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Articolo 2528 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procedura di ammissione e carattere aperto della società

Dispositivo dell'art. 2528 Codice Civile

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato [1332]. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori [2521, n. 6](1).

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Note

(1) La determinazione del versamento del soprapprezzo spetta all'assemblea su proposta degli amministratori.

Ratio Legis

La norma rafforza il principio della porta aperta prevedendo:
- l'obbligo di motivazione del rigetto della domanda del terzo;
- la possibilità per il terzo non ammesso di proporre una sorta di appello all'assemblea;
- l'onere di relazione sul rispetto di tale principio posto a carico degli amministratori.
Il nuovo testo della norma si pone in totale antitesi con quello vigente prima della riforma del 2003, il quale prevedeva l'intrasmissibilità mortis causa della posizione di socio.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2528 Codice Civile

Cass. civ. n. 742/1999

In tema di società cooperative, la rivendicazione della qualità di socio non richiede altro che la allegazione della delibera di ammissione adottata, all'uopo, dagli amministratori della società, atto necessario e sufficiente a determinare, in via di accettazione della proposta dell'aspirante, la nascita del rapporto sociale, senza che l'insorgenza della qualità di socio possa, altresì, ritenersi condizionata all'annotazione della delibera de qua nel libro soci (art. 2525, comma secondo c.c.) da parte degli stessi amministratori.

Cass. civ. n. 4259/1997

La struttura e la base contrattuale delle società cooperative comportano, di regola, e salvo specifiche norme di eccezione, l'insussistenza in capo all'aspirante socio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo, di una posizione soggettiva tutelabile, sia nella forma del diritto soggettivo che dell'interesse legittimo, con conseguente non configurabilità del diritto al risarcimento per la mancata ammissione, e ciò anche quando sia garantito per legge al singolo il diritto di svolgere l'attività costituente lo scopo sociale della cooperativa (nella specie: libera raccolta dei tartufi in boschi e terreni incolti di proprietà altrui, in base alla legge 17 luglio 1970, n. 568, applicabile ratione temporis, poi abrogata dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752) salvo che lo statuto sociale attribuisca al richiedente, nel concorso di determinati requisiti un diritto all'iscrizione o ad una pronunzia espressa sulla domanda di ammissione, diritto non configurabile tuttavia per la sola previsione statutaria di un meccanismo di reclamo interno avverso la decisione di esclusione.

Cass. civ. n. 4600/1996

Il presidente di una società cooperativa ha la capacità di compiere attività negoziale per conto della società stessa (nella specie, trattavasi dell'accettazione della domanda di entrare a far parte della cooperativa), salvo che diversamente non risulti dallo statuto o dall'atto costitutivo, atteso che, sebbene l'art. 2525 c.c., in materia di cooperative s.r.l., disponga che l'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera degli amministratori su domanda dell'interessato, tuttavia in forza del precedente art. 2384 (in materia di società per azioni), al quale l'art. 2516 (sulle cooperative) rinvia, gli amministratori che hanno la rappresentanza della società tra i quali, in mancanza di diversa statuizione dell'atto costitutivo o dello statuto, deve ricomprendersi principalmente il presidente della cooperativa possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

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Consulenze legali
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Paola D. chiede
domenica 12/05/2013 - Veneto
“In riferimento all'art.2528 del Codice Civile può il soprapprezzo, da statuto non rimborsabile, avere un valore dieci volte superiore alla somma (Tassa di Ammissione + Quota Capitale Sociale)? Vale a dire: è vero che l'importo che una cooperativa può richiedere per l'ammissione non può superare le quote sociali? Mi dicono che ci dev'essere una sentenza che lo conferma. Sapreste indicarmi quale? Grazie!
Distinti saluti.”
Consulenza legale i 20/05/2013
In merito al quesito proposto, è bene precisare innanzitutto che la “tassa di ammissione” non è un istituto specificatamente previsto dal codice civile, che parla invece di “sovrapprezzo”, appunto all'art. 2528 del c.c..
Secondo una parte della giurisprudenza, il sovrapprezzo e la tassa di ammissione avrebbero lo stesso significato, in quanto entrambe mirerebbero a impedire che i nuovi soci acquisiscano i vantaggi derivanti da una società già avviata e dall'eventuale incremento del suo patrimonio senza versare alcun corrispettivo. Pertanto, alcuni giudici hanno ritenuto che l'obbligo di versare una somma ulteriore rispetto alla quota sociale non possa essere imposto due volte, la prima sotto forma di sovrapprezzo e la seconda sotto forma di tassa di ammissione (Trib. Velletri 7.1.1988).
Tuttavia, altra parte della dottrina e della giurisprudenza ravvisa una diversità di funzione tra tassa di ammissione e sovrapprezzo, poiché la prima dovrebbe essere costituita da un importo fisso senza alcuna relazione con il bilancio della società, in quanto dovuta per spese di registrazione o di funzionamento della cooperativa stessa.
Quanto alla determinazione del sovrapprezzo, la riforma del diritto societario introdotta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha eliminato il riferimento esplicito alle riserve come parametro e ha assegnato la relativa competenza all'assemblea, pur se su proposta degli amministratori.
Il sovrapprezzo va, quindi, determinato in sede di bilancio ed è variabile in relazione al risultato di esercizio: dovrà essere commisurato alla presenza di riserve patrimoniali divisibili. Esso va calcolato in proporzione alla misura della quota o al numero delle azioni. Non ci risulta esistere una proporzione predefinita tra l'importo del sovrapprezzo e l'entità delle quote sociali.
Il sovrapprezzo confluisce in una riserva che, se non diversamente previsto nell'atto costitutivo, è disponibile e divisibile: potrà, quindi, essere utilizzata per la copertura di perdite o essere distribuita proporzionalmente ai soci.

Riccardo chiede
giovedì 21/10/2010
“E' possibile che venga effettuata una domanda di ammissione a nuovo socio in forma orale e non scritta?
Dove viene specificato che le domande di ammisione debbano essere redatte in forma scritta?
Grazie”
Consulenza legale i 15/11/2010

La domanda dell'interessato non richiede la forma scritta o la verbalizzazione della delibera del c.d.a. che la accoglie, né è necessaria la sottoscrizione o il versamento di almeno una quota o azione.
In proposito, Cass. civ. Sez. I, 2 aprile 1992, n. 4023 ha sancito: La qualità di socio di una cooperativa si acquista con la delibera di ammissione da parte degli amministratori (art. 2525 del c.c.), che ha natura di fatto costitutivo, mentre la trascrizione della delibera nel libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e nel libro soci (art. 2421 del c.c., art. 2516 del c.c.) ha valore documentale; pertanto, in mancanza di tale trascrizione nel libro soci, la prova della qualità di socio può essere fornita dimostrando altrimenti l'esistenza della suddetta delibera (nella specie, attraverso una delibera di esclusione del socio, la quale necessariamente presupponeva la precedente ammissione e la cui operatività era stata sospesa nel corso di un altro giudizio).