini reali e non obbligatori innanzi l'autorità giudiziaria. Si è ritenuto, inoltre, di dare maggiori prerogative al socio che intenda cedere rispetto al terzo che intenda entrare per la ragione che la società ha obblighi verso il socio scaturenti dal contratto di società.

Art. 2531 – Mancato pagamento delle quote o delle azioni

La disciplina dell'art. 21 ripropone quella dell'art. 2524 c.c.

Art 2532 – Recesso del socio

La disciplina del recesso è sostanzialmente immutata (nuove disposizioni si propongono per la liquidazione della quota). Data la maggiore ampiezza del recesso nelle cooperative rispetto alle altre società, si è pensato di introdurre una sorta di "accettazione" da parte dell'organo competente, il quale dovrà valutare se la dichiarazione del socio è conforme alla legge e allo statuto. Si è introdotta una distinzione tra gli effetti del recesso sul rapporto sociale in senso stretto (decorrenti dalla comunicazione) e sui rapporti mutualistici in corso (con disciplina diversificata a seconda che la comunicazione sia fatta o meno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio).

Art. 2533 - Esclusione del socio

La nuova disciplina è più analitica di quella precedente (si noti la proposta di collegare l'esclusione anche all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici) ma rispetta le linee tradizionali dell'istituto nell'ambito delle imprese mutualistiche. E' stato previsto che, dal momento che l'esclusione sancisce la rottura di un rapporto di collaborazione e di fiducia reciproca salva diversa disposizione statutaria, l'esclusione determini anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in corso.

Art. 2534 – Morte del socio

La disciplina degli effetti della morte del socio è analoga a quella oggi prevista dall'art. 2528 del codice, con una opportuna precisazione relativa alla continuazione del rapporto, che può aversi solo quando gli eredi posseggano i requisiti per partecipare alla società; e con una precisazione relativa alla continuazione con pluralità di eredi.

Art. 2535 - Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente

E'opportuno precisare che la disposizione in commento, avendo carattere generale, in pratica è destinata essenzialmente alle cooperative diverse dalle riconosciute. Per le cooperative riconosciute infatti per effetto della previsione dell'art. 4, continuerà ad applicarsi la disposizione dell'art. 26 lett. b) della la c.d. legge Basevi, di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e del d.P.R. n. 601 del 1973, che prevede l'assoluto divieto di computo delle riserve in caso di scioglimento del rapporto sociale. Ora, sulla scia di orientamento scientifico consolidato, secondo cui anche per la cd. cooperazione codicistica o neutra occorre prevedere e osservare limiti congrui alla lucratività soggettiva, la riforma prevede che in ogni caso lo statuto – anche e soprattutto delle cooperative non riconosciute – debba prevedere appositi "criteri" che serviranno a differenziare la liquidazione della quota nelle cooperative dalla liquidazione della quota nelle altre società. E' stata espressamente prevista la possibilità di rimborso del soprapprezzo.

Art. 2536 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Si è ridotta ad un anno la responsabilità di due anni prevista dall'art. 2530 c.c. Il secondo comma prevede che se la società cade in insolvenza entro un anno dal pagamento al socio della quota di liquidazione ( e quindi, se il pagamento è avvenuto presumibilmente quando già la società non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ) l'ex socio debba restituire alla società ( o agli organi della procedura di insolvenza ) l'importo ricevuto a titolo di liquidazione della quota.

Art. 2537 - Creditore particolare del socio

Si è ritenuto opportuno eliminare il diritto del creditore particolare del socio ad opporsi alla proroga della società, rimedio che appare eccessivo rispetto agli interessi in gioco quando una cooperativa decida di continuare una attività che potrebbe avere funzione sociale.