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Articolo 360 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inammissibilità del ricorso

Dispositivo dell'art. 360 bis Codice di procedura civile

(1) Il ricorso è inammissibile:

  1. 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
  2. 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.

Note

(1) L'articolo è stato aggiunto con l. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.

Ratio Legis

L'articolo risponde all'esigenza di ridurre il carico di lavoro della Corte di cassazione, attraverso un meccanismo di selezione dei ricorsi particolarmente rigoroso. Parte della dottrina dubita della costituzionalità della norma, per contrasto con il settimo comma dell'art. 111 Cost..

Spiegazione dell'art. 360 bis Codice di procedura civile

Questa norma rappresenta una delle più rilevanti e controverse novità introdotte dalla legge n. 69/2009.
Innanzitutto, sono state sollevati dei dubbi in ordine alla formulazione delle ipotesi di inammissibilità, essendo stati ricondotti a tale categoria profili che sembrano maggiormente attenere all’ambito della manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, al quale già la precedente disciplina dedicava il procedimento di cui agli artt. 375 e 380 bis.

Inoltre, è stato anche evidenziato che il filtro che il legislatore ha voluto introdurre con questa norma potrebbe rappresentare un ostacolo all’evoluzione della giurisprudenza, poiché verrebbe di fatto ad impedire alla Suprema Corte di effettuare quei revirements che le hanno consentito di mutare orientamento, anche aprendosi agli apporti della giurisprudenza di merito.

A tutto ciò si aggiunga che può profilarsi il timore di un contrasto tra questa norma ed il comma 7 dell’art. 111 Cost., norma che impone sempre di ammettere il ricorso per cassazione contro le sentenze per violazione di legge.

Due sono le ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione qui previste (c.d. filtro in cassazione), e precisamente:
  1. quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento;
  2. quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile tutte le volte in cui la Suprema Corte, dall’esame dei motivi, non ritenga di dover confermare espressamente oppure di dover modificare il proprio orientamento, a cui risulti conforme il provvedimento impugnato, salvo che la stessa Corte ritenga di doversi pronunciare per confermare o mutare il proprio orientamento (ad esempio per scongiurare incertezze interpretative ed eventuali disparità di trattamento, ed al contempo per porre fine a interpretazioni giurisprudenziali prive di adeguata e valida motivazione secondo il sistema del c.d. “precedente persuasivo”).

La decisione relativa alla sussistenza dei requisiti di inammissibilità del ricorso è demandata ad una apposita sezione, alla quale spetta il compito di verificare se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ex nn. 1 e 5 del comma 1 dell’art. 375 del c.p.c..
In tal modo, dunque, si intendono esonerare le Sezioni ordinarie dall’esame dei ricorsi realmente immeritevoli di un approfondimento ad opera di una Corte di legittimità, così contemperando l’esigenza di potenziare la funzione uniformatrice e nomofilattica della Suprema Corte con quella di alleggerirne il carico di lavoro.

Nell’ipotesi in cui, invece, la decisione impugnata con ricorso in cassazione sia viziata da violazione della norma di diritto assunta a motivo di ricorso ovvero sia contraria a diritto secondo quella che è l’interpretazione seguita dalla Corte nel momento in cui deve decidere, il ricorso va accolto, a prescindere dalla presenza di elementi utili per il mutamento della giurisprudenza.

La violazione dei principi regolatori del giusto processo non coincide con alcuno dei motivi previsti dall’art. 360 del c.p.c., anche si si tratta di una doglianza ormai formulata in un gran numero di ricorsi, qualificandola tra i nn. 3 e 5 dell’art. 360.
In realtà, il concetto di giusto processo risulta privo di riscontri normativi anche al di fuori del codice di rito, ed in particolare sia all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia al comma 1 dell’art. 111 cost., norma che a sua volta rinvia alla legge che disciplina il giusto processo.

Massime relative all'art. 360 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3886/2019

L'art. 360 bis c.p.c. è inapplicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, la cui funzione è quella di provocare una decisione che accerti, in via definitiva ed immediata, se il giudice adito abbia o meno giurisdizione e, comunque, a quale giudice essa appartenga, giacché, da un lato, ove la soluzione della questione di giurisdizione fosse riconducibile all'ambito dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c., in ogni caso occorrerebbe una statuizione in merito ad opera della Corte di cassazione, mentre, dall'altro, l'art. 360 bis, n. 2, c.p.c. risulterebbe comunque sempre applicabile, ma in positivo, risultando l'individuazione della giurisdizione, per definizione, conforme alla logica del giusto processo.

Cass. civ. n. 19190/2017

Ai fini della verifica della condizione di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, indicata dall’art. 360 bis n. 1 c.p.c., l’onere di individuare decisioni e argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda, senza limitarsi a dichiarare la propria posizione di contrasto con la giurisprudenza di legittimità, sussiste solo nell’ipotesi di un orientamento di legittimità consolidato nella materia oggetto di controversia, contrario alla tesi di parte ricorrente.

Cass. civ. n. 7155/2017

In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Cass. civ. n. 23586/2015

Il ricorso per cassazione che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve essere rigettato in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c., che, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto, ponendo a carico del ricorrente un onere argomentativo, il cui parametro di valutazione è costituito dal momento della proposizione del ricorso.

Cass. civ. n. 7450/2013

L'art. 360 bis c.p.c. si applica non solo laddove la giurisprudenza della Corte di cassazione già abbia giudicato nello stesso modo della sentenza di merito la specifica fattispecie proposta dal ricorrente, ma anche quando il caso concreto non sia stato deciso e, tuttavia, si presti palesemente ad essere facilmente ricondotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza, a casi assolutamente consimili, e comunque in base alla logica pacificamente affermata con riguardo all'esegesi di un istituto nell'ambito del quale la vicenda particolare pacificamente si iscriva.

Cass. civ. n. 18551/2012

In tema di ricorso per cassazione, la "violazione dei principi regolatori del giusto processo", di cui all'art. 360 bis, primo comma, n. 2 c.p.c., non integra un nuovo motivo di ricorso accanto a quelli previsti dall'art. 360, primo comma, c.p.c., in quanto il legislatore ha unicamente segnato le condizioni per la sua rilevanza mediante l'introduzione di uno specifico strumento con funzione di "filtro", sicché sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi denunciabili. (Nella specie, il ricorrente deduceva, quale motivo autonomo, le violazioni dei principi regolatori del giusto processo in relazione all'obbligo di motivazione e alla garanzia del diritto di difesa anche per il mancato completamento della prova testimoniale; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibile).

Cass. civ. n. 10027/2012

Il ricorso per cassazione basato su un consolidato orientamento della Corte di legittimità non può ritenersi "manifestamente fondato", ai fini dell'applicabilità della procedura prevista dall'art. 360 bis c.p.c., quando il controricorrente adduca validi argomenti critici a sostegno della tesi accolta dal giudice di merito, ed in contrasto con quella adottata dalla Cassazione.

Cass. civ. n. 7648/2012

Il ricorso per cassazione, col quale la parte, pur risultando edotta del contenuto del fascicolo di controparte oggetto di ricostruzione e pur essendo in grado quindi d'indicare eventuali documenti abusivamente introdotti, si limiti a denunciare, con motivo di carattere puramente formale, la violazione del contraddittorio per avere il giudice di merito impiegato ai fini della decisione il fascicolo ricostruito senza aver esplicitamente autorizzato la ricostruzione e senza aver provocato il contraddittorio al riguardo, è inammissibile per manifesta infondatezza della censura. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 2, c.p.c.).

Cass. civ. n. 7558/2012

Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis, n. 2, c.p.c., se è manifestamente infondata la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali, ma non già quando sia manifestamente infondata la censura concernente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, proposta ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Cass. civ. n. 13202/2011

Secondo quanto indicato nell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., applicabile anche all'istanza di regolamento di competenza, al fine di richiedere alla Corte di cassazione di rivedere la propria giurisprudenza è necessario offrire argomenti che siano univocamente rivolti a provocare un superamento dell'orientamento contestato attraverso valutazioni critiche dell'indirizzo predetto, non essendo sufficiente il riferimento ad altri non uniformi orientamenti della Corte stessa.

Cass. civ. n. 8923/2011

In caso di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della S.C., è onere del ricorrente, ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., offrire elementi per mutare l'orientamento della stessa, dovendosi, in mancanza, rigettare il motivo per manifesta infondatezza. (Nella specie, relativa ad un licenziamento intimato dall'Ambasciata di uno Stato estero, la corte territoriale, in adesione alla consolidata giurisprudenza della S.C., aveva ritenuto la propria giurisdizione attesa la natura meramente retributiva delle pretese azionate, che non richiedevano accertamenti idonei ad interferire sul nucleo essenziale delle funzioni pubblicistiche della rappresentanza diplomatica).

Cass. civ. n. 3142/2011

La condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda.

La condizione di ammissibilità del ricorso indicata dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c. si applica anche al regolamento di competenza, dal momento che tale impugnazione mutua la sua disciplina da quella del ricorso per cassazione ordinario.

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