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Articolo 42 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Regolamento necessario di competenza

Dispositivo dell'art. 42 Codice di procedura civile

L'ordinanza (1) che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40 (2), non decide il merito della causa [279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 (3) possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [disp. att. 187].

Note

(1) Articolo così modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
(2) L'ordinanza che statuisce esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza. Nel caso in cui sia proposto un altro mezzo di impugnazione questo deve essere dichiarato inammissibile. Con la nuova formulazione dell'articolo in esame anche l'ordinanza con cui il giudice si pronuncia in relazione alla litispendenza, continenza o connessione, trascurando tutte le altre questioni, anche pregiudiziali o preliminari, che si riferiscono al diritto sostanziale, deve essere impugnata con il regolamento di competenza.
(3) Si tratta di un'ipotesi di sospensione necessaria disposta in attesa della definizione di una controversia da cui dipende la decisione della causa. Questo comma è stato aggiunto dalla l. 26-11-1990, n. 353, e non è estensibile ai provvedimenti di rigetto della relativa istanza, come pure ai provvedimenti di sospensione non disposti ai sensi dell'art. 295 del c.p.c..
(4) In relazione a quanto sancito dalla lettera della norma, questo rimedio è pacificamente ritenuto un vero mezzo di impugnazione, salva l'ipotesi del regolamento elevato d'ufficio (45) proponibile non in via preventiva, ma solo dopo che sia stato emanato un provvedimento a riguardo.

Ratio Legis

Con tale rimedio la questione sulla competenza giunge immediatamente innanzi alla Corte di Cassazione per ottenere una pronuncia definitiva sulla competenza e in termini brevi. Si tratta di un mezzo di impugnazione ordinario a differenza del regolamento di giurisdizione (v.art. 323 del c.p.c.); anzi, ai sensi della norma in esame, appare quale unico mezzo di impugnazione della sentenza che abbia statuito sulla competenza

Spiegazione dell'art. 42 Codice di procedura civile

Scopo di questo mezzo di impugnazione è quello di accelerare i tempi del processo saltando un grado di giudizio e anticipando il momento in cui si verifica la preclusione in ordine alla questione di competenza.
Le parti hanno un termine breve per impugnare tramite il regolamento e se non lo fanno si verifica una preclusione definitiva sulla competenza, tranne il caso di competenza per materia o territorio inderogabile, ipotesi in cui il giudice può proporre regolamento di competenza d’ufficio.

Il regolamento di competenza si distingue in:
  1. facoltativo, se la sentenza contro cui lo si propone ha deciso sul merito e sulla competenza. Secondo la tesi accolta dalla giurisprudenza di legittimità, nel concetto di merito va incluso non solo il merito della causa in senso stretto, ma anche tutte le questioni che comprendono sia il diritto sostanziale che quello formale, ancorché pregiudiziali o preliminari, purché diverse dalla competenza.
  2. necessario, se la sentenza (oggi ordinanza) ha deciso unicamente sulla competenza, ancorché si tratti di pronuncia emessa in grado di appello, considerato che il regolamento costituisce l’unico mezzo di impugnazione per contestare tale statuizione.
In tale ipotesi, in difetto di proposizione del regolamento, la pronuncia sulla competenza non sarà più impugnabile in alcun modo, mentre l’appello eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Il regolamento di competenza, dunque, presuppone in ogni caso una pronuncia, anche se implicita, sulla competenza, la quale, prima della riforma del 2009, poteva consistere sia in una sentenza definitiva che non definitiva.

E’ stato affermato in giurisprudenza che la proponibilità del regolamento necessario di competenza va escluso non soltanto nel caso di risoluzione della causa nel merito, ma anche nel caso di risoluzione di qualsivoglia questione diversa dalla competenza, sia essa di natura materiale che formale, pregiudiziale di rito o preliminare di merito, purché non si tratti di questioni risolte incidentalmente in funzione della soluzione della questione sulla competenza.

Per quanto concerne la sua natura giuridica, è prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza la tesi secondo cui esso avrebbe natura di mezzo di impugnazione, fatta eccezione per il regolamento di competenza ex officio.
Tale sua speciale natura la si fa discendere dal fatto che con esso si devolve medio tempore alla Corte di Cassazione la cognizione della sola questione di competenza.
A differenza del regolamento di ufficio, il regolamento di competenza non può essere proposto in via preventiva per ottenere una statuizione definitiva sulla competenza ed evitare così un conflitto reale; in ogni caso, il provvedimento che viene pronunciato a seguito della sua proposizione vincola ogni giudice chiamato a pronunciarsi sulla medesima domanda, anche dopo l’estinzione del processo nel quale la sentenza di regolamento sia stata resa.

Legittimato a proporre il regolamento di competenza è soltanto chi riveste la posizione diparte nel processo principale, compreso il terzo interveniente.

L’interesse a proporlo, invece, va ravvisato in capo a quella parte che intende sottoporre alla decisione della Suprema Corte qualsiasi questione relativa alla competenza, mentre tale interesse viene indubbiamente meno nel caso in cui si accetti la rinunzia al ricorso per regolamento di competenza.

Per quanto concerne il concetto di competenza, sono statuizioni sulla competenza, che possono assumere rilevanza ai fini dell’istituto in esame, le seguenti:
  1. quella con cui si decide in ordine alla ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza;;
  2. quella con cui si decide in ordine alla individuazione del giudice della controversia, con riferimento ai tradizionali criteri di competenza, litispendenza, continenza e connessione di cause.
Una attenzione particolare va dedicata alla pronuncia sulle spese, con riferimento alla quale la giurisprudenza ha affermato che il provvedimento che pronuncia sulla competenza e sulle spese di lite va impugnato:
  1. con il regolamento necessario di competenza per quanto riguarda la statuizione sulla competenza;
  2. con i mezzi di impugnazione ordinari con riferimento al capo sulle spese;
  3. qualora la pronuncia sia una sentenza di appello, entrambe le istanze possono essere proposte con ricorso per cassazione unico, nel rispetto dei requisiti di entrambe le impugnazioni.
Il provvedimento impugnabile deve:
  1. avere ad oggetto una decisione irretrattabile;
  2. essere adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio;
  3. presupporre l’affermazione o la negazione della competenza.
Ne restano, pertanto, esclusi i provvedimenti meramente ordinatori, provvisori, modificabili ed inidonei a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza.

La norma in esame si chiude poi disponendo che anche i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo possono essere impugnati con regolamento di competenza, fatta eccezione per quelli che la negano, rigettando l’istanza di sospensione.
Non sono impugnabili con regolamento di competenza:
  1. i provvedimenti di sospensione temporanea ex art. 412 bis del c.p.c.;
  2. i provvedimenti di sospensione impropria e facoltativa;
  3. i provvedimenti di sospensione emessi dal giudice di pace;
  4. i provvedimenti di sospensione resi da arbitri;
  5. i provvedimenti di sospensione del processo esecutivo;
  6. il provvedimento emesso a seguito di istanza di sospensione dell’esecuzione di una sentenza impugnata per cassazione ex art. 373 del c.p.c..

Massime relative all'art. 42 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 38596/2021

L'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., atteso che la distinzione tra le varie sezioni - anche civili e penali - del medesimo tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di competenza" nel processo civile, dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall'art. 28 c.p.p. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 21767/2021

In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione non involge alcuna questione di giurisdizione, risolvendosi piuttosto nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti all'identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento con cui il giudice italiano aveva sospeso il giudizio di separazione personale tra coniugi, con riguardo alla domanda di mantenimento dei figli minori, sul presupposto che quest'ultima fosse "sub judice" in altro processo, pendente in Scozia tra le stesse parti e avente ad oggetto la legittimità del trasferimento all'estero dei figli medesimi). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TIVOLI).

Cass. civ. n. 14146/2020

In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. (Regola sospensione).

Cass. civ. n. 2338/2020

In tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex art. 42 c.p.c., avverso il provvedimento del collegio che disponga la prosecuzione della lite innanzi al giudice istruttore, ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice abbia affermato, in termini inequivoci ed incontrovertibili, l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SIENA, 30/01/2019).

Cass. civ. n. 346/2020

Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro giudice di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la pronuncia di appello sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il regolamento necessario previsto dall'art. 42 c.p.c. (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE BUSTO ARSIZIO, 18/09/2018).

Cass. civ. n. 33443/2019

La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 31694/2019

Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso. Tale diversità di disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull'esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l'illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo, determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria - né con l'art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull'esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l'ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l'immediata verifica della legittimità dell'ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità.

Cass. civ. n. 11332/2019

È inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti del giudice che, anche solo disponendo la prosecuzione della trattazione del giudizio, affermino o presuppongano la ritualità dell'assegnazione dell'affare al medesimo in base alle tabelle di ripartizione degli affari previste dall'art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941, sia perché per i criteri di ripartizione della competenza va fatto riferimento nel suo complesso all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste, sia perché comunque non involge giammai una questione di competenza l'assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato in imprecisa applicazione dei relativi criteri tabellari; né un'eventuale irritualità nell'applicazione delle tabelle di composizione dell'ufficio o di ripartizione degli affari all'interno del medesimo può mai dare luogo ad un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente.

Cass. civ. n. 11331/2019

È inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che decida sull'istanza di astensione del giudice ovvero disponga, rigettandola, la prosecuzione del processo, poiché - ferma restando la convertibilità in motivo di nullità della sentenza dell'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice (o dall'omessa sospensione quando invece dovuta), da far valere con gli ordinari mezzi di gravame - detto provvedimento non ha natura decisoria ed anche perché, nell'ordinamento processuale, le questioni attinenti all'astensione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza, dovendosi fare riferimento per i criteri di quest'ultima soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti.

Cass. civ. n. 6179/2019

Quando sia stata decisa una questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario (come, nella specie, il medesimo tribunale in funzione di giudice fallimentare e quale giudice del lavoro), qualificandola erroneamente come questione di competenza, il mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento che abbia riguardato solo questo punto è, in applicazione del principio dell'apparenza, il regolamento necessario di competenza.

Cass. civ. n. 30738/2018

L'art. 42 c.p.c. - come novellato dalla l. n. 353 del 1990 - non attribuisce al giudice il potere di sospendere il processo al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore; infatti, ove ammesso, tale potere - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia con il canone della durata ragionevole (art. 111 Cost.). Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa "ope iudicis" del giudizio discendono la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale ne sia la motivazione, e l'accoglimento del relativo ricorso qualora non si sia in presenza di una ipotesi di sospensione "ex lege".

Cass. civ. n. 16089/2018

La sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria; essa, pertanto, è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante appello, la cui inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 22446/2017

In sede di regolamento di competenza proposto contro un'ordinanza di sospensione del giudizio adottata dal giudice di merito, la Corte di Cassazione, qualora annulli tale ordinanza e rilevi che il nesso fra il giudizio sospeso e quello in ragione del quale è stata disposta la sospensione si connota come relazione di identità, deve d'ufficio, dopo avere annullato l'ordinanza, rilevare la litispendenza e, quindi, disporre, ai sensi dell'art. 49 c. p.c., la cancellazione dal ruolo, a norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., del giudizio di merito in cui è stata pronunciata l’ordinanza.

Cass. civ. n. 17025/2017

Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 15347/2017

La sentenza che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e che rechi anche una statuizione di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., deve essere impugnata con il regolamento (necessario) di competenza, quale mezzo necessario per discutere anche su detta statuizione, che, invece, è suscettibile di autonoma impugnazione, proposta nei modi ordinari, quando la parte soccombente sulla competenza, ed a carico della quale sia stata pronunciata condanna ai sensi della detta norma, intenda censurare soltanto quest’ultimo capo.

Cass. civ. n. 6330/2017

Il regolamento di competenza d’ufficio, proposto dalla corte d’appello in sede di impugnazione, è inammissibile, perché l’istituto ha la funzione di dirimere un conflitto negativo di competenza insorto tra due giudici di primo grado e non può essere utilizzato quando, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice di primo grado, il secondo giudice, dichiarato competente, si sia ritenuto effettivamente tale.

Cass. civ. n. 5645/2017

L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest'ultima norma, dalla "ratio" di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale.

Cass. civ. n. 3665/2017

Il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, previo invito alle parti ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, non ricorrendo, in mancanza della rimessione in decisione della causa, un provvedimento a carattere decisorio sulla competenza.

Cass. civ. n. 21774/2016

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. Ne consegue che l'ordinanza con la quale il giudice istruttore trasmette al presidente del tribunale gli atti relativi ad un causa per la sua assegnazione alla sezione specializzata dello stesso tribunale in materia d'impresa - istituita ai sensi dell'art. 3 del d.l.vo n. 168 del 2003, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2012 - non è qualificabile come una vera e propria decisione sulla competenza, configurandosi piuttosto come un provvedimento a valenza meramente amministrativa, e non è, quindi, impugnabile, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., con il regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 21422/2016

L'istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 18530/2016

La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda.

Cass. civ. n. 21667/2015

È inammissibile il regolamento di competenza proposto nei confronti dell'ordinanza del tribunale che, pronunciando in sede di reclamo avverso il decreto con cui il giudice tutelare ha autorizzato il rilascio del passaporto e della carta di identità, valida per l'espatrio, in favore del genitore presso il quale è collocato il minore, ha escluso la propria competenza in favore di quella del tribunale per i minorenni, atteso che l'erronea individuazione del giudice titolare del potere di decidere sulla impugnazione non dà luogo ad una questione di competenza, ma concerne esclusivamente la sussistenza delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità con il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 42 c.p.c.

Cass. civ. n. 14367/2015

Non è impugnabile con il regolamento di competenza il provvedimento con cui il giudice, investito secondo il rito locativo di un cumulo di cause, principali e riconvenzionali, rigetti od accolga l'istanza della parte diretta ad ottenere il cambiamento del rito ed il passaggio alla trattazione con il rito ordinario ai sensi dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi non già di una decisione sulla competenza, bensì solo sul rito con cui il giudice adito deve trattare la causa

Cass. civ. n. 7191/2014

È inammissibile il regolamento di competenza promosso contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore, concedendo la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, si sia limitato a delibare la questione di competenza sollevata dall'opponente, disponendo la prosecuzione del giudizio, atteso che, anche successivamente alla modifica degli artt. 42 e 279, comma primo, cod. proc. civ. operata con l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile "ratione temporis"), è necessario che il giudice abbia adottato - sia pure con la forma dell'ordinanza, da emettersi a seguito della rimessione della causa in decisione - un provvedimento di carattere decisorio.

Cass. civ. n. 28652/2013

In tema di adozione di minore ottenuta all'estero, la sentenza della corte di appello, che si sia pronunciata in via esclusiva sulla propria incompetenza a decidere in ordine all'istanza di riconoscimento della sentenza di adozione emessa dal tribunale straniero, va impugnata con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 23095/2013

In una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'ordinanza declinatoria della competenza suppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, cosicché, ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento di competenza necessario.

Cass. civ. n. 17747/2013

L'art. 42 c.p.c., là dove estende l'impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti, aventi natura ordinatoria, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è norma di stretta interpretazione, la cui portata non può essere estesa fino a ritenere detto rimedio esperibile avverso il diverso provvedimento, che sia meramente confermativo di una precedente sospensione non tempestivamente impugnata, non potendo esso produrre l'effetto di riaprire il termine perentorio di trenta giorni per proporre il regolamento.

Cass. civ. n. 17084/2013

I vizi di motivazione della sentenza non sono denunciabili in sede di regolamento di competenza, in cui sono contestabili soltanto l'affermazione e l'applicazione di principi giuridici. (Nel caso di specie, su tali basi, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza proposto ai sensi dell'art. 819 ter, avverso una sentenza con cui il giudice adito aveva negato la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato).

Cass. civ. n. 16051/2013

Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla sola competenza, per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone sempre la rimessione in decisione della causa preceduta dall'invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove il giudice unico, che nelle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica assomma in sé le funzioni di istruzione e decisione, si limiti a dare provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio pur a fronte d'una eccezione di incompetenza (nella specie, ammettendo le prove richieste e fissando apposita udienza per la relativa assunzione e successiva udienza di precisazione delle conclusioni), l'ordinanza così pronunciata non riveste natura di decisione affermativa sulla competenza, impugnabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile.

Cass. civ. n. 14684/2013

L'art. 42 c.p.c., secondo il quale i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono essere impugnati soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non trova applicazione nei casi di sospensione impropria. Ne consegue che il provvedimento di sospensione della procedura fallimentare, adottato ai sensi degli artt. 161, nono comma, e 168 legge fall. a seguito dell'ammissione del fallendo ad una procedura di concordato (equiparabile, quanto agli effetti, ad una esecuzione forzata di natura collettiva), non è impugnabile con il regolamento di competenza, trattandosi di atto finalizzato ad assicurare solo il coordinamento tra procedure, strettamene connesse ma con presupposti ed esiti divergenti, tra le quali non c'è rapporto di pregiudizialità.

Cass. civ. n. 8660/2013

Non è impugnabile con regolamento di competenza l'ordinanza con cui, nel corso di un procedimento di scioglimento di comunione, il giudice neghi la sospensione delle operazioni di divisione e dia mandato ad un notaio di procedere all'estrazione dei lotti sulla base del progetto predisposto da un c.t.u. e recepito in sentenza non definitiva, essendo l'esperibilità dell'impugnazione impedita dalla formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., dal carattere eccezionale della norma e dalla "ratio" della stessa, in quanto volta ad assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo, ed essendo, peraltro, assente, nella specie, una pluralità di cause, tra le quali possa configurarsi la relazione di pregiudizialità-dipendenza di cui all'art. 295 c.p.c..

Cass. civ. n. 49/2013

È inammissibile il regolamento di competenza, ad istanza di parte o d'ufficio, proposto avverso provvedimenti che non abbiano carattere definitivo e decisorio, quali devono ritenersi quelli emessi in sede di volontaria giurisdizione, aventi ad oggetto la limitazione o l'esclusione della potestà genitoriale ex art. 317 bis c.c., pure ove pronuncino solo sulla competenza.

Cass. civ. n. 21869/2012

È inammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte dell'eccezione di improponibilità della domanda per avere le parti del giudizio stipulato una clausola di arbitrato irrituale, abbia provveduto sulla propria "potestas iudicandi", affermandola o negandola.

Cass. civ. n. 9802/2012

È inammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto del tribunale fallimentare, con il quale, dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 177 legge fall. per l'approvazione del concordato preventivo, venga fissata l'audizione del debitore con riserva di ogni provvedimento ex art. 162 legge fall., avendo tale decreto mera natura ordinatoria e non di sentenza implicita sulla competenza territoriale per l'eventuale dichiarazione di fallimento, e non essendo, quindi, idoneo a pregiudicare la relativa questione.

Cass. civ. n. 30254/2011

La decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, ma affinché possa acquistare efficacia di giudicato è necessario che sia adottata con le forme di rito e, dunque, nel rito ordinario, previo invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. È, di conseguenza, inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori (nella specie disponendo un accertamento tecnico preventivo in corso di causa).

Cass. civ. n. 29261/2011

Il regolamento di competenza proposto nei confronti di sentenza declinatoria o affermativa della competenza per l'esistenza di clausola compromissoria è ammissibile ove riguardi un giudizio promosso successivamente al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore dell'art. 819 ter c.p.c., introdotto dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

Cass. civ. n. 24621/2011

In tema di sospensione del processo, ferma restando l'impugnabilità ai sensi dell'art. 42 c.p.c. dei provvedimenti emessi in tal senso per ragioni discrezionali, al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, il giudice deve valutare la compatibilità del regolamento di competenza, secondo lo schema dell'art. 295 c.p.c., con la specifica fattispecie di sospensione su cui tale istituto viene a incidere, tenendo conto sia della natura eccezionale dell'impugnazione di provvedimenti meramente ordinatori, sia della necessità di evitare ingiustificate stasi procedimentali che contraddicano i principi del giusto processo. Ne deriva l'inammissibilità del regolamento di competenza avente ad oggetto l'ammissione della proposizione dell'incidente di falso ai sensi dell'art. 355 c.p.c., di cui la sospensione costituisce un effetto legale, poiché trattasi di decisione interlocutoria, priva del carattere della decisività, che non determina la contemporanea pendenza di controversie legate da rapporti di pregiudizialità o dipendenza giuridica.

Cass. civ. n. 17228/2011

Il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla S.C. anche della decisione sul capo di sentenza concernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal fine un giudizio ordinario - ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione -, in quanto, da un lato, il suddetto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni, non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita; dall'altro, la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza.

Cass. civ. n. 16005/2011

In una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la pronuncia con ordinanza soltanto sulla competenza suppone, tanto nel caso in cui la competenza stessa venga affermata, quanto nel caso in cui essa venga negata, il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità ed abbia contenuto positivo non si configura una decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario; ove, invece, la decisione abbia contenuto negativo si configura una decisione impugnabile con detto regolamento.

Cass. civ. n. 8930/2011

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis; primo comma, c.p.c., avuto riguardo al testo dell'art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla legge n. 69 del 2009, non applicabile "ratione temporis").

Cass. civ. n. 23978/2010

Nel caso di pendenza di cause connesse davanti a giudici diversi del medesimo Tribunale non può trovare applicazione l'art. 40 c.p.c. ma è necessario dare attenzione al procedimento previsto nell'art. 274 c.p.c.. Ne consegue che qualora uno dei due giudici si spogli della cognizione della propria causa disponendone la massimazione ai sensi dell'art. 40 c.p.c., davanti all'altro giudice, il regolamento di competenza proposto dalla parte per censurare il provvedimento di massimazione è inammissibile, trattandosi di uno strumento applicabile esclusivamente quando si discuta dell'attribuzione della causa ad uno o ad un altro ufficio giudiziario, non invece dell'assegnazione della causa all'uno o all'altro giudice all'interno del medesimo ufficio.

Cass. civ. n. 17462/2010

Avverso il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione neghi la propria competenza per territorio non è proponibile il regolamento di competenza, ma solo l'opposizione agli atti esecutivi, salva la facoltà della parte di chiedere la revoca al giudice che l'ha pronunciato. Ove, tuttavia, il regolamento di competenza sia stato (inammissibilmente) comunque proposto si determina la sospensione del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, fino alla data di comunicazione del deposito dell'ordinanza di decisione del regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 11352/2010

Il provvedimento di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione davanti al giudice competente costituisce una decisione su una questione pregiudiziale di rito diversa dalla competenza, e non avente carattere strumentale rispetto alla decisione sulla stessa, con la conseguenza che la sentenza che abbia deciso entrambe le questioni non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma con l'appello.

Cass. civ. n. 17974/2009

Il regolamento necessario di competenza, di cui all'art. 42 c.p.c., proposto in regime di applicabilità della riforma di cui al D.L.vo n. 40 del 2006, deve contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto, trovando tale soluzione conferma nell'art. 380 ter c.p.c., che prevede l'applicabilità del procedimento ordinario per la decisione del regolamento di competenza solo ove il presidente della sezione non ritenga di provvedere ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., disposizione che, a sua volta, richiama l'art. 375, comma primo, n. 5, c.p.c. relativa all'ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all'art. 366 bis c.p.c., con conseguente applicabilità di detta ultima disposizione anche all'istanza di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 17267/2009

È inammissibile il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione nega la sospensione del processo esecutivo, trattandosi comunque di provvedimento negativo della sospensione e riferendosi l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non alla sospensione di quello di esecuzione cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c.

Cass. civ. n. 16544/2009

Il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. è l'unico rimedio proponibile avverso la sentenza del tribunale che, adito con domanda da qualificarsi come di risarcimento dei danni in materia espropriativa, o di determinazione dell'indennità di espropriazione, dichiari la propria incompetenza in favore della Corte di appello, competente in unico grado, senza pronunciare nel merito. Ciò anche qualora siano controverse la esistenza o attinenza del decreto di esproprio ai fatti di causa, atteso che la questione di competenza precede logicamente qualsiasi questione di merito e, dunque, anche l'accertamento in concreto dei fatti di causa in relazione ai quali la competenza del giudice adito è invocata o contestata.

Cass. civ. n. 15639/2009

E inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio in relazione ad un procedimento cautelare di sequestro giudiziario introdotto dinanzi d un giudice (nella specie, la sezione specializzata agraria in composizione collegiale) dopo che un altro giudice (nella specie, il tribunale in composizione monocratica) abbia declinato la propria competenza cautelare "ante causam", attesa la natura non decisoria né irretrattabile dei provvedimenti assunti sulle richieste inerenti all'emissione di provvedimenti cautelari, ed attesa la conseguente ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 45 c.p.c., nel solo caso in cui il primo giudice si sia pronunciato sulla competenza con sentenza, o, comunque, con pronuncia a carattere decisorio ed irretrattabile, suscettibile di acquistare efficacia definitiva.

Cass. civ. n. 5391/2009

La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. ovvero in quello c.d. lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza, la cui prova è posta a carico della parte impugnante.

Cass. civ. n. 5331/2009

Non è ammissibile la proposizione del regolamento di competenza necessario (previsto dall'art. 42 cod. proc. civ.) nel caso in cui, provvedutosi alla riunione di cue cause connesse (che conservano, in ogni caso, la loro autonomia), il giudice adotti una sentenza di incompetenza relativa ad una sola delle cause omettendo del tutto la trattazione e la decisione sull'altra causa riunita, sussistendo, in siffatta ipotesi, il diritto di appello in ordine a tale omissione decisionale, che costituisce il rimedio idoneo per far valere anche i vizi del procedimento. (Nella specie la S.C., sulla scorta del riportato principio, ha cassato la decisione impugnata con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello avverso una sentenza di incompetenza adottata in primo grado relativa ad una sola causa riunita, avente ad oggetto un'azione risarcitoria da inadempimento, con omissione totale della decisione sull'altra controversia oggetto di riunione riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo).

Cass. civ. n. 19512/2008

Ove la sezione specializzata agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale, affinché sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, il ricorso avverso tale provvedimento, nel quale si chiede la declaratoria di competenza della sezione specializzata agraria di diverso tribunale attinendo alla ripartizione del potere giurisdizionale all'interno dello stesso ordine pone una questione di competenza e non di giurisdizione, ed è perciò qualificabile come regolamento di competenza ; lo stesso è peraltro inammissibile, atteso che avendo il provvedimento impugnato carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa, manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza.

Cass. civ. n. 4015/2008

Quando le parti hanno interesse ad una statuizione che, pur inerendo alla questione di competenza, tuttavia è diversa dalla decisione che sulla questione medesima ha assunto il giudice del merito e non intendono rimettere in discussione tale decisione, avverso quest'ultima è ammissibile l'appello e non il regolamento di competenza, giacché la materia del contendere è circoscritta ai soli profili accessori della sentenza di incompetenza.

Cass. civ. n. 21971/2007

Il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale abbia revocato la sospensione dell'esecuzione già disposta dal giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo immobiliare, è inammissibile, non ricorrendo, in tale fattispecie, né l'ipotesi dell'articolo 42 c.p.c. né quella dell'articolo 295 c.p.c.

Cass. civ. n. 21858/2007

Nel regime dell'art. 38 c.p.c. novellato dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990 – nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d'ufficio, entro tempi stabiliti – la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione – ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio – deve dichiarare la tardività dell'eccezione o del rilievo.

Cass. civ. n. 19271/2007

Quando il giudice d'appello pronuncia sentenza, con la quale in via pregiudiziale risolva questioni inerenti l'ammissibilità dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l'appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti avanti al giudice dichiarato competente, la decisione è una sentenza che decide sul «merito» e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte rimasta soccombente sia sulla questione di «merito» inerente l'ammissibilità dell'appello, sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione ordinario (con il quale la Corte di cassazione sarà investita quanto alla questione di competenza) ai sensi del n. 2 dell'art. 360, mentre se la parte intende impugnare la decisione solo sulla competenza e non quanto alla ritenuta ammissibilità dell'appello, il mezzo di impugnazione è il regolamento facoltativo di competenza. Ne consegue che ove la parte abbia proposto cumulativamente ricorso per cassazione ordinario sulla decisione relativa all'ammissibilità dell'appello (nella specie sia sotto il profilo che la sentenza di primo grado non sarebbe stata appellabile perché resa in causa equitativa, sia sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi di appello) e una subordinata istanza di regolamento di competenza in riferimento alla decisione sulla competenza, quest'ultima istanza è da considerare assorbita dal ricorso ordinario (nella fattispecie – concernente la decisione con cui il tribunale giudice d'appello aveva annullato la sentenza di primo grado, con cui il giudice di pace aveva accolto la domanda di restituzione di quote di premio assicurativo corrisposte in forza di intesa restrittiva della concorrenza, dichiarando la competenza della corte d'appello ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 – la Suprema Corte ha, peraltro, anche rilevato che non risultava nemmeno dedotta una censura sulla competenza e, nel rigettare il ricorso ha fissato per la riassunzione dinanzi alla Corte d'appello termine ai sensi dell'art. 50 c.p.c.).

Cass. civ. n. 8354/2007

La sentenza non definitiva con la quale il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza (o, come nella specie, abbia escluso la sussistenza di litispendenza o continenza) è impugnabile unicamente con il regolamento di competenza nei modi e nei termini di cui all'art. 47 c.p.c., non essendo contro detta decisione ammessa riserva d'impugnazione differita, che è prevista soltanto per l'appello e per il ricorso ordinario in cassazione.

Cass. civ. n. 7922/2007

Il regolamento di competenza avverso la sentenza, con la quale il giudice, che abbia concesso una misura cautelare, accolga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 614 c.p.c. emesso per le spese dell'attuazione di detta misura, dichiarando che su tali spese deve provvedere il giudice della causa di merito, è inammissibile, in quanto tale pronuncia non definisce il giudizio con una pronuncia sulla competenza, ma con una dichiarazione di improponibilità.

Cass. civ. n. 5125/2007

Avverso il provvedimento con cui il giudice abbia deciso solo sulla competenza, respingendo istanze istruttorie tendenti, secondo la prospettazione della parte, a fornire la prova anche relativamente alla competenza, non è ammissibile l'appello (come, invece, proposto nella fattispecie), bensì solo il regolamento necessario di competenza. Tale principio è fondato sulla circostanza che l'utilizzazione di prove costituende è estranea al sistema processuale con riferimento alla determinazione della competenza, atteso che la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, c.p.c. – a norma della quale il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione –, pur riferendosi ad un'ipotesi particolare (ovvero alla competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili), ha carattere di generalità, rilevandosi, al riguardo, che la novella al codice di procedura civile apportata con la legge n. 353 del 1990, aggiungendo un comma all'art. 38 c.p.c., ha, appunto, generalizzato il suddetto criterio, stabilendo che la decisione ai soli fini della competenza deve essere adottata in base a quanto risulta dagli atti, senza assunzione di prove orali ma, eventualmente, solo sulla scorta dell'esperimento di sommarie informazioni, ove necessario. Da ciò consegue, altresì, che, in sede di regolamento necessario di competenza, non è censurabile la mancata ammissione di prove costituende, mentre sono suscettibili di valutazione le prove precostituite, essendo la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili ex actis.

Cass. civ. n. 825/2007

È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un provvedimento che non ha carattere definitivo e decisorio, quale deve ritenersi il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo.

Cass. civ. n. 23891/2006

È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice adito, ritenendo la questione di competenza della sezione societaria, disponga ex art. 1 D.L.vo n. 5 del 2003 il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo, in quanto la ripartizione delle funzioni tra la sezione societaria e le altre sezioni del tribunale è estranea al concetto di competenza ed attiene alla distribuzione degli affari all'interno di uno stesso ufficio, come avviene per le cause di competenza della sezione lavoro. (La Suprema Corte ha altresì precisato che ben diversa deve considerarsi la situazione di competenza delle sezioni specializzate agrarie, per le quali si è in presenza di questioni qualificabili come di competenza e non di mero rito anche quando si discute se della causa debba conoscere il tribunale o la sezione specializzata agraria, in quanto il legislatore, per assicurare che esse vengano decise da giudici aventi specifiche cognizioni tecniche, ha disposto l'integrazione del collegio con componenti non togati forniti di specifica competenza in materia).

Cass. civ. n. 16799/2006

È inammissibile il regolamento facoltativo di competenza proposto dal P.M. avverso il provvedimento adottato dal tribunale, su conforme parere – quanto al merito – del P.M. stesso, in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare sull'approvazione del rendiconto del tutore: ciò sia per difetto dei requisiti della decisorietà e definitinità del provvedimento impugnato con il regolamento, sia per difetto del presupposto indefettibile, per l'esercizio del potere di impugnazione, costituito dalla difformità della decisione rispetto alle conclusioni di merito prese dalla stessa parte nel precedente grado, risolvendosi altrimenti l'interesse ad impugnare nella mera esigenza teorica di correttezza processuale, del tutto priva di pratica utilità in quanto non finalizzata ad una diversa pronuncia sul bene della vita alla cui tutela il procedimento in ogni caso mira.

Cass. civ. n. 16193/2006

È ammissibile il regolamento di competenza avverso sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza.

Cass. civ. n. 14448/2006

Non sussiste questione di litispendenza in relazione all'ordinanza con cui, a chiusura del procedimento per convalida, il giudice rimetta la causa al presidente del tribunale per i provvedimenti in ordine alla riunione ad altra causa connessa, pendente innanzi ad altro giudice del medesimo tribunale, atteso che in tal caso non si pone un problema di competenza fra diversi uffici giudiziari, ma di distribuzione degli affari all'interno di unico ufficio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 26208/2005

La necessità di qualificazione giuridica della domanda preclude il regolamento di competenza, ove sfoci in una pronuncia che, con la questione di competenza, investa anche il merito dell'azione, comportandone in sostanza il rigetto (nella specie si è dichiarata l'inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso sentenza del tribunale affermativa della competenza in tema di risarcimento da occupazione illegittima, facendosi questione – da parte ricorrente – della tempestività della domanda, ove qualificata in termini di opposizione alla stima).

Cass. civ. n. 11010/2005

Ai sensi del novellato art. 42 c.p.c., e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma, deve ritenersi impugnabile con istanza di regolamento di competenza anche il provvedimento di sospensione del processo adottato ex art. 52 c.p.c. a seguito di ricusazione del giudice, giacchè pure in relazione ad un provvedimento sospensivo del processo di tal fatta, quantunque diverso e non analogo rispetto a quello previsto dall'art. 295 c.p.c. (per il quale il rimedio del regolamento di competenza è espressamente previsto), viene comunque in rilievo il pari interesse della parte ad ottenerne il controllo di effettiva rispondenza allo schema legale di riferimento, ad evitare che, ove il provvedimento sia in concreto adottato in difformità da detto schema, si abbia un ingiustificato, e non altrimenti rimediabile, arresto (sia pure temporaneo) dell'iter processuale.

Cass. civ. n. 3586/2005

È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza contro una sentenza che abbia pronunciato sulla competenza in violazione delle norme processuali che dettano i limiti temporali per la proponibilità della relativa eccezione. A tal fine, la tardività dell'eccezione di incompetenza ben può essere dedotta e rilevata dinanzi alla Corte di Cassazione, giudice dell'ammissibilità del ricorso ad essa proposto.

Cass. civ. n. 1813/2005

Nel quadro della nuova disciplina di cui all'art. 42 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non vi è piú spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale. Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva come logico corollario l'impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni provvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogniqualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege

Cass. civ. n. 20498/2004

La pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all'individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività. Ne consegue che, estendendosi una simile connotazione alla definizione di una questione pregiudiziale, priva di effetti vincolanti all'infuori del procedimento nel quale viene resa, non è impugnabile con il regolamento di competenza un siffatto decreto camerale neppure per la parte in cui abbia implicitamente affermato la competenza stessa per territorio del giudice adito.

Cass. civ. n. 20320/2004

La ratio dell'art. 42, c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, nella parte in cui prevede l'impugnabilità con regolamento di competenza dell'ordinanza che dispone la sospensione del processo ex art. 295, c.p.c., va identificata nel disfavore del legislatore per la collocazione di un procedimento in stato di quiescenza, con conseguente introduzione della possibilità di un immediato controllo sulla medesima, non incidendo tuttavia detta ratio sulla natura eccezionale della norma, che permette di impugnare un atto di carattere meramente ordinatorio, sicché detto regolamento deve ritenersi proponibile soltanto in relazione alle fattispecie di sospensione riconducibili all'art. 295, cit., ed alle ulteriori ipotesi di sospensione del giudizio di cognizione o di esecuzione contemplate dall'ordinamento processuale, qualora, sulla scorta di un raffronto con la regola posta da detta norma, sussista un rapporto di species a genus e la fattispecie sia, quindi, qualificabile come esemplificazione ed esplicitazione della sospensione necessaria disciplinata dall'art. 295, cit. (in applicazione del succitato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione ex art. 42 c.p.c., dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 623 ss. c.p.c.).

Cass. civ. n. 19838/2004

L'art. 42 c.p.c., là dove estende l'impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti, aventi natura intrinsecamente ed estrinsecamente ordinatoria, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la ritenuta esistenza di una causa pregiudiziale, è norma di stretta interpretazione, rispondendo all'esigenza di sottoporre a controllo un provvedimento, di regola non impugnabile con gli stessi mezzi stabiliti per le sentenze, comunque compressivo del diritto alla giurisdizione; ne consegue che la portata di tale disposizione non può essere estesa fino a ritenere detto rimedio esperibile avverso il diverso provvedimento ordinatorio di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo, bensì, al contrario, nega la necessità della sospensione, per insussistenza della causa pregiudiziale, e non può perciò essere sottoposto alla predetta impugnazione con regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 17444/2004

Non è proponibile il regolamento di competenza contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di negazione della propria competenza, posto che, stante la particolare natura e struttura del processo di esecuzione, va esclusa l'applicabilità nel medesimo, in via generale, delle impugnazioni previste per il processo di cognizione, e quindi anche del regolamento di competenza; ne consegue che gli eventuali vizi che riguardano detto provvedimento possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, atteso che l'errore sulla competenza può essere considerato come rientrante nel concetto di «irregolarità» di cui all'art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 15391/2004

Il principio secondo cui la ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie di un organo giudicante è estranea al concetto di competenza e attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice adito affermi la competenza di altra sezione del medesimo organo giudicante, trova applicazione anche nei giudizi di opposizione avverso ordinanza ingiunzione, senza che rilevi in proposito l'eventuale perdita di un grado di giurisdizione nel caso in cui la controversia, da trattare ai sensi dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, venga invece trattata ai sensi degli artt. 22 e 23 della stessa legge – giacché il doppio grado di merito non costituisce un principio costituzionalmente protetto e la sua inosservanza non comporta necessariamente un pregiudizio per le parti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice del lavoro aveva rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la individuazione del giudice tabellarmente competente in ordine alla opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui la Direzione Provinciale del Lavoro aveva comminato sanzioni amministrative per omissione contributiva).

Cass. civ. n. 12905/2004

Ai fini dell'impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per «decisione di merito» s'intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia – per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione – risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che integri «decisione di merito» come tale impugnabile con ricorso per cassazione e non con regolamento di competenza quella con cui la Corte d'appello, investita dell'appello contro una sentenza resa dal tribunale, prima di pronunziare sulla questione di competenza aveva esaminato una serie di eccezioni pregiudiziali sull'ammissibilità dell'atto di riassunzione, sulla ritualità dell'atto di appello per vizio di procura e sull'esistenza di un giudicato in ordine alla stessa questione di competenza).

Cass. civ. n. 12521/2004

La sentenza di merito è impugnabile non solo con il regolamento necessario di competenza, ma a mezzo della proposizione dell'appello, tutte le volte in cui pur contenendo una pronuncia sulla competenza, contenga anche una risoluzione di contenuto diverso, sia di carattere sostanziale che processuale, integrante una decisione sull'oggetto della controversia, a meno che tale decisione non sia incidentale ed esclusivamente strumentale rispetto a quella sulla competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso una sentenza con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale quale giudice del lavoro e rigettato il ricorso, senza considerare che detta pronuncia conteneva anche statuizioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, quale rapporto autonomo e non subordinato, che, ancorché funzionali alla statuizione sulla competenza, erano al tempo stesso vere e proprie decisioni sul merito della controversia).

Cass. civ. n. 9898/2004

L'accertamento del rapporto di continenza tra cause, effettuato dal giudice di merito a norma dell'art. 39, secondo comma, c.p.c., non ha alcuna autonomia rispetto alla pronuncia sulla competenza, come sancito dall'art. 42 c.p.c., che prevede il rimedio esclusivo del regolamento di competenza per le sentenze che pronunciano sulla competenza «anche ai sensi degli articoli 39 e 40». Ne consegue che, ove il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo si dichiari incompetente, senza pronunciarsi sulla legittimità del decreto ingiuntivo, sull'implicito presupposto della sufficienza dell'accertamento dell'incompetenza per continenza delle due cause e dell'estensione della propria incompetenza anche alla pronuncia di nullità del decreto, la parte ha l'onere di ricorrere con il mezzo del regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 15957/2002

Il giudice dell'esecuzione è per definizione carente del potere di emettere sentenze o comunque decisioni con carattere di definitività, e, in particolare, sentenze declinatorie della competenza dell'ufficio cui appartiene. Pertanto, il provvedimento con il quale detto giudice rilevi l'erroneo deposito, per incompetenza territoriale (inderogabile) del tribunale adito, dell'atto di pignoramento esprime un mero potere ordinatorio e non definitorio, ed ha, quindi, forma e natura di ordinanza (che non vulnera i diritti di difesa delle parti, essendo esperibili avverso di essa il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. o l'opposizione agli atti esecutivi). Da ciò consegue l'inammissibilità del regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 12949/2002

Il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 ss. c.p.c. non è ammissibile ove manchi una pronuncia affermativa o negativa della competenza, non ravvisabile per implicito, pur in presenza della relativa eccezione di parte, nei provvedimenti meramente ordinatori, comunque modificabili ed in ogni caso non idonei a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo avesse lasciato impregiudicata la questione di competenza, non rivestendo carattere decisorio in relazione ad essa l'ordinanza con la quale aveva rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione e rinviato la causa per un tentativo di conciliazione, limitandosi ad affermare con formule dubitative e condizionali, in ordine alla eccepita incompetenza per territorio, che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo derogatorio, senza tuttavia esaminare il documento dal quale esso si sarebbe evinto).

Cass. civ. n. 11209/2002

Il provvedimento che dispone la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., può essere impugnato esclusivamente con regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non anche con conflitto di competenza ex art. 45 stesso codice, atteso che sia l'art. 42 che l'art. 45 citati sono disposizioni di carattere eccezionale che, a norma dell'art. 14 preleggi, non possono trovare applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati, e che, comunque, dal combinato disposto degli artt. 295 e 298 c.p.c. si ricava che, una volta pronunziata la sospensione necessaria del processo, essendo pregiudiziale a questo altra controversia pendente innanzi allo stesso o ad altro giudice, il giudizio stesso può essere riassunto – anche nella eventualità che il provvedimento di sospensione sia stato assunto in carenza dei presupposti di legge – esclusivamente su istanza di una delle parti, e non certo ex officio o su istanza di altro giudice.

Cass. civ. n. 10559/2002

L'Istanza di regolamento di competenza, inammissibile avverso le sentenze arbitrali, può legittimamente convertirsi in ricorso ordinario per cassazione a condizione che essa presenti tutti i requisiti prescritti per quest'ultima forma d'impugnazione, ed a condizione, ancora, che il ricorrente non abbia inequivocabilmente espresso la propria volontà di proporre istanza di regolamento di competenza con dichiarata esclusione del ricorso ordinario.

Cass. civ. n. 9289/2002

Lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri – i quali, anche nell'arbitrato rituale, non svolgano comunque una forma sostitutiva della giurisdizione né sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato – costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Ne consegue che è inammisibile l'istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito pronunci (accogliendola o respingendola) su eccezione relativa all'esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato rituale.

Cass. civ. n. 5039/2002

In sede di impugnazione con regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice dichiarativa della sospensione del processo dinanzi a lui pendente per pregiudizialità di altro giudizio ex art. 295 del codice di rito, non possono trovare ingresso censure rivolte a capi del provvedimento diversi da quello concernente la disposta sospensione. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la doglianza avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di ingiunzione di pagamento in corso di causa ex art. 186 ter c.p.c., pronunciato nella medesima ordinanza disponente la sospensione).

Per la proponibilità del regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione necessaria del processo, l'art. 42 c.p.c. non richiede che questa sia emessa da un giudice incompetente, atteso che la citata norma del codice di rito – nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353 – assoggetta al detto mezzo di impugnazione tanto le sentenze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito della causa, quanto – e distintamente – i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Cass. civ. n. 3188/2002

In tema di procedimenti possessori, il provvedimento con il quale il tribunale dichiari, nei limiti della cognizione sommaria della fase cautelare, la propria competenza sull'istanza di reintegrazione del possesso, dando disposizioni sull'acquisizione di elementi di valutazione e di giudizio relativi alla situazione dei luoghi, non è soggetto ad impugnazione per regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, ancorché privi della forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, essendo invece previsto, avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti che il giudice pronuncia al termine della fase a cognizione sommaria, anche per l'affermazione di competenza in essi contenuta, il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., richiamato dal nuovo testo dell'art. 703, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 12648/2001

Poiché l'eccezione di compromesso non pone un problema di competenza ma di merito (interpretazione della volontà delle parti di conseguire la composizione della lite ad opera di un terzo che non è giudice), la decisione che l'accoglie o la rigetta deve essere impugnata con i mezzi ordinari e non direttamente con il ricorso per regolamento di competenza, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 7446/2001

Benché l'art. 42 c.p.c., come novellato dalla legge n. 353 del 1990, preveda il regolamento necessario di competenza quale impugnazione proponibile sia avverso una decisione che abbia statuito esclusivamente sulla competenza, sia avverso il provvedimento che abbia dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., i rimedi sono nettamente distinti e non esiste alcuna possibilità per la Corte, investita del regolamento avverso il provvedimento di sospensione, di provvedere direttamente – né di ufficio, né su istanza di parte – sulla competenza del giudice a quo, in difetto di una decisione sulla competenza adottata da quest'ultimo.

Cass. civ. n. 6754/2001

In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, per il disposto dell'art. 75, comma terzo, c.p.p., se la prima è stata esercitata in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel giudizio penale, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia penale irrevocabile, con ordinanza soggetta al regolamento di competenza ex artt. 42 e 295 c.p.c.

Cass. civ. n. 5692/2001

Il giudice dell'esecuzione (mobiliare o immobiliare) è per definizione carente del potere di emettere sentenze o comunque decisioni con carattere di definitività e, segnatamente, sentenze affermative o declinatorie della competenza dell'ufficio al quale appartiene. Deve, conseguentemente, escludersi che il provvedimento con il quale lo stesso disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé o dinanzi ad altro giudice (ritenuto competente per materia, per valore o per territorio) possa essere impugnato con il regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento emesso nell'esercizio dei poteri ordinatori del processo esecutivo, impugnabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi in forza del generale principio secondo cui i vizi dei provvedimenti giudiziari che, avuto riguardo al potere con essi concretamente esercitato ed al loro contenuto, corrispondono ad uno schema configurato dalla legge processuale, possono essere fatti valere solo attraverso i rimedi per essi specificamente predisposti dalla legge stessa.

Cass. civ. n. 3485/2001

La ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro appartenente ad un dato tribunale e giudice ordinario di altro tribunale pone un problema di competenza in senso proprio; è pertanto ammissibile il regolamento di competenza proposto contro la sentenza di un tribunale, adito con il rito ordinario, che abbia declinato la propria competenza a favore di un diverso tribunale del lavoro, sussistendo la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.

Cass. civ. n. 3144/2001

Fra giudici ordinari ed arbitri non possono configurarsi questioni di competenza, potendo tali questioni porsi, in senso tecnico, solo fra giudici, e gli arbitri non possono essere considerati tali. Cosicché in ogni caso il contrasto sulla validità di una clausola compromissoria, ovvero sul deferimento ad arbitri di una causa ad opera di un determinato compromesso o di una determinata clausola compromissoria, non può essere considerata questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Né rileva che la sentenza impugnata abbia dichiarato la propria “incompetenza” per essere la causa “devoluta alla competenza arbitrale”, risolvendosi tale decisum in una declaratoria d'improponibilità della domanda per ragioni di merito, come tale non impugnabile con regolamento, dovendosi tenere conto, a tal fine, dell'effettivo contenuto della pronuncia e non della formula usata nel dispositivo.

Cass. civ. n. 2825/2001

In sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Cass. civ. n. 558/2001

Il socio di una società a responsabilità limitata, la quale abbia presentato istanza per il proprio fallimento, non è legittimato a proporre il regolamento di competenza avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto il regolamento può essere proposto dagli stessi soggetti legittimati ad opporsi alla dichiazione di fallimento ai sensi dell'art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal cui novero è escluso colui che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento. In tal caso il socio non può essere considerato portatore di un autonomo interesse, perché la delibera assembleare che esprimeva la volontà societaria favorevole all'istanza di fallimento, anche in rappresentanza della sua quota, ha efficacia vincolante per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, ai sensi degli artt. 2377 e 2486 c.c., ed è esecutiva fino alla sospensione o all'annullamento.

Cass. civ. n. 281/2001

L'ordinanza con la quale il giudice, nel disporre la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, pronuncia sulle eccezioni di incompetenza, quali quelle di litispendenza e continenza, contiene una statuizione sulla competenza sì che, essendo equiparabile ad una sentenza, può esser impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, a meno che non sia emessa dal giudice di pace.

Cass. civ. n. 15986/2000

Non è ammissibile il regolamento di competenza contro l'ordinanza di incompetenza pronunciata in sede cautelare (nella specie, ante causam), atteso che i provvedimenti emanati nell'ambito del procedimento cautelare, essendo destinati a rifluire nel provvedimento che definisce la controversia tra le parti, hanno carattere strumentale e provvisorio e non possono, pertanto, acquistare efficacia definitiva.

Cass. civ. n. 15843/2000

Il provvedimento con il quale il giudice adito nega la sospensione del procedimento, richiesta per eccepita pendenza dinanzi ad un giudice straniero della medesima causa (cosiddetta litispendenza internazionale), ai sensi dell'art. 7, L. 31 maggio 1995, n. 218, non è impugnabile con istanza di regolamento di competenza, per le medesime ragioni per le quali non è ammissibile l'impugnazione avverso il diniego di sospensione della causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e cioè perché l'art. 42 c.p.c. non consente un'interpretazione estensiva, né analogica, essendo norma eccezionale, e perché soltanto il provvedimento che sospende il processo, incidendo sul diritto delle parti alla decisione, giustifica la deroga al principio della non impugnabilità dei provvedimenti ordinatori, separatamente ed anticipatamente dalla sentenza, con l'ulteriore conseguenza che invece il provvedimento che nega la sospensione del processo non viola gli artt. 3 e 24 Cost.

Cass. civ. n. 15524/2000

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (provvedimenti urgenti per il processo civile) è inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti in materia cautelare, in quanto i medesimi essendo privi del carattere della definitività sono impugnabili unicamente con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

Il provvedimento che preso atto della pattuizione di un arbitrato libero dichiara l'inammissibilità della domanda non risolve una questione di competenza, bensì di merito, e, pertanto non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Cass. civ. n. 15447/2000

Con riguardo a pretese creditorie nei confronti ad una impresa in amministrazione straordinaria, benché si verifichi una situazione di improponibilità – o, se proposta, di improseguibilità – della domanda fino a quando i crediti stessi non siano fatti valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura, qualora tuttavia il giudice investito delle suddette pretese non abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda (in base all'indicato motivo) ma si sia pronunciato sulla competenza, avverso il relativo provvedimento è ammissibile il regolamento di competenza. (Nella specie la Suprema Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso una ordinanza con la quale il pretore del lavoro adito aveva affermato la propria competenza a trattare una controversia instaurata da un ex dipendente di una impresa in amministrazione straordinaria al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del subito licenziamento, l'ordine di reintegra e la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento dei danni).

Cass. civ. n. 15241/2000

Anche dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado qualora non sia esclusivamente in discussione la questione riguardante l'assoggettamento o meno di una controversia al rito del lavoro (per la quale la soppressione dell'ufficio del pretore ha determinato l'inammissibilità del regolamento di competenza), ma si ponga altresì un problema di individuazione del giudice territorialmente competente, il regolamento di competenza è ammissibile e la Corte di cassazione deve pronunziarsi su entrambe le questioni – del rito da applicare e di competenza per territorio del giudice adito – che si pongono in stretta connessione l'una con l'altra.

Cass. civ. n. 12447/2000

Il provvedimento, emesso a conclusione della fase interdittale del procedimento possessorio, con il quale il pretore rimette al giudice competente per valore l'esame della domanda in petitorio, ha natura sostanziale di sentenza sulla competenza pur se emesso in forma di ordinanza ed è pertanto soggetto a regolamento necessario, in difetto del quale la questione di competenza rimane coperta da giudicato.

Cass. civ. n. 1045/2000

A seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, competente a conoscere in primo grado delle controversie di lavoro (diverse da quelle di cui all'articolo 133 D.L.vo n. 51 del 1988) è il tribunale in composizione monocratica e la natura della controversia incide soltanto sul rito applicabile e non più sulla competenza; pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione, essendo venuta meno la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.

Cass. civ. n. 10108/2000

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., dà disposizioni per attuare un'ordinanza cautelare dal medesimo emessa, perché quest'ultima non ha contenuto decisorio e non è irretrattabile, come si desume dalla medesima norma che dispone la proposizione di ogni altra questione nel giudizio di merito. Né l'inammissibilità del predetto regolamento verrebbe meno inquadrando la specie nel processo esecutivo, perché le disposizioni del giudice dell'esecuzione sono rimediabili con l'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 9775/2000

Il ricorso ordinario per cassazione con il quale si impugna la sentenza del giudice di secondo grado che dichiari l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto contro una pronuncia resa dal giudice di primo grado esclusivamente sulla competenza, può investire la sola declaratoria di inammissibilità del gravame, non anche la questione di competenza non esaminata dal giudice di appello.

Cass. civ. n. 6632/2000

Per aversi una pronunzia implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento ex artt. 42 ss. c.p.c., è necessario che il provvedimento abbia ad oggetto una decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza. Non può, pertanto, predicarsi la natura di pronunce sulla competenza con riferimento a provvedimenti ordinatori retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa, quali quelli di trasformazione del rito, ove questi non comportino anche il trasferimento della causa ad altro giudice di grado diverso o speciale.

Cass. civ. n. 6584/2000

La sentenza del giudice di appello emessa in sede di impugnazione avverso la decisione di primo grado, limitata ad una questione di competenza, è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione e non con l'istanza di regolamento di competenza, tanto se il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame perché proposto in luogo del regolamento di competenza, quanto nel caso inverso in cui, superando implicitamente od esplicitamente la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione, abbia pronunciato sulla competenza del primo giudice, poiché in entrambe le ipotesi il giudice di appello statuisce non già sulla propria competenza, bensì su una questione pregiudiziale di rito, preliminare a qualunque altra attinente alla individuazione del mezzo di impugnazione consentito.

Cass. civ. n. 5222/2000

L'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione del processo non può formare oggetto di autonoma impugnazione, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, ma è suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, istanza che, essendo del tutto distinta ed autonoma rispetto all'eventuale reclamo (inammissibile) proposto al tribunale avverso l'ordinanza di sospensione del processo, non è collegata all'esito di detta impugnazione ai fini del decorso del termine perentorio per la proposizione del ricorso, fissato dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione.

Cass. civ. n. 1974/2000

Non è impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, data la natura strumentale e provvisoria del provvedimento che non comporta alcuna decisione definitiva neppure implicita sulla competenza.

Cass. civ. n. 1167/2000

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'accertamento tecnico preventivo, in quanto ha natura meramente ordinatoria e comunque strumentale rispetto al giudizio di merito e non contiene statuizioni sulla competenza.

Cass. civ. n. 13426/1999

In sede di decisione – successivamente al 2 giugno 1999 – sull'istanza di regolamento di competenza d'ufficio sollevata da un pretore del lavoro, adito in riassunzione, relativamente ad una controversia, sulla quale il tribunale, originariamente adito come giudice ordinario, si sia dichiarato incompetente nel presupposto della riconducibilità della controversia stessa all'ambito della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, una volta rilevato che effettivamente la controversia – contrariamente a quanto opinato dal pretore – rientrava nell'ambito di quella competenza e che a seguito dell'efficacia a far tempo del 2 giugno del 1999 delle disposizioni del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le sue competenze, sia ordinarie che in materia di controversie di lavoro e previdenziali sono state trasferite al tribunale in composizione monocratica, come fa manifesto il combinato disposto degli artt. 1 (che nel sopprimere l'ufficio pretorile ha trasferito al tribunale le sue competenze, se non diversamente disposto) e degli artt. da 81 ad 86 di detto D.L.vo (che hanno sostituito alla parola «pretore», quella “tribunale” o quella “giudice”, negli artt. 413, primo comma, 417, terzo comma, 426, primo comma, 427, primo comma, 428, secondo comma, e 444 c.p.c.), la Corte di cassazione deve dichiarare che sulla controversia sussiste la competenza del tribunale quale giudice unico di primo grado in funzione di giudice del lavoro, poiché la controversia – esigendo ancora nella fase istruttoria – non rientra tra gli “affari pendenti”, per la cui definizione l'art. 1, primo comma primo inciso, e l'art. 42 del detto decreto legislativo, hanno mantenuto provvisoriamente in vita l'ufficio pretorile, dovendosi identificare detti affari (per il settore civile) esclusivamente nelle controversie che avanti al pretore si trovavano pendenti (alla detta data) nello stato indicato dal primo comma dell'art. 133, delle quali sono eccettuate le controversie che vengano rimesse in istruttoria, le quali sono definite dal tribunale in composizione monocratica e quale giudice del lavoro, sulla base delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo.

Cass. civ. n. 13255/1999

Non può essere impugnata con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

Cass. civ. n. 12806/1999

Il provvedimento di sospensione del giudizio, che il giudice di merito abbia adottato sul presupposto della ritenuta rilevanza di un giudizio penale ai fini della decisione della causa civile, è qualificabile come provvedimento di sospensione necessaria, anche se non cita espressamente l'art. 295 c.p.c., e quindi è ammissibile la sua impugnazione con regolamento di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., così come modificato dall'art. 6 della L. n. 353 del 1990. (Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare: nel merito la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di merito, sia per l'insussistenza di un nesso di pregiudizialità logica tra il giudizio penale e giudizio sulla legittimità del licenziamento, considerata la motivazione di quest'ultimo, sia per la non ricorrenza delle restrittive condizioni a cui, secondo la disciplina vigente, è subordinata l'incidenza del giudicato penale sul giudizio civile, anche in presenza di un astratto rapporto di pregiudizialità).

Cass. civ. n. 12586/1999

Le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., tenendo conto che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento la notificazione della sentenza costituisce equipollente della comunicazione della sentenza stessa.

Cass. civ. n. 12566/1999

È impugnabile con regolamento di competenza il provvedimento, che, pur rivestendo la forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, in quanto provenga da un organo fornito di potestas iudicandi e non si limiti a impartire disposizioni di carattere meramente ordinatorio circa l'ulteriore trattazione della causa, ma esamini e risolva la questione, dibattuta tra le parti, circa la competenza del giudice adito a decidere la controversia; mentre il giudice istruttore nelle cause con riserva di collegialità è istituzionalmente carente del potere di emanare decisioni con carattere di definitività sulla competenza, e la relativa ordinanza non ha forza di sentenza e non è impugnabile con regolamento; allorquando il giudice decide in funzione di giudice unico, il provvedimento dallo stesso emesso che decida sulla giurisdizione o sulla competenza, indipendentemente dalla forma, ha natura sostanziale di sentenza.

Cass. civ. n. 8847/1999

Il provvedimento con il quale il pretore, adito ai sensi dell'art. 704, secondo comma, c.p.c., in pendenza del giudizio petitorio per il rilascio di un immobile, abbia ordinato la reintegrazione nella detenzione qualificata dello stesso, con decreto reso inaudita altera parte (disponendo la comparizione delle parti dinanzi a sé per la eventuale conferma, modifica o revoca del provvedimento), non è suscettibile di impugnazione per regolamento di competenza, ammissibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, ancorché emessi in forma diversa dalla sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo.

Cass. civ. n. 8031/1999

Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è proponibile non soltanto l'opposizioneexart. 18 l. fall., ma anche, qualora si contesti esclusivamente la competenza del tribunale fallimentare, il regolamento facoltativo di competenza (art. 43 c.p.c.), purché nello stesso termine stabilito per l'opposizione di quindici giorni dalla comunicazione dell'estratto della sentenza stessa.

Cass. civ. n. 5500/1999

È inammissibile il regolamento di competenza avverso la sospensione del processo disposta dal giudice ai sensi dell'art. 337 c.p.c. per aver rilevato la pendenza tra le stesse parti del giudizio di appello avverso una sentenza resa su questione parzialmente identica – nella specie il lavoratore aveva instaurato il primo processo impugnando il licenziamento per mancanza di giustificato motivo; il secondo per vizi formali dell'atto risolutivo – perché tale sospensione è discrezionale e opportuna per economia processuale, considerando che l'accoglimento dell'appello, ancorché per altro titolo, farebbe venir meno l'interesse alla prosecuzione del secondo giudizio.

Cass. civ. n. 3975/1999

Il provvedimento con il quale il pretore del lavoro, rilevato che il rapporto dedotto in causa non rientra tra quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. e, disposto il mutamento del rito, rinvia la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, non contiene una pronuncia sulla competenza e non è suscettibile pertanto, di impugnazione con l'istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c.

Cass. civ. n. 3473/1999

I provvedimenti cautelari non sono idonei, per la loro natura, ad acquistare efficacia definitiva se non tempestivamente impugnati, ma sono caratterizzati dalla provvisorietà e dalla strumentalità, essendo destinati a rifluire nel provvedimento che definisce la controversia in atto tra le parti. Conseguentemente essi non possono essere impugnati con l'istanza di regolamento di competenza, poiché questa presuppone che la pronuncia sulla competenza sia irretrattabile ossia preclusiva di ogni riesame da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.

Cass. civ. n. 1209/1999

Il provvedimento con il quale il pretore nel procedimento possessorio, emessi i provvedimenti temporanei indispensabili, rimette le parti innanzi al Tribunale, è impugnabile – ove venga censurata non l'individuazione del giudice competente per il giudizio, ma la mancata fissazione dell'udienza davanti allo stesso pretore per la trattazione del “merito possessorio” – con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (Si veda sent. Corte Cost. n. 253/94) e non con il regolamento di competenza, non ponendo la censura una questione di competenza, ma una questione di procedura.

Cass. civ. n. 529/1999

Il decreto con il quale il giudice designato per la trattazione del ricorso cautelare (sequestro conservativo ante causam) fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, avendo carattere puramente interlocutorio ed essendo privo dei requisiti della decisorietà e della definitività, siccome finalizzato all'emissione dell'ordinanza cautelare (che è reclamabile), non è impugnabile con il regolamento di competenza, postulando quest'ultimo una decisione irretrattabile sulla competenza.

Cass. civ. n. 29/1999

È inammissibile il regolamento di competenza ad istanza di parte contro la declaratoria di incompetenza sull'istanza di fallimento resa sul prioritario riscontro che la procedura concorsuale sia pendente davanti ad altro tribunale ritenutosi competente, non integrando l'anzidetto provvedimento una pronuncia sulla competenza suscettibile di autonoma impugnazione ex art. 42 c.p.c.

Cass. civ. n. 10480/1998

La sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non impugnabile in Cassazione né ai sensi dell'art. 360 c.p.c., né dell'art. 111 Cost., ma, dopo l'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e cioè con ricorso per regolamento di competenza, da notificare alle controparti nel termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art. 47 c.p.c., con decorrenza dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione o dalla sua comunicazione, se pronunciata fuori udienza; pertanto è inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che abbia i requisiti di sostanza – tra cui il rispetto del predetto termine – e forma per esser convertito in quello ai sensi dell'art. 42 c.p.c.

Cass. civ. n. 10254/1998

L'ordinanza con la quale il giudice adito con l'opposizione a decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni è priva della natura e dei requisiti di una sentenza sulla competenza, sicché è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'anzidetta ordinanza.

Cass. civ. n. 8374/1998

Il particolare mezzo di impugnazione cui sono stati assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione, cioè l'istanza di regolamento di competenza, fa sì che, avuto riguardo alla controversia considerata dal giudice di merito come pregiudiziale, la Corte debba rendere una statuizione sulla questione descritta dall'art. 295 c.p.c., in modo che il processo, a seconda della decisione della Corte, possa proseguire o debba restare sospeso sino alla definizione della controversia pregiudiziale, senza lasciare spazio, in relazione a quella controversia, ad un'ulteriore pronuncia del giudice di merito. Ciò comporta che l'oggetto dell'accertamento della Corte non è limitato dai motivi del ricorso, ma deve estendersi all'accertamento se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito ha dichiarato la sospensione del giudizio, il giudizio medesimo dovesse o no essere sospeso in applicazione dell'art. 295 c.p.c., per essere pendente una controversia pregiudiziale.

Cass. civ. n. 8053/1998

Anche i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione con la forma dell'ordinanza sono impugnabili con il regolamento di competenza quando, pure implicitamente, decidono una questione di competenza; è tuttavia necessario che una questione sulla competenza insorga o sia posta nella fase disciplinata dagli artt. 547 e 548 c.p.c., entrando nel dibattito processuale, di modo che l'ordinanza risolva, anche per implicito, tale questione o che in ogni caso la decisione di detta questione costituisca un antecedente logico del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione. (Nella specie, essendo stata proposta opposizione all'esecuzione in ragione dell'impignorabilità dei crediti del terzo e conseguente richiesta sospensione con remissione dell'opposizione al tribunale competente, il g.e. aveva provveduto all'assegnazione delle somme; la S.C., in applicazione del principio suesposto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di assegnazione, posto che la rimessione al tribunale era stata invocata come mera conseguenza delle contestazioni in ordine alla pignorabilità del credito e alla dichiarazione resa dal terzo).

Cass. civ. n. 7128/1998

Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c. – sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione all'esecuzione, a norma degli artt. 175 ss. c.p.c., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente – costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 6134/1998

Affinché si abbia una sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile ed a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza, mentre non può configurarsi una implicita statuizione al riguardo nel caso di provvedimenti ordinatori, retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, ancorché tali provvedimenti non rispettino l'ortodossia processuale (come quando il pretore, a seguito dell'opposizione del convenuto ometta, in violazione dell'art. 667 comma secondo c.p.c., di statuire immediatamente sulla competenza) o eccedano dai poteri spettanti al giudice nella specifica fase in cui intervengono.

Cass. civ. n. 4568/1998

Il regolamento di competenza può essere proposto solo contro le sentenze, ovvero quei provvedimenti che pur non rivestendo la forma della sentenza, abbiano una portata decisoria e siano suscettibili di incidere con gli effetti del giudicato su un conflitto di diritti soggettivi. Tale non può ritenersi il decreto di convocazione del debitore contro il quale sia stata presentata istanza di fallimento, trattandosi di provvedimento che non preclude l'eventuale successiva dichiarazione di incompetenza territoriale del tribunale adito, dichiarazione che può essere sollecitata dal debitore senza il rispetto di forme particolari o di limiti temporali.

Cass. civ. n. 3983/1998

È inammissibile l'istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza di diniego di reintegra nel possesso, emessa dal giudice del petitorio per difetto di applicabilità dell'art. 704 c.p.c. anche se, avendo il pretore precedentemente adito già declinato la sua competenza per materia, il secondo giudice avrebbe dovuto chiedere d'ufficio il regolamento di competenza, perché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 703, secondo comma, c.p.c. tale provvedimento, provvisorio ed inidoneo a produrre effetti sostanziali o processuali con autorità di giudicato, è reclamabile, come il diniego di provvedimento cautelate per incompetenza, dopo le pronunce della Corte costituzionale sull'art. 669 terdecies c.p.c. (nn. 253 e 197, rispettivamente del 1994 e 1995).

Cass. civ. n. 9073/1997

Qualora una sentenza statuisca su una molteplicità di domande indipendenti, decidendone talune nel merito e per altre, previa declaratoria di incompetenza per materia, fissando un termine per la riassunzione davanti al giudice individuato come competente (nella specie, davanti alla corte d'appello, in base alla qualificazione della causa come giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di occupazione) la parte interessata ad una pronunzia nel merito in ordine anche alla domanda sulla quale il giudice si è dichiarato incompetente, può impugnare tale statuizione solo con il regolamento necessario di competenza, la cui proposizione sospende il termine per la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente per materia, mentre in difetto di tale impugnazione egli ha l'onere di riassunzione tempestiva dinnanzi a quel giudice, in mancanza della quale si determina l'estinzione del processo.

Cass. civ. n. 5264/1997

La norma novellata di cui all'art. 669 septies c.c., nel prevedere che l'ordinanza di incompetenza emessa nei procedimenti cautelari non preclude la riproposizione della medesima domanda, va interpretata nel senso che essa esclude, sì, la formazione di un giudicato, rendendo, di conseguenza, inammissibile l'istanza per regolamento di competenza, ma ciò limitatamente alla ipotesi in cui, dichiaratosi incompetente il primo giudice, quello indicato come competente, e successivamente adito, non declini, a sua volta, la propria competenza, trattenendo il processo innanzi a sé. Qualora, invece, dichiaratosi incompetente il primo giudice, anche il secondo, successivamente adito, abbia pronunciato un analogo provvedimento negativo della propria competenza, dovrà ritenersi applicabile, rispetto a tale decisione, la norma generale di cui all'art. 42 c.p.c. e, conseguentemente, ammettersi l'istanza di regolamento di competenza, non essendo ipotizzabile che l'ordinamento non preveda alcuno strumento processuale attraverso il quale dirimere una situazione in cui non vi sia, di fatto, un giudice obbligato, al fine, a conoscere della domanda cautelare, a meno di non ipotizzare, nel sistema delineato dall'art. 669 septies, un potenziale vulnus ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (nella specie, adito per effetto di una domanda nunciatoria, il pretore si era dichiarato incompetente in favore del locale tribunale che, a sua volta, aveva declinato la propria competenza, attesa la mancata pendenza di domanda per il merito. Investita della questione con istanza di regolamento di competenza la Corte Suprema, enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto ammissibile il regolamento, affermando, di conseguenza, la competenza del pretore).

Cass. civ. n. 3258/1997

L'ordinanza presidenziale emessa nel procedimento di separazione personale tra coniugi, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha natura ed efficacia di provvedimento incidentale, fondato su ragioni di provvisorietà ed urgenza, essendo volto a dettare una regolamentazione dei rapporti fra coniugi e nei confronti della prole, nella pendenza del giudizio, sicché l'affermazione della competenza territoriale del giudice adito, contenuta in detto provvedimento non è suscettibile di acquistare definitività e non preclude la reiterazione della contestazione di detta competenza da parte del convenuto nella prima udienza davanti all'istruttore. Pertanto, avverso detto provvedimento non è ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 2797/1997

Il provvedimento del tribunale dei minorenni, che – nell'ambito di un procedimento instaurato per ottenere la decadenza dalla potestà del genitore sul figlio minore, ovvero l'adozione di altre misure volte ad ovviare alla condotta pregiudizievole al figlio, secondo le previsioni degli artt. 330 e 333 c.c. – decida esclusivamente sulla competenza, ha contenuto decisorio su di essa, indipendentemente dalla forma rivestita dallo stesso (dovendo la sostanza prevalere sulla forma) e, quindi, può essere impugnato con regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 2693/1997

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'ordinanza, con la quale la corte d'appello neghi la modificazione dei provvedimenti provvisori inerenti ai rapporti fra i coniugi medesimi e la prole, sotto il profilo che tale modificazione sia preclusa dalla fase del processo e che la relativa problematica debba essere affrontata in sede di decisione della causa, non integra pronuncia sulla competenza, ma risolve questioni meramente «interne» al procedimento, circa i modi ed i tempi per provvedere su quei rapporti, e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 2458/1997

La nozione di «merito» della causa, cui fanno richiamo gli articoli 42 e 43 in tema di regolamento di competenza ha una portata ampia, comprensiva di ogni questione comunque diversa dalla competenza, nella quale rientrano quindi le questioni preliminari di rito o di merito e in genere le questioni procedurali. Pertanto qualora nel processo di primo grado una delle parti chieda l'ammissione di una prova a sostegno di una eccezione di incompetenza da essa sollevata, e il mezzo istruttorio non venga ammesso perché ignorato o ritenuto inammissibile o irrilevante, la parte che intenda dolersi di tale pronunzia deve proporre appello contro la sentenza che abbia deciso sulla competenza, così esplicitamente o implicitamente disattendendo la richiesta istruttoria, mentre contro tale sentenza è inammissibile l'istanza di regolamento, essendo precluso in tale sede alla Corte di cassazione di esaminare le censure relative alla mancata ammissione delle prove, e potendo solo delibarsi su questioni strumentali alla decisione sulla competenza quando le relative risultanze probatorie siano state acquisite e debba discutersi solo del loro rilievo ai fini di tale decisione.

Cass. civ. n. 2042/1997

Il provvedimento con il quale il pretore in pendenza del giudizio di merito dichiara la propria competenza sull'istanza di reintegrazione del possesso, limitatamente ai provvedimenti temporanei indispensabili, ai sensi dell'art. 704, comma secondo, c.p.c., non è soggetto ad impugnazione per regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se privi della forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, ma è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., richiamato dall'art. 703 (nuovo testo) c.p.c.

Cass. civ. n. 702/1997

La decisione, con la quale il tribunale ordinario dichiari improcedibili le domande, sul rilievo che la competenza a conoscere le stesse spetta al tribunale fallimentare della stessa sede, non è impugnabile con regolamento di competenza, sia in quanto essa non rappresenta una «decisione sulla competenza», sia perché, non essendo il tribunale ordinario e quello fallimentare territorialmente diversi, l'aver adito il primo in luogo del secondo non fa sorgere una questione di competenza, ma integra un caso d'improcedibilità della domanda, denunciabile in sede di gravame ordinario.

Cass. civ. n. 10288/1996

Nell'ipotesi in cui il giudice abbia provveduto ad una previa delibazione circa la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio esclusivamente, in funzione di una statuizione sulla competenza, la relativa pronuncia è impugnabile solo col regolamentoexart. 42 c.p.c., senza che possa rilevare in contrario l'ampiezza delle indagini eventualmente compiute e sostanzialmente coincidenti con quelle sul merito. (Nella fattispecie il giudice d'appello, ai fini della pronuncia sulla competenza, aveva accertato l'insussistenza del dedotto rapporto di lavoro perché le prestazioni del socio di società cooperativa integravano adempimento del contratto societario).

Cass. civ. n. 5229/1996

La pronunzia che, decidendo negativamente sulla competenza, risolva ulteriori questioni, di natura sostanziale o processuale, solo in via incidentale e funzionale rispetto alla statuizione adottata, non costituisce decisione di merito preclusiva del regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. Ne deriva che è impugnabile soltanto con il suddetto regolamento e non con l'appello, la sentenza con cui il pretore-giudice del lavoro, dichiaratosi incompetente per materia, pronunzi altresì, quale effetto direttamente consequenziale della ritenuta incompetenza, la nullità del sequestro conservativo da lui concesso ante causam, non impedendo tale ulteriore statuizione, di carattere accessorio e conseguenziale, alla quale è estranea ogni questione di legittimità relativa al provvedimento cautelare diversa da quella della competenza ad emetterlo, la trasmigrazione del giudizio ad altro giudice, dovendosi stabilire se la controversia circa il sequestro ed il connesso giudizio di convalida nonché di merito debba svolgersi dinanzi al foro adito o altrove.

Cass. civ. n. 4676/1996

Ai fini dell'impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per «decisione di merito» s'intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, siano esse di carattere sostanziale e processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia – per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione – risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che integri «decisione di merito», come tale impugnabile non solo con regolamento di competenza, ma anche con ordinario ricorso per cassazione, quella con cui il tribunale, investito dell'appello contro una sentenza resa dal pretore – in controversia per risarcimento dei danni, proposta da un proprietario-concedente nei confronti del conduttore di un fondo agricolo – negava che la sentenza non definitiva, emessa dal pretore nel medesimo giudizio ed affermante la competenza per materia di detto giudice, avesse acquistato autorità di cosa giudicata, stanti i caratteri di definitività e di autonomia di siffatta decisione sul giudicato).

Cass. civ. n. 898/1996

L'art. 42 c.p.c., come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, conformemente a quanto previsto dall'art. 92 della stessa legge come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, consente, alla stregua del suo tenore letterale, di esperire il regolamento di competenza contro i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 stesso codice, mentre non prevede analoga possibilità avverso quelli che la sospensione negano.

Cass. civ. n. 1981/1996

I provvedimenti camerali relativi all'affidamento di minori (ex art. 38 att. c.c.), pur non avendo natura contenziosa, ove statuiscano sulla competenza, assumono, con riguardo a tale (sola) statuizione, natura di sentenza, per cui risultano, in tale veste, impugnabili con il regolamento di competenza (sub specie del regolamento necessario, attesa l'impossibilità dell'alternativa con il ricorso ex art. 360 c.p.c.). Ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto in via ordinaria si converte in ricorso per regolamento di competenza quando sia tempestivo rispetto al termine di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c. e sia stato formulato in modo da palesare una non equivoca volontà della parte di non avere inteso avvalersi di un mezzo destinato a sollevare censure diverse da quelle attinenti alla questione di competenza.

Cass. civ. n. 1720/1996

Il provvedimento emesso dal giudice adito in un procedimento cautelare soggetto alla normativa introdotta dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353 non è suscettibile di impugnazione per regolamento di competenza, essendo esso soggetto solo a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., sia che dichiari l'incompetenza, sia che rigetti il ricorso per motivi di rito o di merito, sia che lo accolga in tutto o in parte.

Cass. civ. n. 1404/1996

Il rimedio del regolamento di competenza è ammissibile, nei riguardi di una sentenza dichiarativa di fallimento, solo a condizione che, al momento della proposizione del regolamento medesimo, lo stesso ricorrente non abbia optato per la diversa possibile alternativa dell'opposizione ex art. 18 l. fall., ivi eccependo anche l'incompetenza del giudice che ha dichiarato il fallimento. Ove, invece, quest'ultimo procedimento sia stato già radicato, resta preclusa, in forza del principio di alternatività, l'esperibilità dell'istanza di regolamento facoltativo ad opera della stessa parte. Tuttavia, nel caso in cui l'istanza di regolamento di competenza e l'atto di opposizione risultino essere stati notificati nella stessa data, la situazione di incompatibilità logica e di conseguente necessaria alternativa fra i due procedimenti è da risolvere in favore del regolamento ex art. 43 c.p.c., per la prevalenza che il legislatore ha inteso dare al regolamento di competenza, ove esperito, rispetto agli altri possibili mezzi di impugnazione ordinari della stessa sentenza.

Cass. civ. n. 10767/1995

Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 23 giugno 1994 – la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies c.p.c. nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare deriva che sono reclamabili, ai sensi della menzionata norma, non soltanto i provvedimenti concessivi, ma anche quelli che negano il provvedimento cautelare. Tra questi ultimi devono ritenersi compresi anche quelli che declinano la competenza, nei confronti dei quali, pertanto, non è ammissibile la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., riservata solo ai provvedimenti che hanno carattere di decisione irretrattabile sulla competenza.

Cass. civ. n. 8714/1995

L'art. 42 c.p.c (come modificato dall'art. 6 della L. 26 novembre 1990, n. 353) il quale dispone, fra l'altro, che i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice possono essere impugnati soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, esclusivamente il caso di sospensione con pregiudizialità, stante il richiamo ai soli provvedimenti adottati ai sensi del menzionato art. 295, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza in ipotesi di c.d. sospensione impropria, quale quella prevista dall'art. 48 dello stesso codice. (Nella specie dopo la proposizione del regolamento di competenza avverso un provvedimento con cui il presidente del tribunale, rigettando un'istanza di riunione ex art. 273 c.p.c., aveva disposto, ai sensi del successivo art. 274, che le cause venissero chiamate innanzi al medesimo giudice istruttore, il ricorrente aveva chiesto a quest'ultimo di dichiarare sospesi i processi a norma dell'art. 48 c.p.c., proponendo poi un secondo regolamento di competenza — dichiarato inammissibile dalla S.C. — avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione).

Cass. civ. n. 8375/1995

Qualora nella contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, il giudice successivamente adito si pronunci sulla competenza e tale pronuncia venga impugnata con istanza di regolamento di competenza, la Suprema Corte che accerti l'incompetenza del giudice preventivamente adito e la competenza, invece, del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, essendo chiamata a decidere con piena autonomia rispetto alla pronuncia impugnata ed alle deduzioni delle parti in modo che resti definitivamente preclusa la possibilità di ulteriori contestazioni circa l'individuazione del giudice cui è devoluta la cognizione della causa, deve statuire anche a prescindere dal principio della prevenzione, indicando il giudice competente in base ai criteri fissati dalla legge. Ne consegue che in ipotesi di azione possessoria proposta in via riconvenzionale dinnanzi al tribunale presso cui pende una domanda di risoluzione di un contratto di appalto, che non è petitoria e non può, quindi, radicare la competenza del predetto giudice sulla domanda possessoria ai sensi dell'art. 704 c.p.c., e di successiva azione possessoria proposta dalle parti dinnanzi al pretore competente per materia, ai sensi dell'art. 8, comma secondo n. 1 c.p.c., la Corte di cassazione non può dichiarare l'incompetenza del giudice successivamente adito in base al criterio della prevenzione perché una siffatta pronuncia non precluderebbe affatto ogni ulteriore questione sulla competenza, che rimarrebbe proponibile se sulla domanda di reintegra pronunciasse il tribunale preventivamente adito, benché incompetente.

Cass. civ. n. 7684/1995

Il provvedimento con il quale il pretore, nella fase preliminare e sommaria del procedimento possessorio, dispone informazioni presso i carabinieri in ordine al presunto spoglio, riservando espressamente ogni decisione sulle eccezioni pregiudiziali dell'intimato, ha carattere provvisorio e ritrattabile, in quanto strumentale alla decisione con cui viene definita la successiva fase di merito e non è, pertanto, impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 6776/1995

La sentenza con la quale il giudice adito dichiara la propria competenza senza investire il merito della causa può essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza a norma dell'art. 42 c.p.c., con la conseguenza che ove detta impugnazione non sia stata proposta deve ritenersi priva di effetti la riserva di impugnazione differita formulata dal soccombente.

Cass. civ. n. 2236/1995

Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità l'ordinanza del pretore che declina la propria competenza ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con il regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 1985/1995

L'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare (nella specie, instaurato a seguito di domanda di provvedimento ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere, prima dell'inizio del giudizio di merito, l'autorizzazione ad eseguire lavori di ricostruzione di solaio comune), con la quale il giudice dichiari la propria incompetenza per valore, non preclude la riproposizione della domanda – riproposizione che non è soggetta ad alcuna condizione (art. 669 septies, primo comma, prima parte, c.p.c.), – con la conseguenza che, avverso detta ordinanza, non è esperibile l'impugnazione per regolamento di competenza ed il relativo ricorso, se proposto, va dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 1598/1995

L'ordinanza declinatoria della competenza pronunciata ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c. in pendenza del giudizio arbitrale dal giudice adito con istanza di concessione di provvedimento cautelare, non è idonea ad assumere natura ed effetti di sentenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., essendo insuscettibile di incidere sugli interessi sostanziali delle parti, stante la riproponibilità della domanda di provvedimento cautelare anche allo stesso giudice dichiaratosi incompetente, con la conseguenza che avverso di essa non è ammissibile l'istanza di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 1322/1995

Affinché si abbia una sentenza sulla competenza, impugnabile con l'istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che oltre a comportare una decisione irretrattabile ed a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza. Non è, pertanto, impugnabile con l'istanza di regolamento, in quanto priva di natura di sentenza sulla competenza, l'ordinanza del pretore che nella causa di licenza per finita locazione abbia rigettato l'istanza di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., rimettendo le parti innanzi a sé per il prosieguo.

Cass. civ. n. 10909/1994

È ammissibile l'istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il pretore, in funzione di giudice del lavoro, nel decidere un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto unitamente alla domanda di merito, respinga l'eccezione di incompetenza proposta dal resistente, atteso che detta pronuncia, per la parte che riguarda la competenza, lungi dal presentare natura strumentale e cautelare, ha il contenuto e la sostanza di una sentenza.

Cass. civ. n. 822/1994

L'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare, sia prima dell'inizio del giudizio di merito, sia nella pendenza di esso, con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza, o rigetta il ricorso per motivi di rito o di merito, o lo accoglie in tutto o in parte, non è soggetta all'impugnazione per regolamento di competenza – esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se non abbiano forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, non siano revocabili e si avvicinino al concetto sostanziale di cosa giudicata – essendo la stessa passibile unicamente di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (introdotto dall'art. 74 della L. 26 novembre 1990, n. 353, il quale, ai sensi dell'art. 50 della L. 21 novembre 1991, n. 374, è entrato in vigore l'1 gennaio 1993, non essendo stato ricompreso nella previsione di cui all'art. 2, comma 5, della L. 4 dicembre 1992, n. 477 e successive modificazioni). Il provvedimento cautelare, infatti, che assolve unicamente la funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante l'eliminazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, è caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, atteso che non è idoneo a regolare il rapporto in via definitiva e che è destinato a rimanere assorbito o superato da altri provvedimenti che possono essere successivamente emessi nel corso del giudizio (anche nel medesimo grado).

Cass. civ. n. 8516/1994

Ai sensi dell'art. 42 c.p.c. — secondo cui la sentenza che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa, può essere impugnata solo con regolamento (necessario) di competenza — la locuzione «decisione sul merito della causa» va intesa in senso non limitato alle pronunce sul rapporto sostanziale, in contrapposizione a quelle di mero rito, ma esteso alle pronunce risolutive di qualsiasi questione diversa dalla competenza, sia essa di natura materiale o formale, pregiudiziale al processo o preliminare di merito, sempreché non si tratti di questione — come, nella specie, relativa alla natura giuridica agraria, o meno, del contratto intercorrente tra le parti — il cui esame sia stato compiuto incidenter tantum ai soli fini della statuizione sulla competenza e senza che possa rilevare l'ampiezza delle indagini istruttorie eventualmente compiute e sostanzialmente coincidenti con quelle sul merito.

Cass. civ. n. 1187/1994

Il provvedimento, con il quale il presidente del tribunale, adito con istanza di sequestro conservativo, rilevi la pendenza di causa nel merito davanti allo stesso tribunale, e rimetta gli atti al giudice istruttore di essa, ai sensi dell'art. 673 secondo comma c.p.c., non ha natura sostanziale di sentenza sulla competenza, e, quindi, non è impugnabile con istanza di regolamento, atteso che non inerisce alla ripartizione della funzione giurisdizionale fra uffici giudiziari distinti, secondo criteri di materia, valore o territorio, ma attiene alla suddivisione di compiti fra componenti del medesimo ufficio.

Cass. civ. n. 7290/1993

Il provvedimento relativo al rilascio dell'immobile locato, ex art. 665 c.p.c., non è impugnabile con regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento provvisorio che non decide alcun punto della controversia, né contiene, per sua natura o funzione, una pronunzia implicita sulla competenza, salva l'ipotesi in cui il rapporto dedotto in giudizio sia devoluto alla cognizione di un giudice speciale o specializzato.

Cass. civ. n. 524/1993

Affinché si abbia una sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza, mentre non può ritenersi che contenga una implicita statuizione al riguardo il provvedimento ordinatorio (nella specie, di rigetto dell'istanza di sequestro conservativo), che è retrattabile ed è comunque inidoneo a pregiudicare la decisione finale.

Cass. civ. n. 4573/1991

In tema di denunzia di nuova opera l'ordinanza con la quale il pretore chiude la fase cautelare ha valore di sentenza per quanto concerne la statuizione sulla competenza in relazione alla successiva fase di merito ed è pertanto impugnabile con istanza di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 2084/1991

L'istanza per regolamento di competenza può esperirsi per ottenere che la Corte di cassazione dichiari la competenza di un giudice diverso da quello indicato nel provvedimento impugnato, ma non già per fare accertare dalla corte medesima che la competenza del giudice indicato deve essere dichiarata per una ragione diversa da quella ritenuta.

Cass. civ. n. 19/1991

È ammissibile il regolamento di competenza nei confronti di un provvedimento con cui il pretore, adito ex art. 700 c.p.c., affermi la propria competenza per territorio, dando disposizioni per l'ulteriore trattazione della causa, attesa l'autonomia del procedimento ai sensi del citato art. 700 rispetto al successivo giudizio di merito, che deve essere iniziato con distinto atto introduttivo.

Cass. civ. n. 8399/1990

La sentenza con cui il giudice dichiara l'improponibilità della domanda per essere stata la controversia deferita in forza di clausola compromissoria ad arbitrato irrituale, è una pronuncia di merito, non sulla competenza, come tale non impugnabile con il regolamento di competenza. Tuttavia la proposizione del regolamento non osta alla sua conversione nel ricorso ordinario per cassazione, nel concorso di tutti i requisiti di detta impugnazione, sempreché il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre esclusivamente l'istanza di regolamento, con espressa esclusione del ricorso ordinario.

Cass. civ. n. 7968/1990

Le pronuncie sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e di secondo grado, e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, c.p.c.

Cass. civ. n. 5825/1990

Il regolamento di competenza è rivolto ad impugnare una pronuncia, anche implicita, sulla competenza, non essendo ammissibile il regolamento preventivo di competenza. Tale mezzo di impugnazione presuppone, pertanto, che si sia esaurita la funzione del giudice, con la conseguenza che non è ammissibile avverso l'ordinanza con la quale il pretore, adito in sede di denuncia di nuova opera, dispone procedersi all'ispezione dei luoghi, giacché detto provvedimento non ha natura di una statuizione sulla competenza, stante la possibilità per il pretore di declinarla, o anche di affermarla, nell'ulteriore corso del processo innanzi a lui.

Cass. civ. n. 2997/1990

La determinazione del giudice, adito con la domanda principale, di non separare da questa la domanda riconvenzionale di competenza di un giudice superiore e di rimettere a questo la decisione dell'intero processo non comporta la decisione d'una questione di competenza, ma contiene una valutazione discrezionale sul miglior modo di tutelare le contrapposte esigenze dell'unico processo e della rapidità delle decisioni, sicché la relativa pronunzia, avendo carattere ordinatorio, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 1359/1990

La sentenza del giudice di secondo grado, la quale abbia rigettato, anziché dichiararlo inammissibile, l'appello contro la sentenza di primo grado proposto esclusivamente per motivi relativi alla competenza, è impugnabile con regolamento (necessario) di competenza, dovendo assegnarsi rilievo, ai fini dell'ammissibiità di tale istanza, non all'error in procedendo del giudice di appello ma al contenuto della sentenza emessa dal medesimo.

Cass. civ. n. 6900/1988

Il provvedimento reso dal giudice istruttore (o dal presidente del tribunale, in sostituzione dell'istruttore), ai sensi dell'art. 701 c.p.c., sull'istanza di misure cautelari ed urgenti avanzata dopo l'instaurazione della causa di merito, non può assumere natura sostanziale di sentenza sulla competenza, in ordine a tale causa ancorché affronti la relativa questione, e, quindi, non è impugnabile con ricorso per regolamento di competenza, in considerazione della sua provenienza da un organo istituzionalmente privo di potestà decisoria sulla suddetta questione, la cui definizione resta affidata in via esclusiva al collegio.

Cass. civ. n. 711/1986

Qualora sia stato proposto, con unico atto, sia il ricorso per il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sia il ricorso per l'instaurazione del connesso giudizio di merito, il provvedimento d'urgenza deve ritenersi emesso in pendenza della causa di merito con la conseguenza che tale provvedimento, ancorché contenga un'espressa pronuncia sulla competenza, non è impugnabile col regolamento non essendo idoneo ad assumere il contenuto sostanziale di sentenza, che è proprio del provvedimento che definisce il giudizio di merito.

Cass. civ. n. 3971/1986

Con riguardo a procedimento disciplinato dal rito del lavoro, il provvedimento con cui il pretore, ancorché sia sorto contrasto tra le parti in ordine alla sua competenza, ammetta la prova richiesta da una di esse e, fissando la data per il relativo espletamento, si riservi esplicitamente ogni altra decisione, non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza, in quanto la pronunciata riserva — quantunque inosservante del disposto dell'art. 420, quarto comma c.p.c., che non consente il differimento della decisione sulla competenza — ne esclude anche una implicita decisione.

Cass. civ. n. 50/1986

Il regolamento di competenza, costituendo un mezzo di impugnazione, mentre presuppone l'interesse ad agire, che si identifica con la soccombenza statuita con la decisione, con cui il giudice si è pronunciato, esplicitamente od implicitamente, sulla competenza, non può essere proposto in via preventiva. Pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza che sia proposto dalla parte, la cui domanda sia stata accolta dal giudice adito, al fine di ottenere la conferma della competenza di tale giudice, ancorché la decisione dello stesso sia stata impugnata con appello della controparte pure in ordine alla relativa competenza.

Cass. civ. n. 6069/1984

Qualora il pretore, adito a norma dell'art. 700 c.p.c., oltre ad adottare provvedimenti cautelari e provvisori, definisca la questione di competenza, la relativa pronuncia, indipendentemente dalla forma, assume natura sostanziale di sentenza sulla competenza, ed è impugnabile con il regolamento necessario di cui all'art. 42 c.p.c., ove manchi una decisione anche di merito (non ravvisabile nei suddetti provvedimenti, stante il loro carattere meramente strumentale). In difetto di detta impugnazione, pertanto, quella pronuncia acquista autorità di giudicato, precludendo ogni ulteriore contestazione in ordine alla competenza.

Cass. civ. n. 4792/1984

La pronuncia sulla litispendenza, benché non inerisca alla competenza stricto sensu, è a questa equiparata agli effetti del regolamento necessario di competenza per esplicita previsione dell'art. 42 c.p.c., in quanto la ritenuta pendenza di una controversia identica conduce alla sottrazione della cognizione del procedimento instaurato al giudice adito, sia pure per considerazioni diverse dalla violazione dei criteri di riparazione della giurisdizione tra i giudici ordinari, ma con conseguenze simili in ordine al tipo di pronunzia cui la questione può dar luogo ed alla connessa esigenza di provvedere tempestivamente alla individuazione del giudice destinato a conoscere della causa.

Cass. civ. n. 1145/1984

La sentenza d'appello che abbia pronunciato esclusivamente sulla competenza non è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, ma soltanto con regolamento di competenza, a nulla rilevando il contenuto delle censure mosse e salva la convertibilità del primo nel secondo ove risulti rispettato il termine fissato dall'art. 47, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 4777/1982

È inammissibile il regolamento di competenza avverso la declaratoria d'improcedibilità della domanda di determinazione del canone di locazione, emessa ai sensi degli artt. 43 e 44 (sull'equo canone) per il mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione, non contenendo siffatta declaratoria nessuna pronuncia, sia pure implicita, sulla competenza, il cui accertamento si colloca in un momento successivo rispetto all'esame della procedibilità della domanda ex artt. 43 e 44 citati.

Cass. civ. n. 4726/1982

Nel giudizio di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore la sentenza, con la quale l'adito tribunale, nella parte dispositiva, sospenda il processo fino alla decisione della causa pregiudiziale concernente l'adeguamento del canone, e dichiari, nella parte motiva dello stesso provvedimento, quest'ultima causa devoluta alla competenza del pretore ai sensi dell'art. 45 della L. 27 luglio 1978, n. 392, va considerata, dovendo il dispositivo integrarsi con la motivazione, come declinatoria di competenza in ordine alla domanda di determinazione del canone. Pertanto, ove rispetto a tale domanda il pretore (giudice ad quem) si ritenga invece incompetente a favore del detto giudice a quo, omettendo peraltro di denunciare ex art. 45 c.p.c. il conflitto negativo, la relativa pronuncia è impugnabile con regolamento di competenza anche dalla parte che inizialmente abbia adito il tribunale, e nonostante la sua difforme posizione nel giudizio pretorile.

Cass. civ. n. 3123/1982

Il regolamento di competenza presuppone che una questione di competenza sia stata definita, anche implicitamente, con provvedimento avente natura e requisiti di sentenza, onde non ne è ammessa la proposizione in via preventiva, quale si configura quando, in presenza di un provvedimento non contenente alcuna decisione sulla competenza, il ricorrente richieda la dichiarazione di competenza del giudice a quo e, quindi, una pronuncia di conferma sulla competenza, escludente l'eventualità di un conflitto reale di competenza.

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