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Articolo 2537 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Creditore particolare del socio

Dispositivo dell'art. 2537 Codice Civile

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo [2270, 2305, 2614, 2910; 483 c.p.c.].

Ratio Legis

Ratio del divieto previsto dall'art. 2537 starebbe nel carattere strettamente personale della partecipazione del socio alla cooperativa e nella necessità di evitare che, attraverso azioni esecutive, possano entrare a far parte soggetti privi dei requisiti statutari o di legge

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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